Cassazione Penale, Ordinanza n. 14604/2025 del 14/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice dell'esecuzione)
La controversia
Il difensore di un condannato proponeva ricorso per cassazione contro l'ordinanza con cui il Tribunale di Napoli Nord, quale giudice dell'esecuzione, aveva rigettato l'istanza di applicazione della disciplina della continuazione tra reati già definiti con due sentenze irrevocabili di condanna. In fatto, il giudice dell'esecuzione aveva escluso la prova del medesimo disegno criminoso, valorizzando la sola parziale identità delle norme violate e la contiguità territoriale, ma ritenendo decisivo che i successivi reati fossero frutto di una generale propensione alla devianza e di determinazioni contingenti, anche alla luce dei numerosi precedenti penali dell'interessato. Il ricorso sosteneva, in modo ritenuto generico, la sussistenza di altri indici della continuazione o interpretava diversamente quelli già esaminati dal giudice di merito, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione dell'ordinanza impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto corretta la premessa del giudice dell'esecuzione secondo cui il riconoscimento della continuazione richiede l'accertamento che, già al momento del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle linee essenziali, non essendo sufficiente la mera presenza di indici sintomatici se i fatti successivi risultano espressione di decisioni estemporanee. Ha inoltre osservato che il ricorso si limitava a prospettare, in modo apodittico o generico, altri elementi o una diversa lettura di quelli valorizzati dal tribunale, sollecitando una non consentita rivalutazione del merito. Conseguentemente, oltre all'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 81 c.p.
La continuazione postula un medesimo disegno criminoso, da accertarsi con verifica rigorosa della programmazione, sin dal primo reato, dei successivi fatti criminosi nelle loro linee essenziali.
art. 591 c.p.p.
Il ricorso che si limita a una richiesta di rivalutazione del merito, senza specifica critica delle ragioni della decisione impugnata, è inammissibile.
art. 616 c.p.p.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il riconoscimento della continuazione richiede una verifica concreta e approfondita dell'esistenza di un programma criminoso unitario, già concepito al momento della commissione del primo reato; non bastano indici sintomatici isolati se i reati successivi appaiono frutto di scelte estemporanee.
- La mera parziale identità delle norme violate o la contiguità territoriale tra i fatti non sono, da sole, sufficienti a dimostrare il medesimo disegno criminoso.
- In sede di legittimità non è consentito trasformare il ricorso in una richiesta di nuova valutazione del materiale fattuale già esaminato dal giudice di merito; occorre una critica specifica e argomentata della motivazione impugnata.
- La genericità del motivo di ricorso, o la sua natura meramente apodittica, determina l'inammissibilità dell'impugnazione.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende, nei limiti stabiliti dalla legge.
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