Ordinanza n. 602/2026 - Brescia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: archiviazione dell'istanza di rilascio del nulla osta al lavoro subordinato per mancata trasmissione, nei termini di legge, del contratto di soggiorno firmato digitalmente
Esito
La controversia
Il datore di lavoro ha presentato istanza per ottenere il nulla osta all'assunzione del lavoratore straniero con mansioni di assistenza all'abitazione e giardiniere. La Prefettura di Mantova ha archiviato l'istanza, richiamando la mancata trasmissione nei termini di legge del contratto di soggiorno firmato digitalmente, ai sensi dell'art. 22, commi 5-ter e 6, del d.lgs. 286/1998. I ricorrenti hanno chiesto l'annullamento del provvedimento, previa sospensione della sua efficacia. Ai fini della decisione cautelare, il giudice ha rilevato la necessità di chiarire se il contratto di soggiorno fosse stato omesso del tutto oppure trasmesso tardivamente. La Prefettura si è costituita con un atto definito di mero stile.
La decisione
Il TAR non ha deciso sull'istanza cautelare né sul merito del ricorso. Ha disposto un incombente istruttorio a carico della Prefettura di Mantova, ordinandole di depositare entro il 15 maggio 2026 una relazione sul procedimento, con particolare riferimento alla questione se i ricorrenti abbiano omesso o soltanto ritardato l'invio del contratto di soggiorno. Il giudice ha precisato che l'omissione dell'incombente potrà costituire argomento di prova ai sensi dell'art. 64, comma 4, c.p.a. La trattazione dell'incidente cautelare è stata rinviata all'udienza camerale del 27 maggio 2026.
Norme richiamate
art. 22, comma 5-ter, d.lgs. 286/1998
mancata trasmissione nei termini di legge del contratto firmato digitalmente
La disposizione è richiamata quale base normativa del provvedimento prefettizio di archiviazione dell'istanza di nulla osta al lavoro subordinato; l'ordinanza non ne definisce in via conclusiva l'interpretazione.
art. 22, comma 6, d.lgs. 286/1998
mancata trasmissione nei termini di legge del contratto firmato digitalmente
La disposizione è richiamata quale ulteriore fondamento dell'archiviazione; il TAR ritiene necessario accertare preliminarmente se vi sia stata omissione o soltanto tardività nella trasmissione.
art. 64, comma 4, c.p.a.
l'omissione dell'incombente costituirà argomento di prova
L'eventuale mancata esecuzione dell'ordine istruttorio da parte dell'amministrazione può essere valutata dal giudice come argomento di prova.
Massime di principio
- Quando la legittimità dell'archiviazione di un procedimento amministrativo dipende dalla distinzione tra omessa trasmissione di un documento e trasmissione tardiva dello stesso, il giudice può disporre un'apposita relazione istruttoria dell'amministrazione prima di decidere sulla domanda cautelare.
- L'amministrazione destinataria di un ordine istruttorio deve fornire una relazione sul procedimento e sugli elementi di fatto rilevanti indicati dal giudice; la mancata esecuzione dell'incombente può essere valutata come argomento di prova ai sensi dell'art. 64, comma 4, c.p.a.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 30 apr 2026Ordinanza n. 208/2026 - Salerno, Sezione 1
- Ordinanza · 30 apr 2026Ordinanza n. 209/2026 - Salerno, Sezione 1
- Ordinanza · 30 apr 2026Ordinanza n. 210/2026 - Salerno, Sezione 1
- Ordinanza · 30 apr 2026Ordinanza n. 211/2026 - Salerno, Sezione 1
- Ordinanza · 30 apr 2026Ordinanza n. 213/2026 - Salerno, Sezione 1
- Ordinanza · 30 apr 2026Ordinanza n. 214/2026 - Salerno, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →