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Sentenza

Sentenza del 10/10/2019 n. 25504 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La contribuente ha impugnato la sentenza della CTR sostenendo la violazione dell'art. 112 c.p.c. e il vizio di ultrapetizione. Secondo la ricorrente, poiché l'Ufficio aveva annullato il recupero dell'IVA all'importazione relativo agli anni 2006-2008, sarebbero dovute venire meno anche le sanzioni collegate all'omesso versamento. La CTR, invece, aveva soltanto ridotto la misura delle sanzioni, ritenendo applicabile l'art. 13, comma 1, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 471/1997.

La decisione

Nel corso del giudizio la contribuente ha aderito alla definizione agevolata prevista dall'art. 6 del D.L. n. 193/2016, dichiarando di voler rinunciare al ricorso per cassazione. Il concessionario della riscossione ha successivamente comunicato che non era dovuta alcuna somma. L'Agenzia delle Dogane ha prestato consenso alla richiesta. La Corte di cassazione ha quindi dichiarato cessata la materia del contendere e ha compensato integralmente le spese. La decisione non contiene una pronuncia definitiva sul merito della corretta applicazione delle sanzioni, poiché la definizione agevolata ha fatto venir meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio.

Norme richiamate

  • Art. 112 c.p.c.

    La contribuente ne ha denunciato la violazione, sostenendo che la CTR avesse deciso oltre i limiti della domanda riducendo sanzioni che, secondo la ricorrente, avrebbero dovuto essere annullate insieme al recupero d'imposta.

  • D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 13

    Norma sanzionatoria per l'omesso o tardivo versamento delle imposte; la CTR l'aveva applicata per ridurre la misura delle sanzioni.

  • D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, art. 6, convertito dalla L. 1 dicembre 2016, n. 225

    Disciplina la definizione agevolata delle controversie e prevede, quale elemento del procedimento, l'impegno del contribuente a rinunciare al giudizio.

  • D.L. n. 193/2016, art. 6, comma 12

    "l'agente della riscossione è automaticamente discaricato dell'importo residuo"

    A seguito del completo versamento delle somme dovute per la definizione agevolata, l'agente della riscossione viene liberato automaticamente dall'importo residuo.

  • Art. 390 c.p.c.

    Consente la rinuncia al ricorso per cassazione; nel caso concreto la rinuncia era collegata all'adesione alla definizione agevolata.

  • Art. 391 c.p.c., comma 1

    Costituisce il fondamento processuale per dichiarare l'estinzione del giudizio a seguito della rinuncia al ricorso.

Massime di principio

  • Quando una controversia tributaria viene definita mediante una procedura agevolata prevista dalla legge, con rinuncia al giudizio e adempimento degli obblighi di pagamento, il processo può concludersi senza una decisione sul merito.
  • La cessazione della materia del contendere presuppone, secondo il principio richiamato dalla Corte, il completo versamento delle somme dovute per la definizione agevolata; la sola adesione o il solo impegno al pagamento non sono necessariamente sufficienti.
  • Se l'Amministrazione annulla il tributo principale, le sanzioni collegate devono essere valutate autonomamente: il loro venir meno non è automaticamente accertato in questa sentenza, perché il giudizio si è chiuso per definizione agevolata.
  • La compensazione integrale delle spese può essere disposta quando la controversia si estingue per una definizione agevolata e entrambe le parti concordano sulla chiusura del processo.
  • Una pronuncia di cessazione della materia del contendere non equivale a una vittoria piena nel merito: indica che, per fatti sopravvenuti, non sussiste più un interesse concreto alla decisione giudiziale.

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