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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27585/2022 del 15/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha proposto cassazione con due motivi principali: (1) violazione degli artt. 444 e 448 c.p.p., sostenendo che l'accordo (richiesta di applicazione della pena patteggiata) una volta munito del consenso del P.M. e portato a conoscenza dell'altra parte diventa irrevocabile; dunque, quando il Tribunale ha valutato in sede di giudizio ordinario una richiesta identica a quella già assentita dal P.M. in sede di udienza preliminare (anche se quest'ultima era stata subordinata alla sospensione condizionale della pena) non sarebbe stato necessario un nuovo consenso del P.M.; (2) violazione dell'art. 192 c.p., lamentando che la Corte d'appello non ha tenuto conto della condotta della persona offesa, la quale avrebbe percorso il tratto a 130 km/h in luogo del limite di 90 km/h, elemento che, secondo il ricorrente, avrebbe inciso sulla responsabilità colposa.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. Sulla questione del patteggiamento la Corte di Cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo: il principio di irrevocabilità del consenso non si applica dopo che il giudice ha già deciso sull'accordo; l'iter si conclude con la decisione del G.u.p. e, se l'imputato intende riproporre la richiesta in sede dibattimentale, deve 'rinnovarla', sicché ove la nuova richiesta presenti elementi diversi (qui la subordinazione alla sospensione condizionale della pena) è necessaria una nuova manifestazione di volontà del P.M.; pertanto il Tribunale ha correttamente proceduto al giudizio ordinario dopo il diniego del P.M. e la Corte d'appello ha respinto l'appello. Il secondo motivo è stato ritenuto generico e inammissibile perché non specificava in che modo la condotta della persona offesa avrebbe dovuto incidere sull'imputazione; inoltre la Cassazione ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 589, comma 2 c.p.

    Norma del codice penale relativa all'omicidio colposo (o al reato contestato); indicata come normativa dell'imputazione di cui il ricorrente era stato ritenuto responsabile in primo grado.

  • art. 444 c.p.p.

    Regola la richiesta di applicazione della pena (patteggiamento). La Corte ha chiarito che la valutazione giudiziale dell'accordo conclude l'iter e che la riproposizione successiva della stessa istanza nei termini dell'art. 448 comporta la necessità di una nuova negoziazione quando la richiesta rinnovata è diversa o il contesto processuale è cambiato.

  • art. 448 c.p.p.

    Disciplina la possibilità di rinnovare la richiesta di patteggiamento prima della dichiarazione di apertura del dibattimento. La Corte ha interpretato 'rinnovare' come possibile 'nuova domanda' che può richiedere nuovo consenso del P.M., soprattutto se la richiesta presenta elementi essenziali differenti.

  • art. 192 c.p.

    Regola la responsabilità per colpa e l'eventuale influenza della condotta della vittima. La Corte ha osservato che la rilevanza della condotta della persona offesa deve essere specificamente dedotta e motivata; argomentazioni generiche non sono idonee.

  • art. 424, 438, 446, 421, 422 c.p.p.

    Norme processuali richiamate nella disamina giurisprudenziale: riferimenti ai limiti temporali e alle modalità di riproposizione delle richieste di riti speciali e alle conclusioni in udienza preliminare. Utilizzate per confrontare diverse interpretazioni della nozione di 'rinnovare' e del regime della 'finestra-patteggiamento'.

  • Ordinanza Corte Costituzionale n. 426/2001

    Citoua come precedente sul significato di 'rinnovare' e sulla distinzione tra riproporre/rinnovare la richiesta di patteggiamento.

  • Giurisprudenza (Sez. 6 n. 42775/2014; Sez. 3 n. 41064/2019)

    Decisioni di legittimità richiamate per illustrare i due orientamenti interpretativi: uno che considera 'rinnovare' come nuova domanda che richiede nuova negoziazione, l'altro che ammette la valutazione della stessa istanza in sede dibattimentale solo se si tratti della perfetta coincidenza della richiesta precedente.

Massime di principio

  • La richiesta di patteggiamento valutata e decisa dal G.u.p. esaurisce quella fase: una successiva riproposizione in dibattimento può richiedere una nuova negoziazione e il nuovo consenso del P.M., specialmente se la richiesta contiene elementi essenziali diversi (es. subordinazioni a benefici).
  • Il termine 'rinnovare' nell'art. 448 c.p.p. è interpretato dalla giurisprudenza in modo non univoco; prudenzialmente, se la nuova istanza non è perfettamente identica o si colloca in diversa fase processuale, va considerata come nuova e necessita del consenso del P.M.
  • Le eccezioni basate sulla condotta della persona offesa (concorso di colpa, concorso di fatti) devono essere formulate in modo preciso e motivato: affermazioni generiche sulla velocità o comportamento della vittima non sono sufficienti per influire sull'imputazione o sulla quantificazione della colpa.
  • Se si intende far valere la diversa condotta della vittima a limitare la responsabilità, bisogna specificare il nesso causale e come tale condotta incida sulla colpa dell'imputato (prove, rilievi tecnici, calcoli di velocità, dinamica del sinistro).
  • Il rigetto del ricorso comporta condanna alle spese processuali a carico del ricorrente; pertanto valutare attentamente la fondatezza dei motivi prima di proporre cassazione.

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