Sentenza n. 417/2026 - Ancona, Sezione 2
per l'ottemperanza della sentenza n. 468/2024, depositata e notificata in data 16.09.2024, non impugnata, resa nel giudizio R.G. n. 644/2024, con cui il Tribunale di Ancona, Sez. Lavoro, ha dichiarato il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di cui all’art. 1, comma 121, L. 107/2015 (Carta docente);
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Ancona, Sezione lavoro, che aveva riconosciuto il diritto al beneficio della Carta docente e condannato l'Amministrazione al pagamento delle somme dovute
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza deducendo l'inottemperanza del Ministero a una sentenza del Tribunale di Ancona, Sezione lavoro, passata in giudicato, che aveva dichiarato il suo diritto al beneficio economico previsto dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 e aveva condannato il Ministero e le competenti articolazioni territoriali all'assegnazione delle somme relative agli anni scolastici riconosciuti, oltre alla metà delle spese di lite. La sentenza era stata notificata all'Amministrazione e il giudicato era attestato dalla Cancelleria. Il ricorso è stato proposto dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996. Il Ministero si è costituito soltanto formalmente, senza contestare la spettanza o l'azionabilità della pretesa né allegare l'avvenuto adempimento.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso procedibile, poiché tra la notificazione della sentenza all'Amministrazione e la proposizione del ricorso era decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996. Nel merito, ha accertato l'inottemperanza al giudicato, rilevando che il titolo esecutivo non era stato eseguito e che l'Amministrazione, costituitasi solo formalmente, non aveva opposto ragioni contrarie alla pretesa. Ha quindi ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione alla sentenza, salvo quanto eventualmente già corrisposto, entro 30 giorni dalla notificazione a istanza di parte o dalla comunicazione amministrativa della decisione. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, attribuendogli il compito di provvedere entro i successivi 120 giorni su istanza del creditore. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in 800 euro per compensi, oltre accessori e spese generali, con distrazione a favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza diretta a ottenere l'esecuzione del giudicato.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669
Il ricorso di ottemperanza nei confronti dell'Amministrazione è procedibile dopo il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, termine che nel caso concreto era decorso.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
È la disposizione sostanziale posta a fondamento del diritto della docente al beneficio economico della Carta docente, riconosciuto dalla sentenza del giudice del lavoro.
art. 93 c.p.c.
Consente la distrazione delle spese a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
art. 39 c.p.a.
Rende applicabile al processo amministrativo la disciplina richiamata sulla distrazione delle spese.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è procedibile nei confronti di un'Amministrazione pubblica quando, dopo la notificazione del titolo esecutivo, sia decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996 prima della proposizione del ricorso.
- Quando un giudicato che impone alla Pubblica amministrazione il pagamento o l'assegnazione di somme non è stato eseguito, il giudice dell'ottemperanza può dichiarare l'inottemperanza e ordinare l'integrale esecuzione del titolo, detraendo le somme eventualmente già corrisposte.
- La costituzione meramente formale dell'Amministrazione, in assenza di contestazioni sulla spettanza del credito o di allegazioni sull'avvenuto adempimento, non impedisce l'accoglimento dell'azione di ottemperanza quando l'inadempimento risulti dal mancato pagamento del titolo giudiziale.
- Il giudice dell'ottemperanza può fissare un termine per l'adempimento e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a operare su istanza del creditore in caso di perdurante inerzia dell'Amministrazione.
- L'Amministrazione inadempiente al momento della proposizione del ricorso di ottemperanza può essere condannata alle spese del relativo giudizio, anche se provvede successivamente o non contesta formalmente la pretesa.
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