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Sentenza

Sentenza n. 4919/2026 - Napoli, Sezione 4

per l'accertamento in sede di giurisdizione esclusiva ai sensi dell'art. 133 co. 1 let. i) c.p.a. - previa adozione di misure cautelari del diritto delle ricorrenti - al riconoscimento di 2 livelli retributivi di cui al punto 2.3 dell'Accordo sindacale del 2022, approvato dalla AGCOM con delibera n. 140/22/CONS, successivamente integrato con delibera n. 120/25/CONS; b) al riconoscimento di 1 livello retributivo di cui al punto 2.1 dell'Accordo sindacale del 2022, approvato dalla AGCOM con delibera n. 140/22/CONS, successivamente integrato con delibera n. 120/25/CONS; nonché per la condanna dell’Amministrazione al riconoscimento dei livelli retribuitivi di cui ai punti sub a) e b), con decorrenza dal 1.01.2022, comprensivi di arretrati, interessi legali e rivalutazione monetaria.

Giustizia amministrativa202504552

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IVSentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: Mancato riconoscimento di due livelli retributivi previsti dal punto 2, paragrafo 3, dell'Accordo sindacale del 2022 e di un ulteriore livello per il servizio prestato con contratto di specializzazione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità indipendente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Le ricorrenti, già impegnate presso l'AGCOM dal 2009 con contratto di specializzazione triennale, poi con contratti a tempo determinato e infine immesse nei ruoli nel 2013 e nel 2014, hanno chiesto l'accertamento del diritto al riconoscimento, con decorrenza dal 1° gennaio 2022, di due livelli retributivi previsti dal punto 2, paragrafo 3, dell'Accordo sindacale del 6 aprile 2022, approvato con delibera AGCOM n. 140/22/CONS, nonché di un ulteriore livello derivante dal criterio di attribuzione di un livello ogni quindici mesi di specializzazione introdotto dall'Accordo integrativo del 2025, con arretrati, interessi e rivalutazione. Con il primo motivo hanno dedotto la violazione del principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e indeterminato, fondato sulla clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE e sull'art. 25 d.lgs. 81/2015, nonché la necessità di valorizzare integralmente l'anzianità maturata prima dell'immissione in ruolo. Con il secondo motivo hanno sostenuto che l'Accordo del 2025, approvato con delibera n. 120/25/CONS, avesse natura interpretativa e integrativa generale, con efficacia erga omnes, e avesse superato il requisito dell'ingresso nei ruoli entro il 31 dicembre 2010 previsto dal punto 2, paragrafo 3, dell'Accordo del 2022, sostituendolo con il criterio dell'ingresso nell'Autorità a qualunque titolo. Hanno inoltre sostenuto che il criterio proporzionale introdotto nel 2025 consentisse di ottenere un terzo livello per i trentasei mesi di specializzazione.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo fondato sulla non discriminazione tra lavoro a termine e lavoro a tempo indeterminato, poiché non risultava alcun abuso della contrattazione a termine e le ricorrenti erano state immesse nei ruoli senza apprezzabile soluzione di continuità. Inoltre, l'AGCOM aveva già riconosciuto loro vari incrementi economici, compresi quelli collegati al servizio prestato con contratto di specializzazione, sicché non vi era stata una totale omessa valorizzazione dell'attività pre-ruolo. Il TAR ha escluso che l'Accordo del 2025 avesse efficacia interpretativa generale o abrogativa dell'Accordo del 2022: dalla rubrica e dal preambolo della delibera n. 120/25/CONS risultava che esso era diretto a superare specifiche contestazioni nell'ambito di un procedimento ex art. 28 dello Statuto dei lavoratori pendente davanti al Tribunale del lavoro di Napoli. L'Accordo del 2025, pertanto, non poteva estendere la platea dei beneficiari del punto 2, paragrafo 3, dell'Accordo del 2022. Tale disposizione richiedeva l'ingresso nei ruoli tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2010; le ricorrenti, entrate nei ruoli nel 2013 e nel 2014, non possedevano il requisito temporale. Il giudice ha inoltre rilevato che le ricorrenti avevano già ricevuto due livelli incrementali in applicazione del punto 2, paragrafo 4, dell'Accordo del 2022, destinato al personale entrato nei ruoli dal 1° gennaio 2011. Quanto al terzo livello per la specializzazione, il TAR ha stabilito che il criterio di un livello ogni quindici mesi introdotto dall'Accordo del 2025 aveva carattere speciale e riguardava coloro che non avevano completato il triennio di specializzazione e, per tale ragione, non avevano potuto beneficiare dei due livelli previsti dal punto 2, paragrafo 1, dell'Accordo del 2022. Avendo le ricorrenti completato il triennio, esse avevano diritto soltanto ai due livelli già riconosciuti. La richiesta istruttoria è stata respinta perché la causa era matura per la decisione. Le spese sono state integralmente compensate per la particolarità delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 133, comma 1, lett. i), c.p.a.

    per l'accertamento in sede di giurisdizione esclusiva

    La controversia relativa al rapporto di lavoro con l'Autorità indipendente è stata trattata dal giudice amministrativo nell'ambito della giurisdizione esclusiva.

  • art. 73 c.p.a.

    Richiamato quale fondamento delle memorie depositate in vista dell'udienza di merito.

  • clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE

    Le ricorrenti l'hanno invocata per sostenere il divieto di discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e indeterminato; il TAR ha escluso la sua violazione in assenza di abuso del lavoro a termine e considerata la valorizzazione già riconosciuta dall'Autorità.

  • art. 25 d.lgs. 81/2015

    Invocato dalle ricorrenti quale disposizione nazionale attuativa del principio di non discriminazione tra lavoratori a termine e a tempo indeterminato.

  • art. 28 Statuto dei lavoratori

    Richiamato per qualificare il procedimento giudiziario nell'ambito del quale era stato stipulato l'Accordo sindacale del 2025; tale collegamento ha contribuito a escluderne l'efficacia generale.

  • art. 48-bis, comma 1-ter, del Regolamento sul reclutamento e sul personale AGCOM

    Il trattamento economico, previsto per il contratto di cui al precedente comma, rimane invariato per l’intera durata e viene corrisposto, in tredici mensilità, nella misura pari all’80% della retribuzione annua lorda del livello iniziale zero della qualifica di funzionario. Non trovano applicazione gli istituti relativi allo scatto annuale ed alla progressione di carriera.

    La disposizione escludeva, durante il contratto di specializzazione, l'applicazione dello scatto annuale e della progressione di carriera; il successivo riconoscimento di livelli alle ricorrenti era avvenuto in deroga a tale disciplina.

  • punto 2, paragrafo 1, dell'Accordo sindacale AGCOM del 6 aprile 2022

    Al personale in servizio, entrato nei ruoli a partire dal 1° gennaio 2011 che ha concluso un contratto di specializzazione triennale (CS) avviato successivamente al 1° gennaio 2007, con decorrenza 1° gennaio 2022 vengono riconosciuti 2 livelli incrementali.

    La previsione attribuisce due livelli al personale entrato nei ruoli dal 2011 che abbia concluso un contratto di specializzazione triennale; non fonda il diritto a un ulteriore terzo livello per chi abbia completato il triennio.

  • punto 2, paragrafo 3, dell'Accordo sindacale AGCOM del 6 aprile 2022

    Al personale non dirigenziale in servizio, entrato nei ruoli a partire dal 1° gennaio 2007 e fino al 31 dicembre 2010 che non ha prestato servizio in CTD e, per l’effetto, non ha goduto dell’applicazione della clausola prevista al terzo capoverso dell’art. 2 dell’accordo del 31 luglio 2007, con decorrenza 1° gennaio 2022 vengono riconosciuti 2 livelli stipendiali incrementali.

    Il beneficio è subordinato al requisito temporale dell'ingresso nei ruoli tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2010, oltre agli ulteriori presupposti indicati; chi è entrato nei ruoli nel 2013 o nel 2014 non rientra nella fattispecie.

  • punto 2, paragrafo 4, dell'Accordo sindacale AGCOM del 6 aprile 2022

    Al personale non dirigenziale in servizio, entrato nei ruoli a partire dal 1° gennaio 2011, con decorrenza 1° gennaio 2022 sono riconosciuti 2 livelli stipendiali incrementali e, previa verifica della disponibilità di bilancio, il riconoscimento di un ulteriore livello con decorrenza 1° gennaio 2026.

    La previsione è stata applicata alle ricorrenti, cui sono stati riconosciuti due livelli dal 1° gennaio 2022 e un ulteriore livello dal 1° gennaio 2026 subordinatamente alla disponibilità di bilancio; essa costituisce, secondo il TAR, la compensazione spettante per la loro posizione.

Massime di principio

  • Quando un accordo collettivo limita espressamente un beneficio retributivo ai dipendenti immessi nei ruoli entro una determinata finestra temporale, il requisito temporale non può essere disapplicato in via interpretativa per includere dipendenti entrati successivamente.
  • La natura e l'efficacia di un accordo sindacale approvato da un'autorità amministrativa devono essere ricostruite considerando anche rubrica, preambolo, genesi e finalità dell'atto; un accordo stipulato per definire contestazioni sorte in uno specifico procedimento giudiziario non acquista, per il solo fatto dell'approvazione con delibera collegiale, efficacia interpretativa generale o erga omnes.
  • Il principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e indeterminato non impone automaticamente la piena ricostruzione dell'anzianità pre-ruolo quando non vi sia abuso della contrattazione a termine e l'amministrazione abbia già riconosciuto specifici benefici economici collegati al servizio pregresso.
  • Un criterio speciale introdotto per attribuire progressioni a chi non abbia completato un periodo triennale e, per tale ragione, non abbia potuto accedere al beneficio previsto per chi lo ha completato, non può essere esteso a quest'ultima categoria per ottenere un cumulo di benefici in assenza di una base normativa espressa.
  • Nella giurisdizione esclusiva sul rapporto di lavoro con un'autorità amministrativa, la domanda di riconoscimento di livelli retributivi deve essere valutata alla luce delle specifiche fonti regolamentari e degli accordi applicabili, senza poter sostituire ai requisiti testuali un criterio generale di perequazione dell'anzianità pre-ruolo.

Come è indicizzato

MaterieRapporto di impiego non privatizzatoSanzioni amministrative pecuniarieGiurisdizione e riparto
RamiPubblico impiego e concorsiAutorità indipendenti e regolazioneProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPrincipio di legalità e tipicità

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