Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 08211/2023 del 22/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (agente riscossione)

La controversia

La società aveva impugnato il silenzio-rigetto formatosi sulla propria istanza di sgravio di trentuno cartelle esattoriali. Due erano i nuclei della controversia: da un lato, alcune cartelle riguardavano contributi INPS e contravvenzioni al Codice della strada, rispetto alle quali la contribuente contestava la dichiarazione di difetto di giurisdizione del giudice tributario; dall'altro, per le restanti cartelle, la società censurava il diniego di annullamento in autotutela, sostenendo che l'Amministrazione avrebbe dovuto riesaminare gli atti e annullarli per illegittimità, anche per asserita inesistenza degli originali delle cartelle. In cassazione la ricorrente ha dedotto, con due motivi, violazione degli artt. 2 e 19 d.lgs. 546/1992 e dell'art. 9 c.p.c. sulla giurisdizione tributaria, nonché violazione dell'art. 26 d.P.R. 602/1973 e dei principi sull'autotutela, lamentando che il diniego sarebbe stato valutato solo sotto il profilo della fondatezza della pretesa e non rispetto alle ragioni che avrebbero imposto la rimozione degli atti.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Ha affermato, quanto al primo, che la giurisdizione tributaria non comprende le controversie relative a contributi previdenziali e sanzioni per violazioni del Codice della strada, poiché tali materie esulano dall'ambito dei tributi. Quanto al secondo, ha ribadito che il diniego di autotutela su atti impositivi definitivi è impugnabile solo se si deduce un concreto e specifico interesse generale dell'Amministrazione alla rimozione dell'atto; non basta allegare vizi dell'atto o un pregiudizio individuale del contribuente. Poiché la società aveva prospettato solo l'illegittimità della pretesa e il proprio interesse personale, senza indicare un interesse pubblico rilevante, il rigetto della domanda era conforme a diritto. Il ricorso è stato quindi rigettato; nulla è stato disposto sulle spese per la mancata costituzione dell'intimata, ed è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    La ricorrente ha denunciato violazione di legge; la Corte ha esaminato le censure come errori di diritto ma le ha ritenute infondate.

  • art. 2 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Attribuisce alle commissioni tributarie la cognizione delle controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, con esclusione delle controversie estranee al rapporto tributario.

  • art. 19 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato per delimitare gli atti impugnabili nel processo tributario; la Corte evidenzia che il giudice tributario non conosce atti che non attengono a un rapporto tributario.

  • art. 9 cod. proc. civ.

    Richiamato dalla ricorrente sul tema della giurisdizione, ma la censura è stata respinta.

  • art. 374, primo comma, c.p.c.

    Consente alla sezione semplice di decidere la questione di giurisdizione in presenza di orientamento consolidato delle Sezioni Unite.

  • art. 12, comma 2, legge 28 dicembre 2001, n. 448

    Ha ampliato la giurisdizione tributaria a carattere generale sulle controversie aventi ad oggetto tributi.

  • art. 7, comma 5, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato come limite alla giurisdizione tributaria per gli atti di carattere generale non direttamente riferiti a uno specifico rapporto tributario.

  • art. 26 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    Richiamato dalla ricorrente in tema di cartelle e riscossione; la Corte ne esclude la violazione poiché il diniego di autotutela non era impugnabile nei termini prospettati.

  • art. 2-quater d.l. 20 settembre 1994, n. 564, conv. con modif. in l. 30 novembre 1994, n. 656

    Individua il potere di annullamento d'ufficio in ambito tributario, esercitabile in presenza di ragioni di rilevante interesse generale.

  • art. 3 d.m. 11 febbraio 1997, n. 37

    Disciplina i presupposti e i limiti dell'autotutela tributaria, collegandola a un interesse generale alla rimozione dell'atto.

  • art. 97 Cost.

    La Corte richiama il principio di buon andamento per giustificare il bilanciamento tra interesse pubblico alla corretta esazione e stabilità dei rapporti definiti.

  • art. 24 Cost.

    Esclusa la violazione: non esiste un interesse giuridicamente protetto a ottenere una decisione espressa sull'istanza di autotutela.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    Presuppone il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • La giurisdizione tributaria riguarda le controversie che investono un rapporto tributario; restano fuori le materie che, pur veicolate tramite cartelle o atti di riscossione, non hanno natura di tributo, come contributi previdenziali e sanzioni per violazioni del Codice della strada.
  • Nel processo tributario il silenzio-rifiuto o il diniego di autotutela su un atto impositivo definitivo è sindacabile solo nei limiti in cui il contribuente alleghi e dimostri un concreto interesse generale dell'Amministrazione alla rimozione dell'atto, non bastando la mera denuncia di illegittimità dell'imposizione o l'interesse individuale del contribuente.
  • L'autotutela tributaria ha natura discrezionale e non sostituisce i rimedi di impugnazione propri dell'atto impositivo: una volta divenuto definitivo, il vizio dell'atto non può essere rinnovamente fatto valere attraverso l'impugnazione del diniego di autotutela.
  • Non sussiste, in linea generale, un obbligo dell'Amministrazione finanziaria di pronunciarsi sull'istanza di autotutela del contribuente; il silenzio su tale istanza non integra di per sé un atto impugnabile, salvo diversa previsione normativa specifica.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.