Cassazione Penale, Sentenza n. 8067/2024 del 23/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile l'appello contro la sentenza del Tribunale di Locri del 27/4/2023 per essere stato proposto da difensore privo del specifico mandato ad impugnare rilasciato dopo la sentenza e contenente la dichiarazione/elezione di domicilio, come richiesto dall'art. 581 quater, comma 1, c.p.p. e dall'art. 89, comma 3, D.Lgs. n.150/2022. In Cassazione il difensore ha eccepito (i) l'incostituzionalità dell'art. 581 quater per violazione degli artt. 3 e 24 Cost. (disparità di trattamento e compromissione del diritto di difesa) e (ii) l'erronea applicazione della norma perché la procura ad impugnare, pur rilasciata in epoca successiva alla sentenza, era stata conferita regolarmente e richiamata nell'atto d'appello, la sua mancata allegazione sarebbe stata una mera svista del difensore.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso e condannato il ricorrente alle spese. Ha ritenuto manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 581, commi 1-ter e 1-quater, e dell'art. 89, comma 3, D.Lgs. n.150/2022, richiamando la giurisprudenza consolidata che considera la previsione non manifestamente irragionevole e compatibile con gli artt. 3, 24, 27, 111 Cost. e art. 6 CEDU. Ha inoltre affermato che la norma postula la contestualità del deposito del mandato specifico con l'atto d'impugnazione e che la mancata allegazione, anche se dovuta a svista del difensore, determina l'inammissibilità dell'appello; ha richiamato i rimedi previsti (ampliamento del termine, istituto della restituzione in termine) come correttivi legislativi.
Norme richiamate
art. 581 quater, comma 1, cod. proc. pen.
"con l'atto di impugnazione del difensore è depositato, a pena d'inammissibilità, specifico mandato ad impugnare rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l'elezione di domicilio dell'imputato"
La Corte interpreta la norma nel senso che il deposito del mandato specifico contenente la dichiarazione/elezione di domicilio deve essere contestuale all'atto di impugnazione: requisito di ricevibilità imprescindibile; la mancata allegazione comporta inammissibilità dell'appello anche se derivante da svista del difensore.
art. 89, comma 3, D.Lgs. n.150/2022
"le disposizioni degli articoli 157-ter, comma 3, 581, commi 1-ter e 1-quater, e 585, comma 1-bis, del codice di procedura penale si applicano per le sole impugnazioni proposte avverso sentenze pronunciate in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto..."
Norma transitoria che limita l'applicabilità delle novellate modalità di impugnazione alle sentenze pronunciate dopo l'entrata in vigore del decreto; considerata coerente con il principio tempus regit actum e dunque non incostituzionale.
art. 175 cod. proc. pen. (restituzione nel termine)
Richiamato come correttivo/garanzia praticabile per tutelare il diritto d'impugnazione (possibilità di restituzione nel termine per consentire un esercizio consapevole del diritto di appello).
art. 39 disp. att. cod. proc. pen.
I poteri di autenticazione del difensore di fiducia si riferiscono esclusivamente alla sottoscrizione della parte e non alla data del conferimento dell'incarico: la prova del mandato deve essere fornita nei modi previsti dalla legge, tra cui il deposito unitamente all'atto di impugnazione.
Artt. 3, 24, 27, 111 Cost. e art. 6 CEDU
La Corte ha ritenuto che l'insieme delle garanzie invocate non sia sufficiente a dichiarare manifesta l'illegittimità costituzionale della disciplina: la norma è considerata una scelta legislativa non manifestamente irragionevole e compatibile con i principi richiamati.
Massime di principio
- Il deposito contestuale del mandato specifico ad impugnare, contenente dichiarazione o elezione di domicilio, è requisito formale di ricevibilità dell'appello e la sua omissione determina inammissibilità.
- La mancata allegazione del mandato per mera svista del difensore non è di per sé sufficiente a superare l'inammissibilità: il sistema prevede invece rimedi procedurali (es. restituzione nel termine) ma non la sanatoria automatica dell'omissione.
- Le modifiche introdotte dal D.Lgs. n.150/2022 e la relativa disposizione transitoria si applicano solo alle impugnazioni contro sentenze pronunciate dopo l'entrata in vigore e sono state ritenute coerenti con il principio "tempus regit actum".
- Le questioni di legittimità costituzionale sollevate sulla base di presunte violazioni del diritto di difesa e del principio di uguaglianza difficilmente avranno successo se la normativa è stata ritenuta una scelta legislativa non manifestamente irragionevole dalla giurisprudenza di legittimità.
- In situazioni simili è prudente: (a) ottenere e depositare il mandato ad impugnare con l'atto di appello; (b) indicare espressamente la dichiarazione/elezione di domicilio; (c) in caso di omissione, valutare tempestivamente istanza di restituzione nel termine o altri rimedi procedurali con motivazione adeguata.
- La prova del conferimento del mandato non può essere sostituita dalla sola menzione nell'atto d'appello: la regola formale preserva la certezza procedurale e consente il controllo preliminare di ricevibilità da parte del giudice.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 23 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 8044/2024 del 23/02/2024
- Sentenza penale · 23 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 8045/2024 del 23/02/2024
- Sentenza penale · 23 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 8047/2024 del 23/02/2024
- Sentenza penale · 23 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 8050/2024 del 23/02/2024
- Sentenza penale · 23 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 8051/2024 del 23/02/2024
- Sentenza penale · 23 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 8052/2024 del 23/02/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →