Sentenza n. 884/2026 - Napoli, Sezione 1
per l'ottemperanza - al giudicato formatosi sulla sentenza n. 916/2024 pubblicata in data 06/02/2024, resa dal Tribunale di Napoli - sez. Lavoro, nel giudizio R.G. 20902/2023, notificata all'Amministrazione in data 08/02/2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta docente per complessivi euro 2.000,00
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito in ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 916/2024 del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, non impugnata e notificata al Ministero l'8 febbraio 2024. La sentenza aveva accertato il diritto della docente a tempo determinato alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione, relativamente agli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, condannando il Ministero all'erogazione di complessivi euro 2.000,00. Nonostante la notificazione del titolo esecutivo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, l'Amministrazione non aveva dato esecuzione al giudicato. La ricorrente ha chiesto l'ordine di ottemperanza, la nomina preventiva di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna al pagamento di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a..
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che la sentenza del giudice ordinario, passata in giudicato e regolarmente notificata, aveva immediato valore conformativo-ordinatorio nei confronti del Ministero, il quale era tenuto a far conseguire concretamente alla ricorrente l'utilità riconosciuta, ossia la Carta docente per l'importo complessivo di euro 2.000,00. Accertato il decorso del termine dilatorio di 120 giorni e l'inerzia dell'Amministrazione, ha ordinato al Ministero di eseguire il giudicato entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla notificazione di parte, se anteriore. Ha nominato fin d'ora, per l'eventuale ulteriore inottemperanza, il Direttore della direzione generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero quale commissario ad acta, con facoltà di delega, stabilendo che il commissario provveda nei sessanta giorni successivi all'istanza della ricorrente. Ha inoltre accolto la domanda di penalità di mora, determinandola negli interessi legali sull'importo dovuto, decorrenti dal sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza e fino all'adempimento spontaneo, ancorché tardivo, oppure all'adempimento del commissario ad acta. Il Ministero è stato condannato anche alle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Consente al giudice dell'ottemperanza di imporre una penalità di mora per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato; nel caso concreto la penalità è stata parametrata agli interessi legali sull'importo dovuto.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
termine dilatorio di 120 giorni
Il decorso del termine dilatorio per l'esecuzione delle decisioni giudiziarie nei confronti delle amministrazioni pubbliche consente la proposizione dell'azione esecutiva nei confronti dell'Amministrazione inadempiente.
art. 114 c.p.a.
Attribuisce al giudice amministrativo il potere di ordinare l'esecuzione del giudicato e di nominare un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia amministrativa.
Massime di principio
- Il giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario che impone a una pubblica amministrazione l'attribuzione di una specifica utilità ha immediato valore conformativo-ordinatorio nei confronti dell'Amministrazione, la quale deve adottare gli atti necessari a far conseguire concretamente al privato il bene della vita riconosciuto dal giudice civile.
- L'azione di ottemperanza è proponibile nei confronti della pubblica amministrazione quando la sentenza passata in giudicato sia stata notificata all'Amministrazione e sia decorso il termine dilatorio previsto dalla legge per l'esecuzione delle decisioni giudiziarie nei confronti degli enti pubblici.
- In presenza di un giudicato non eseguito, il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'Amministrazione di provvedere entro un termine determinato e nominare fin d'ora un commissario ad acta destinato a insediarsi e a provvedere su istanza dell'interessato in caso di ulteriore inerzia.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata mediante applicazione degli interessi legali sull'importo dovuto, con decorrenza dal termine assegnato dal giudice per l'esecuzione e fino all'adempimento spontaneo o commissariale.
- La nomina del commissario ad acta non priva l'Amministrazione del potere di adempiere spontaneamente al giudicato, anche dopo l'insediamento del commissario.
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