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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4252/2023 del 01/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Richiesta di restituzione nel termine per proporre impugnazione avverso dieci sentenze di condanna pronunciate in contumacia. Vivaldi sosteneva di essere stato giudicato in contumacia perché si trovava all'estero e di essere stato arrestato in Venezuela e consegnato all'Italia tramite Interpol. L'istanza di restituzione era stata presentata il 25/02/2022; la consegna all'aeroporto di Fiumicino era avvenuta il 30/01/2022. Il ricorrente deduceva che, ai sensi dell'art. 175, comma 2‑bis c.p.p., il termine per proporre impugnazione decorre dalla data di consegna dall'estero e che quindi l'istanza era tempestiva. La Corte territoriale aveva dichiarato l'istanza inammissibile per genericità (non erano indicati chiaramente gli atti/sentenze cui si riferiva) e per la mancata indicazione del momento in cui l'imputato era venuto a conoscenza delle sentenze, rendendo impossibile valutare la tempestività.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha constatato che nell'istanza le sentenze erano effettivamente specificate e che eventuali imprecisioni sarebbero state facilmente superabili dalla Corte territoriale. Quanto alla tempestività, la Suprema Corte ha rilevato che, dato lo stato di detenzione dell'istante e la circostanza dell'estradizione, la Corte d'appello avrebbe potuto e dovuto verificare la data di consegna dell'estradato in Italia per computare il termine decadenziale e valutare la tempestività della richiesta. Pertanto l'ordinanza impugnata è stata annullata e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Firenze perché, previa verifica della data di consegna e dell'esatta individuazione delle sentenze indicate, valuti l'ammissibilità dell'istanza e, se ammissibile, ne decida nel merito.

Norme richiamate

  • art. 175, comma 2‑bis cod. proc. pen.

    Prevede che, in caso di estradizione dall'estero, il termine di trenta giorni per proporre impugnazione decorre dalla data di consegna del condannato all'Autorità italiana; la Corte ha ritenuto che questa norma giustifica il computo del termine dalla consegna e che la Corte d'appello avrebbe dovuto accertare tale data.

  • art. 123 cod. proc. pen.

    Richiama la dichiarazione resa dall'interessato sull'istanza (dichiarazione personale); la Corte ha valorizzato l'istanza personale dell'imputato resa ai sensi di tale disposizione come elemento di prova della situazione fattuale (detenzione ed estradizione).

  • Giurisprudenza di legittimità (Sez. 4, n. 4106 del 07/01/2014, Radulovic, Rv. 258440)

    Principio secondo il quale l'imputato deve allegare il momento in cui è venuto a conoscenza della decisione, mentre al giudice compete valutare la tempestività e individuare in atti il momento iniziale del termine. La Cassazione ha richiamato questo principio ma ha aggiunto che il giudice deve anche procedere a semplici accertamenti (es. data di consegna in caso di estradizione) quando sussistono elementi che lo rendono agevole.

Massime di principio

  • In ipotesi di estradizione o consegna dall'estero, il termine di 30 giorni per impugnare può decorrere dalla data di consegna in Italia (art. 175, comma 2‑bis c.p.p.); pertanto bisogna verificare tale data per computare la tempestività dell'istanza di restituzione nel termine.
  • L'onere di indicare il momento in cui l'imputato è venuto a conoscenza della sentenza grava sull'imputato, ma il giudice deve compiere accertamenti semplici e documentabili (es. verifica della data di consegna/estradizione) quando lo stato di detenzione e gli atti d'ufficio lo rendono agevole.
  • Un'istanza di restituzione nel termine non va dichiarata immediatamente inammissibile per generica indicazione se le imprecisioni sono facilmente colmabili con un minimo di istruttoria: il giudice deve, ove possibile, richiedere chiarimenti o verificare atti decisivi prima di rigettare per mera genericità.
  • È opportuno che il ricorrente indichi con precisione le sentenze e l'Autorità che le ha emesse; ciò agevola la verifica e tutela la tempestività dell'istanza.
  • In presenza di detenzione e mancata assistenza di un difensore di fiducia al momento dell'arrivo, il giudice deve considerare l'impatto di tali circostanze sulla possibilità pratica dell'imputato di proporre tempestivamente impugnazioni.

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