Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8067/2024 del 23/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile l'appello contro la sentenza del Tribunale di Locri del 27/4/2023 per essere stato proposto da difensore privo del specifico mandato ad impugnare rilasciato dopo la sentenza e contenente la dichiarazione/elezione di domicilio, come richiesto dall'art. 581 quater, comma 1, c.p.p. e dall'art. 89, comma 3, D.Lgs. n.150/2022. In Cassazione il difensore ha eccepito (i) l'incostituzionalità dell'art. 581 quater per violazione degli artt. 3 e 24 Cost. (disparità di trattamento e compromissione del diritto di difesa) e (ii) l'erronea applicazione della norma perché la procura ad impugnare, pur rilasciata in epoca successiva alla sentenza, era stata conferita regolarmente e richiamata nell'atto d'appello, la sua mancata allegazione sarebbe stata una mera svista del difensore.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso e condannato il ricorrente alle spese. Ha ritenuto manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 581, commi 1-ter e 1-quater, e dell'art. 89, comma 3, D.Lgs. n.150/2022, richiamando la giurisprudenza consolidata che considera la previsione non manifestamente irragionevole e compatibile con gli artt. 3, 24, 27, 111 Cost. e art. 6 CEDU. Ha inoltre affermato che la norma postula la contestualità del deposito del mandato specifico con l'atto d'impugnazione e che la mancata allegazione, anche se dovuta a svista del difensore, determina l'inammissibilità dell'appello; ha richiamato i rimedi previsti (ampliamento del termine, istituto della restituzione in termine) come correttivi legislativi.

Norme richiamate

  • art. 581 quater, comma 1, cod. proc. pen.

    "con l'atto di impugnazione del difensore è depositato, a pena d'inammissibilità, specifico mandato ad impugnare rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l'elezione di domicilio dell'imputato"

    La Corte interpreta la norma nel senso che il deposito del mandato specifico contenente la dichiarazione/elezione di domicilio deve essere contestuale all'atto di impugnazione: requisito di ricevibilità imprescindibile; la mancata allegazione comporta inammissibilità dell'appello anche se derivante da svista del difensore.

  • art. 89, comma 3, D.Lgs. n.150/2022

    "le disposizioni degli articoli 157-ter, comma 3, 581, commi 1-ter e 1-quater, e 585, comma 1-bis, del codice di procedura penale si applicano per le sole impugnazioni proposte avverso sentenze pronunciate in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto..."

    Norma transitoria che limita l'applicabilità delle novellate modalità di impugnazione alle sentenze pronunciate dopo l'entrata in vigore del decreto; considerata coerente con il principio tempus regit actum e dunque non incostituzionale.

  • art. 175 cod. proc. pen. (restituzione nel termine)

    Richiamato come correttivo/garanzia praticabile per tutelare il diritto d'impugnazione (possibilità di restituzione nel termine per consentire un esercizio consapevole del diritto di appello).

  • art. 39 disp. att. cod. proc. pen.

    I poteri di autenticazione del difensore di fiducia si riferiscono esclusivamente alla sottoscrizione della parte e non alla data del conferimento dell'incarico: la prova del mandato deve essere fornita nei modi previsti dalla legge, tra cui il deposito unitamente all'atto di impugnazione.

  • Artt. 3, 24, 27, 111 Cost. e art. 6 CEDU

    La Corte ha ritenuto che l'insieme delle garanzie invocate non sia sufficiente a dichiarare manifesta l'illegittimità costituzionale della disciplina: la norma è considerata una scelta legislativa non manifestamente irragionevole e compatibile con i principi richiamati.

Massime di principio

  • Il deposito contestuale del mandato specifico ad impugnare, contenente dichiarazione o elezione di domicilio, è requisito formale di ricevibilità dell'appello e la sua omissione determina inammissibilità.
  • La mancata allegazione del mandato per mera svista del difensore non è di per sé sufficiente a superare l'inammissibilità: il sistema prevede invece rimedi procedurali (es. restituzione nel termine) ma non la sanatoria automatica dell'omissione.
  • Le modifiche introdotte dal D.Lgs. n.150/2022 e la relativa disposizione transitoria si applicano solo alle impugnazioni contro sentenze pronunciate dopo l'entrata in vigore e sono state ritenute coerenti con il principio "tempus regit actum".
  • Le questioni di legittimità costituzionale sollevate sulla base di presunte violazioni del diritto di difesa e del principio di uguaglianza difficilmente avranno successo se la normativa è stata ritenuta una scelta legislativa non manifestamente irragionevole dalla giurisprudenza di legittimità.
  • In situazioni simili è prudente: (a) ottenere e depositare il mandato ad impugnare con l'atto di appello; (b) indicare espressamente la dichiarazione/elezione di domicilio; (c) in caso di omissione, valutare tempestivamente istanza di restituzione nel termine o altri rimedi procedurali con motivazione adeguata.
  • La prova del conferimento del mandato non può essere sostituita dalla sola menzione nell'atto d'appello: la regola formale preserva la certezza procedurale e consente il controllo preliminare di ricevibilità da parte del giudice.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.