Cassazione Civile, Ordinanza n. 24848/2021 del 15/09/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società aveva impugnato il provvedimento con cui l'Amministrazione finanziaria aveva negato, per l'anno d'imposta 2010, la disapplicazione della disciplina antielusiva sulle società non operative. In primo grado il giudice tributario aveva ritenuto il diniego autonomamente impugnabile ma aveva respinto il ricorso; in appello erano stati respinti sia l'appello principale della società sia quello incidentale dell'Agenzia, confermandosi l'impugnabilità del diniego e affermandosi che la contribuente non aveva provato fatti oggettivi impeditivi del normale svolgimento dell'attività d'impresa. Con il ricorso per cassazione la società deduceva: 1) omessa motivazione su fatti decisivi, sostenendo che i propri immobili erano in gran parte improduttivi o poco produttivi; 2) violazione dell'art. 30 l. n. 724/1994, dell'art. 72 d.P.R. n. 917/1986 e dell'art. 53 Cost., assumendo che la presunzione di non operatività non dovesse operare se la società avesse dimostrato un'effettiva attività economica, ancorché infruttuosa, o l'impossibilità oggettiva di svolgerla; 3) violazione dell'art. 2697 c.c., degli artt. 30 l. n. 724/1994 e 37-bis d.P.R. n. 600/1973, sostenendo che, provata l'effettiva operatività, sarebbe spettato all'Agenzia fornire prova contraria e non limitarsi al mancato superamento del test di operatività.
La decisione
La Corte ha ritenuto il primo motivo inammissibile nella parte in cui mirava a ottenere una rivalutazione del merito, comunque infondato perché la dedotta infruttuosità degli immobili non costituiva un "fatto" decisivo nel senso richiesto dall'art. 360 n. 5 c.p.c., ma una difesa valutativa. Ha poi esaminato congiuntamente secondo e terzo motivo, affermando che la disciplina delle società di comodo prevede una presunzione legale di non operatività quando non siano raggiunti i ricavi minimi fissati dal test di operatività; la prova contraria grava sul contribuente e deve riguardare situazioni oggettive, non dipendenti dalla sua volontà, tali da impedire il raggiungimento dei ricavi. Il mancato superamento del test basta dunque a fondare la presunzione, senza che l'Amministrazione debba provare ulteriori elementi. È stata inoltre ritenuta infondata la censura ex art. 53 Cost., perché la possibilità di interpello per la disapplicazione assicura il diritto di difesa e non contrasta con il principio di proporzionalità. Il ricorso principale è stato quindi rigettato; il ricorso incidentale condizionato dell'Agenzia è rimasto assorbito. La ricorrente è stata condannata alle spese e al raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c.
omessa motivazione circa fatti decisivi per il giudizio
Il vizio è configurabile solo rispetto a un preciso fatto storico, decisivo in senso stretto; non basta una diversa lettura delle risultanze istruttorie o una difesa valutativa come l'asserita infruttuosità di immobili.
art. 30 l. 23 dicembre 1994, n. 724
La norma introduce parametri oggettivi di operatività; il mancato superamento del test comporta una presunzione legale di non operatività e la determinazione presuntiva del reddito minimo imponibile, superabile solo con prova contraria di situazioni oggettive impeditrici.
art. 72 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura, ma non valorizzato come norma decisiva nella motivazione della Corte.
art. 53 Cost.
Il principio di capacità contributiva non è violato dalla disciplina sulle società di comodo, perché il sistema consente al contribuente di richiedere la disapplicazione mediante interpello e di dimostrare le ragioni oggettive dell'eventuale non operatività.
art. 2697 c.c.
L'onere della prova della disapplicazione grava sul contribuente che invoca l'eccezione alla disciplina antielusiva; non spetta all'Amministrazione provare ulteriori circostanze oltre al mancato superamento del test.
art. 37-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Richiamato dalla ricorrente, ma la Corte ha ribadito che la disciplina applicabile consente una presunzione legale fondata su parametri oggettivi e la relativa prova contraria del contribuente.
art. 19 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato nel ricorso incidentale condizionato come norma che sarebbe stata violata dall'affermazione di autonoma impugnabilità del diniego; il relativo esame è rimasto assorbito dal rigetto del ricorso principale.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Presupposto per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso principale.
Massime di principio
- Nelle controversie sulle società non operative, il mancato superamento del test di operatività integra di per sé il presupposto della presunzione legale di non operatività, senza che occorra una ulteriore dimostrazione da parte dell'Amministrazione.
- La prova contraria alla presunzione di società di comodo deve consistere in circostanze oggettive, non dipendenti dalla volontà del contribuente, che abbiano impedito il raggiungimento dei ricavi minimi; non è sufficiente allegare una mera attività ridotta o infruttifera.
- In sede di legittimità, il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non la semplice contestazione della valutazione probatoria compiuta dal giudice di merito.
- La disciplina delle società di comodo non contrasta con il principio di capacità contributiva se al contribuente è garantita la possibilità di interpello e di prova delle ragioni oggettive della disapplicazione.
- Quando il ricorso principale è rigettato, il ricorso incidentale proposto in via condizionata resta assorbito.
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