Cassazione Civile, Ordinanza n. 05537/2023 del 22/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Una società, costituita all'estero ma operante di fatto in Italia secondo gli accertamenti di merito, e i soci che avevano conferito un immobile alla neo-costituita società hanno impugnato l'avviso di liquidazione con cui l'Amministrazione finanziaria aveva disconosciuto l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa prevista per i conferimenti a favore di società aventi sede legale o amministrativa in altro Stato membro UE, richiedendo invece l'imposta proporzionale dell'8%. I ricorrenti hanno sostenuto, da un lato, che la norma interna imponesse la misura fissa in base al solo dato della sede estera della società e, dall'altro, che la disciplina unionale ostasse a una maggiore tassazione dei conferimenti a favore di società italiane, invocando una asserita discriminazione rovesciata e chiedendo, in subordine, il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia. Con l'ultimo motivo hanno inoltre dedotto che, anche a voler riferire la pretesa all'operazione di conferimento, la direttiva europea limiterebbe comunque l'imposta applicabile all'1%.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto che non vi fosse un'interpretazione riduttiva della norma interna, ma il disconoscimento della sede estera perché meramente fittizia e strumentale, in assenza di un effettivo collegamento della società con lo Stato estero: si trattava quindi di una fattispecie di esterovestizione. Ha poi escluso la violazione dell'art. 3 Cost. e della direttiva 2008/7/CE, osservando che il trattamento di favore previsto per le società con sede effettiva in altro Stato membro si giustifica perché tali società sono soggette al potere impositivo di un diverso Stato, mentre la disciplina unionale mira a evitare duplicazioni d'imposta e non impone una perfetta equivalenza di prelievo rispetto alle società nazionali. Infine, ha respinto anche la censura sull'art. 7 della direttiva 69/335/CEE / art. 8 della direttiva 2008/7/CE, affermando che le direttive non precludono l'applicazione di imposte indirette sui trasferimenti, incluse imposte di registro, catastali e ipotecarie, ai conferimenti di immobili o aziende, purché il prelievo non sia discriminatorio verso le società di altri Stati membri. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
è il vizio dedotto per violazione di legge nei tre motivi di ricorso.
art. 4, nota IV, tariffa del d.P.R. n. 131 del 1986
la misura fissa dell'imposta di registro si applica ai conferimenti di immobili a favore di società con sede legale o amministrativa in altro Stato membro UE, ma solo se tale sede è effettiva e non fittizia.
art. 12 disp. prel. c.c.
richiamato dai ricorrenti a sostegno dell'interpretazione letterale della norma tributaria.
art. 73 d.P.R. n. 917 del 1986
richiamato dai ricorrenti nel quadro della censura sulla sede fiscale della società.
art. 6, par. 2, direttiva 2008/7/CE
non impone che il prelievo sia identico tra società italiana e società con sede effettiva in altro Stato membro; vieta piuttosto discriminazioni fondate sulla sede estera e non preclude trattamenti di favore per società estere effettive soggette ad altro potere impositivo.
art. 3 Cost.
non risulta violato perché la società con sede effettiva in altro Stato membro si trova in situazione diversa rispetto alla società nazionale, essendo soggetta al prelievo dell'altro Stato.
considerando 7 direttiva 2008/7/CE
il mercato interno richiede che l'imposta sulla raccolta di capitali non sia applicata più di una volta, evitando duplicazioni e sovrapposizioni.
art. 10 direttiva 2008/7/CE
individua lo Stato membro titolare del potere impositivo con quello in cui si trova la sede della direzione effettiva della società al momento del conferimento.
art. 7 direttiva 69/335/CEE
richiamato dai ricorrenti come limite all'imposizione, ma la Corte ha escluso che impedisca l'applicazione di imposte indirette sui trasferimenti.
art. 8 direttiva 2008/7/CE
richiamato in continuità con la precedente direttiva, senza escludere le imposte indirette sui trasferimenti di immobili o aziende.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato nel dispositivo per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
norma che ha inserito il comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- Ai fini dell'imposta di registro agevolata prevista per i conferimenti a società aventi sede in altro Stato membro UE, il requisito della sede estera deve essere reale e non meramente formale: se la sede dichiarata è fittizia e la direzione effettiva è in Italia, l'agevolazione non spetta.
- La nozione di esterovestizione ricorre quando una società localizza all'estero la residenza fiscale pur avendo in Italia il centro effettivo di direzione e gestione, al solo fine di beneficiare di un regime tributario più favorevole.
- La disciplina unionale sulla raccolta di capitali non impone una perfetta equiparazione del carico fiscale tra società nazionali e società di altri Stati membri, ma mira soprattutto a evitare duplicazioni di imposizione e discriminazioni fondate sulla sede estera.
- Le imposte indirette sui trasferimenti di immobili o aziende possono colpire anche il conferimento, purché abbiano portata generale sui trasferimenti e non si traducano in una discriminazione verso le società stabilite in altri Stati membri.
- Quando la parte ricorrente non censura specificamente gli accertamenti di fatto sulla fittizietà della sede estera, la doglianza di violazione di legge non può scalfire il giudizio di merito fondato sulla concreta inesistenza del collegamento con lo Stato estero.
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