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Sentenza

Sentenza n. 2195/2026 - Roma, Sezione 1T

per l'esecuzione del giudicato che si è formato sul decreto ingiuntivo n. -OMISSIS-, emesso il 20.10.2023 e depositato in Cancelleria in data 26.0.2023, R.G. n. 3396/2023, Tribunale di Tivoli, notificato alla resistente in data 3.11.2023, non opposto, dichiarato esecutivo in data 2.03.2024, non munito di formula esecutiva ai sensi del novellato art. 475 c.p.c.;

Giustizia amministrativa202508099

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I terSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione di un decreto ingiuntivo esecutivo del Tribunale di Tivoli, relativo alla restituzione di una sanzione amministrativa annullata

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (creditore privato)

Prevale il privato

La controversia

La società ricorrente ha chiesto l'esecuzione del giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo con il quale il Tribunale di Tivoli aveva ingiunto alla Prefettura di Roma il pagamento di euro 9.493,23, oltre interessi e spese. La somma capitale corrispondeva a una sanzione amministrativa pagata dalla società nelle more dell'appello contro una pronuncia del Giudice di Pace, successivamente conclusosi con l'annullamento dell'ordinanza prefettizia. Il decreto ingiuntivo, notificato all'amministrazione e all'Avvocatura dello Stato, non era stato opposto ed era stato dichiarato esecutivo. Decorso il termine di 120 giorni per l'avvio dell'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione, l'amministrazione non aveva ancora provveduto al pagamento. La ricorrente ha quindi chiesto l'esecuzione del decreto, la condanna alle spese, la refusione del contributo unificato e l'applicazione dell'astreinte prevista dall'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso in ottemperanza, rilevando che il decreto ingiuntivo esecutivo non era stato eseguito. Ha ordinato al Ministero dell'Interno di corrispondere alla società ricorrente le somme previste dal decreto ingiuntivo entro 30 giorni dalla notificazione o comunicazione amministrativa della sentenza. Ha nominato, per l'eventuale protrarsi dell'inottemperanza, il Capo del Dipartimento per l'Amministrazione generale, per le Politiche del personale dell'amministrazione civile e per le Risorse strumentali e finanziarie del Ministero dell'Interno, o un funzionario delegato, quale commissario ad acta, con ulteriori 30 giorni per provvedere. Ha respinto la domanda di astreinte prevista dall'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a., ritenendo sufficiente la procedura di ottemperanza, qualificata come stringente e celere. Ha condannato l'amministrazione al pagamento di euro 750,00 per spese di lite, oltre accessori e rimborso del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    per l'esecuzione del giudicato

    La disposizione costituisce la base dell'azione di ottemperanza e consente al giudice di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del titolo, nominando, in caso di ulteriore inerzia, un commissario ad acta e valutando la domanda di astreinte.

  • art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.

    somma di cui all’art. 114, comma 4, lettera e), cod. proc. amm.

    La condanna al pagamento di una somma per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione, può essere negata quando il giudice appronta una procedura di ottemperanza già stringente e celere.

  • art. 205 C.d.S.

    sanzione amministrativa (irrogata dal Prefetto di Roma ai sensi dell’art. 205 C.d.S.)

    È richiamato quale fondamento della sanzione amministrativa successivamente annullata, il cui pagamento ha costituito l'origine del credito azionato in ottemperanza.

  • art. 475 c.p.c.

    non munito di formula esecutiva ai sensi del novellato art. 475 c.p.c.

    È richiamato in relazione alla forma esecutiva del decreto ingiuntivo, senza che il TAR ne faccia oggetto di una specifica statuizione interpretativa.

Massime di principio

  • Il decreto ingiuntivo non opposto e dichiarato esecutivo costituisce titolo suscettibile di esecuzione mediante il giudizio di ottemperanza quando l'amministrazione destinataria non provveda spontaneamente al pagamento delle somme dovute.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può ordinare all'amministrazione di eseguire il titolo entro un termine determinato e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta per l'ipotesi di ulteriore inerzia.
  • La nomina del commissario ad acta può essere accompagnata dalla previsione di un termine ulteriore per l'esecuzione sostitutiva, decorrente dalla scadenza del termine assegnato all'amministrazione.
  • La domanda di astreinte può essere respinta quando il giudice abbia predisposto una procedura di ottemperanza stringente e celere, ritenuta concretamente idonea ad assicurare l'esecuzione del titolo.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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