CCNL Grafica ed Editoria - Industria
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeValidità
Dal 1 gen 2024 al 31 dic 2026
Parti stipulanti
Sfera di applicazione
Il contratto si applica ai dipendenti delle aziende grafiche, editoriali, digitali ed affini, comprese le imprese dell'industria grafica, cartotecnica e trasformatrice e quelle del settore editoriale.
Inquadramento generale
Ambito di applicazione
Il CCNL si applica ai lavoratori dipendenti delle aziende grafiche, editoriali, digitali ed affini, incluse le imprese dell'industria grafica, cartotecnica e trasformatrice e quelle dell'editoria.
Validità
- Decorrenza: 01/01/2024
- Scadenza: 31/12/2026
Documenti di riferimento
- CCNL del 19/01/2021
- Ipotesi di accordo del 19/12/2023
- Ratifica del 09/02/2024
Parti firmatarie
Organizzazioni datoriali
- Associazione nazionale italiana industrie grafiche, cartotecniche e trasformatrici
- Associazione italiana editori
- Associazione nazionale editoria specializzata
Organizzazioni sindacali
- SLC-CGIL
- FISTEL-CISL
- UILCOM-UIL
Trattamento economico
Minimi tabellari - Settore grafici
Gli importi riportati derivano dagli aumenti previsti dall'ipotesi di accordo del 19/12/2023.
| Livello | 01/03/2024 | 01/10/2024 | 01/05/2025 | 01/10/2025 | 01/07/2026 | Contingenza | E.D.R. | Scatti | E.A.R. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q | 2.094,50 | 2.138,44 | 2.182,38 | 2.255,62 | 2.331,78 | 539,99 | 10,33 | 16,01 | 25,00 |
| AS | 2.084,59 | 2.128,35 | 2.172,11 | 2.245,05 | 2.320,90 | 539,99 | 10,33 | 16,01 | 25,00 |
| A | 1.760,79 | 1.797,84 | 1.834,89 | 1.896,65 | 1.960,88 | 533,19 | 10,33 | 16,01 | 25,00 |
| B1S | 1.693,14 | 1.728,61 | 1.764,08 | 1.823,19 | 1.884,67 | 530,40 | 10,33 | 14,46 | 25,00 |
| B1 | 1.643,60 | 1.678,19 | 1.712,78 | 1.770,42 | 1.830,37 | 530,40 | 10,33 | 14,46 | 25,00 |
| B2 | 1.539,29 | 1.571,58 | 1.603,87 | 1.657,70 | 1.713,66 | 528,03 | 10,33 | 13,94 | 25,00 |
| B3 | 1.429,04 | 1.459,04 | 1.489,04 | 1.539,04 | 1.591,04 | 525,47 | 10,33 | 13,43 | 25,00 |
| C1 | 1.319,53 | 1.347,23 | 1.374,93 | 1.421,10 | 1.469,12 | 523,01 | 10,33 | 12,91 | 25,00 |
| C2 | 1.164,94 | 1.189,47 | 1.214,00 | 1.254,88 | 1.297,39 | 519,63 | 10,33 | 12,39 | 25,00 |
| D1 | 1.054,68 | 1.076,91 | 1.099,14 | 1.136,20 | 1.174,74 | 517,35 | 10,33 | 11,88 | 25,00 |
| D2 | 959,79 | 980,09 | 1.000,37 | 1.034,19 | 1.069,36 | 515,40 | 10,33 | 11,36 | 25,00 |
| E | 842,35 | 859,99 | 877,63 | 907,04 | 937,62 | 512,87 | 10,33 | 10,33 | 25,00 |
Minimi tabellari - Settore editori
Per il livello 8 non risulta indicato un importo scatti nella sintesi fornita.
| Livello | 01/03/2024 | 01/10/2024 | 01/05/2025 | 01/10/2025 | 01/07/2026 | Contingenza | E.D.R. | Scatti | E.A.R. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q | 2.047,79 | 2.083,49 | 2.119,19 | 2.178,68 | 2.240,55 | 539,99 | 10,33 | 16,01 | 25,00 |
| 1 | 2.038,03 | 2.073,57 | 2.109,11 | 2.168,35 | 2.229,96 | 539,99 | 10,33 | 16,01 | 25,00 |
| 2 | 1.720,80 | 1.750,80 | 1.780,80 | 1.830,80 | 1.882,80 | 533,19 | 10,33 | 16,01 | 25,00 |
| 3 | 1.610,79 | 1.639,58 | 1.668,37 | 1.716,36 | 1.766,27 | 530,40 | 10,33 | 14,46 | 25,00 |
| 4 | 1.505,88 | 1.532,27 | 1.558,66 | 1.602,65 | 1.648,40 | 528,03 | 10,33 | 13,94 | 25,00 |
| 5 | 1.396,72 | 1.421,01 | 1.445,30 | 1.485,79 | 1.527,90 | 525,48 | 10,33 | 13,43 | 25,00 |
| 6 | 1.153,43 | 1.175,92 | 1.198,41 | 1.235,90 | 1.274,89 | 519,63 | 10,33 | 12,91 | 25,00 |
| 7 | 963,78 | 984,77 | 1.005,76 | 1.040,75 | 1.077,14 | 515,40 | 10,33 | 11,88 | 25,00 |
| 8 | 823,71 | 838,07 | 852,42 | 876,34 | 901,23 | 512,87 | 10,33 | - | 25,00 |
Scatti di anzianità
- Previsti 5 scatti biennali.
- Gli importi mensili degli scatti sono differenziati per livello, come riportato nelle tabelle retributive.
Una tantum
Ai lavoratori in forza alla data del 19/12/2023 è riconosciuto un importo lordo complessivo di 200,00 euro, commisurato al servizio prestato dall'ultima scadenza contrattuale (31/12/2022), con riduzione proporzionale esclusivamente in caso di:
- aspettativa;
- assenza facoltativa;
- CIG/FIS;
- cassa in deroga a zero ore.
Erogazione:
- 100,00 euro con la retribuzione di gennaio 2024;
- 100,00 euro con la retribuzione di gennaio 2025.
L'importo:
- è comprensivo dei riflessi sugli istituti contrattuali diretti e indiretti;
- non è utile ai fini del TFR.
Elemento di garanzia retributiva (EGR)
Ai lavoratori a tempo indeterminato in forza dal 1° gennaio di ogni anno, occupati in aziende che:
- non abbiano mai fatto contrattazione di secondo livello; e
- nei precedenti tre anni non abbiano riconosciuto trattamenti economici individuali o collettivi aggiuntivi rispetto al CCNL,
spetta con le competenze del mese di aprile dell'anno successivo un importo annuo di 250,00 euro lordi.
Caratteristiche:
- importo onnicomprensivo;
- non computabile ai fini del TFR;
- in caso di cessazione prima della corresponsione, spettano tanti dodicesimi quanti sono i mesi interi di servizio nell'anno.
Elemento di raccordo contrattuale (ERC)
È previsto un Elemento di Raccordo Contrattuale da congelare in cifra fissa, non rivalutabile e non assorbibile.
Caratteristiche:
- omnicomprensivo;
- senza incidenza su istituti contrattuali o di legge;
- dal 2021 matura progressivamente per mese o frazione di mese;
- viene corrisposto a dicembre insieme alla gratifica natalizia degli operai o alla tredicesima degli impiegati.
Maggiorazione quadri
Per i quadri la retribuzione annua, comprensiva di superminimi, premi e altri emolumenti, non può essere inferiore al trattamento economico contrattuale annuo aumentato del 7%.
Se la retribuzione complessiva è inferiore, la differenza viene corrisposta nel mese di dicembre come importo annuo aggiuntivo onnicomprensivo.
Assegni ad personam congelati
Per il personale in servizio al 29/05/1983 sono previsti importi congelati per specifiche figure professionali. Tra i principali importi indicati nella sintesi:
| Inquadramento / Figura | Importo congelato |
|---|---|
| C/1 Operai ex 1ª cat. - Rotocalcografo responsabile selez. elettronico periodici | 3,75 |
| C/1 Operai ex 1ª cat. - Rotocalcografo responsabile duplicating periodici | 3,75 |
| D/1 Operai ex 2ª cat. (2° biennio) - Calcografo su rotative rotocalco abbinate alla calcografia con due elementi contemporanei | 4,05 |
| D/1 Operai ex 2ª cat. (2° biennio) - Macchinista calcografo oltre 4 colori | 3,11 |
| D/1 Operai ex 2ª cat. (2° biennio) - Macchinista litografo stampa su latta senza fornista | 3,11 |
| D/1 Operai ex 2ª cat. (2° biennio) - Macchinista lito doppia funzione | 2,17 |
| D/1 Operai ex 2ª cat. (2° biennio) - Rotocalcografo doppia funzione | 2,17 |
| D/2 Operai ex 2ª cat. (1° biennio) - Calcografo con due elementi contemporanei | 7,66 |
| D/2 Operai ex 2ª cat. (1° biennio) - Macchinista calcografo oltre 4 colori | 6,75 |
| D/2 Operai ex 2ª cat. (1° biennio) - Macchinista litografo stampa su latta senza fornista | 6,75 |
| D/2 Operai ex 2ª cat. (1° biennio) - Macchinista lito doppia funzione | 5,84 |
| D/2 Operai ex 2ª cat. (1° biennio) - Rotocalcografo doppia funzione | 5,84 |
| D/2 Operai ex 2ª cat. (1° biennio) - Macchinista calcografo sino a 4 colori | 4,02 |
| D/2 Operai ex 2ª cat. (1° biennio) - Calcografo col solo elemento calcografico | 4,02 |
| D/2 Operai ex 2ª cat. (1° biennio) - Impressore calcografo pulitura a tele e fogli | 2,20 |
| D/2 Operai ex 2ª cat. (1° biennio) - Impressore su rotative per moduli continui | 1,29 |
| D/2 Operai ex 2ª cat. (1° biennio) - Calcografo col solo elemento rotocalcografico | 2,20 |
| D/2 Operai ex 2ª cat. (1° biennio) - Impressore su macchine rotative tipografiche | 1,29 |
| D/2 Operai ex 2ª cat. (1° biennio) - Mettifoglio alle macchine per stampa su latta | 6,83 |
| D/2 Operai ex 2ª cat. (1° biennio) - Impressore tipografo addetto alla smaltorilievografia a colori | 0,38 |
| D/2 Operai ex 2ª cat. (1° biennio) - Impressore tipografico addetto alla stampa di etichette in rilievo a più colori | 0,38 |
Indennità particolari
Indennità addetti alla bronzatura
- 15% sul salario contrattuale per tutto il periodo della lavorazione.
Indennità addetti alla lavorazione di carte valori
- 7% sul salario e sullo stipendio contrattuale.
Indennità addetti alla stampa dei periodici
Per addetti in forza al 30/05/2011 alla preparazione, stampa, confezione e spedizione di periodici illustrati stampati con rotative rotocalco a carta in bobina:
| Livello | Importo mensile |
|---|---|
| Quadri e gruppo A | 65,07 |
| B/1 | 55,78 |
| B/2 | 54,23 |
| B/3 | 49,06 |
| C/1 | 49,06 |
| C/2 | 42,35 |
| D/1 | 40,28 |
| D/2 | 38,22 |
| E | 27,37 |
Indennità di cassa
- 7% dello stipendio contrattuale.
Indennità mezzi motorizzati
Al fattorino di livello D/2 conduttore di mezzi motorizzati leggeri, escluso quello delle case editrici, spetta una maggiorazione del 12% sul salario contrattuale.
Indennità di trasferta
- Previsto il rimborso spese.
Orario di lavoro
Orario normale
- 40 ore settimanali.
Lavoratori su 3 turni
- 1° e 2° turno: 40 ore settimanali
- 3° turno: 36 ore settimanali
Divisori convenzionali
- Operai: divisore orario 173
- Impiegati: divisore orario 170
- Turno notturno: 156
- Divisore giornaliero: 26
- Mensilità: 13
Flessibilità e banca ore
Conto individuale del tempo
Le parti prevedono il "Conto individuale del Tempo", nel quale possono confluire:
- ore di ROL ed ex festività non utilizzate;
- ore di credito relative alla banca ore non riprogrammate o non liquidate;
- riposi compensativi;
- ore di ferie solidali;
- altre ore eccedenti non retribuite né recuperate;
- eventuali premi derivanti dalla contrattazione di secondo livello e/o dall'elemento di garanzia contrattuale.
Il regolamento applicativo è demandato al livello aziendale.
Flessibilità
L'orario settimanale può essere realizzato come media su base annua per far fronte a variazioni di intensità produttiva non stabili.
Flessibilità tempestiva
- limite massimo di 10 ore giornaliere;
- limite massimo di 48 ore settimanali;
- massimo 64 ore annue pro-capite;
- preavviso minimo di 2 giorni.
Per le ore prestate oltre l'orario contrattuale sono previste maggiorazioni pari a:
- 30% per orari o turni diurni;
- 40% per orari o turni notturni o in giornate in cui non è prevista prestazione.
In caso di mancato recupero, le ore di flessibilità positiva sono retribuite come straordinario con maggiorazione superiore del 5% rispetto a quella dello straordinario spettante, assorbendo la maggiorazione già corrisposta per flessibilità.
Maggiorazioni per particolari modalità di lavoro
Lavoro notturno
È considerato notturno il lavoro eseguito dalle 22 alle 05, salvo il lavoro compreso nel 2° e 3° turno.
- Maggiorazione ordinaria: 60%
- Addetti alla stampa dei periodici in forza al 30/05/2011: 80%
Lavoro festivo
Per il lavoro svolto nei giorni festivi e la domenica, salvo i casi esclusi dal contratto:
- lavoro festivo: 60%
- lavoro domenicale con riposo compensativo per guardiani, custodi e portieri: 15%
- addetti alla stampa dei periodici in forza al 30/05/2011: 80%
Lavoro a turni
Lavoratori su due turni
- Addetti a turni avvicendati: 6%, con esclusione del 1° turno con interruzione meridiana.
- Se il 2° turno termina dopo le 23 ed entro le 24, l'ora tra le 23 e le 24 è maggiorata del 30%.
Lavoratori su tre turni
- 6% per 1° e 2° turno, escluso il 1° turno con interruzione meridiana;
- 26% per il 3° turno.
Per gli addetti a turni avvicendati, per ogni settimana di 3° turno spetta:
- la normale retribuzione delle ore eccedenti rispetto alle 36 ore;
- una indennità specifica equivalente alla maggiorazione per straordinario.
Le prestazioni oltre le 40 ore e fino a 48 ore settimanali sono compensate con retribuzione normale maggiorata del 25%.
Lavoro discontinuo
- lavoratori in turni avvicendati: 6%;
- lavoratori normalmente non in turni avvicendati (gruppo B; per editori livelli 3, 4, 5): 24%.
Lavoro straordinario
Per lavoro oltre l'orario normale medio settimanale:
- straordinario feriale: 35%;
- per addetti alla stampa dei periodici in forza al 30/05/2011: 40%;
- straordinario non collegato con l'orario normale diurno: 35%, con minimo di 2 ore di retribuzione;
- straordinario non collegato con l'orario normale notturno: 60%, con minimo di 3 ore di retribuzione.
Ferie, permessi e festività
Festività
Sono considerati festivi:
- i giorni riconosciuti dalla legge;
- tutte le domeniche o i giorni di riposo compensativo;
- il Santo Patrono.
Per il 4 novembre si applica il trattamento previsto per le festività coincidenti con la domenica.
Ferie
- Operai: 27 giorni lavorativi
- Impiegati grafici ed editoriali: 27 giorni lavorativi
- Impiegati cartotecnici:
- 27 giorni lavorativi fino a 15 anni compiuti di anzianità;
- 30 giorni lavorativi oltre 15 anni compiuti di anzianità.
Per gli addetti alla stampa dei periodici in forza al 30/05/2011, agli impiegati tecnici spettano ferie individuali aggiuntive:
- 3 giorni oltre 3 anni di anzianità;
- ulteriori 3 giorni oltre 8 anni di anzianità.
Permessi ed ex festività
- Festività soppresse: 4 giorni annui
- ROL: 66 ore e 40 minuti annui
Per i turnisti:
- lavoratori su due turni: si applica la disciplina generale;
- lavoratori su tre turni: riduzione di orario di 40 ore annue;
- lavoratori addetti a turni avvicendati con copertura delle 24 ore: 4 giorni di riposo retribuito annuo non monetizzabili, ridotti proporzionalmente se il servizio è inferiore all'anno.
Permessi addetti stampa periodici
- lavoratori in forza al 30/04/2008: 8 giorni annui;
- lavoratori in forza al 30/05/2011 e assunti dal 01/05/2008: 4 giorni annui dopo 3 anni di anzianità e ulteriori 4 giorni annui dopo 6 anni di anzianità.
Congedo matrimoniale
- Operai: 15 giorni consecutivi con compenso di 13 giornate, di cui 7 a titolo di anticipo per conto INPS
- Impiegati: 15 giorni consecutivi con retribuzione
Permessi non retribuiti
Sono concessi brevi permessi non retribuiti per improrogabili e giustificate necessità familiari.
Assenze tutelate
Malattia
Periodo di comporto
- 12 mesi in 36 mesi.
Dal 01/07/2011, le assenze non superiori a 3 giorni si computano in misura doppia ai fini del comporto e del trattamento economico, fatti salvi i primi 4 eventi. Non si considerano a tali fini i ricoveri ospedalieri e le malattie gravi.
Trattamento economico
Operai
- dal 1° al 180° giorno: integrazione al 100%;
- successivi 6 mesi: retribuzione al 50%.
Il trattamento aggiuntivo non può sommarsi all'indennità INPS e opera solo per i periodi nei 6 mesi successivi al primo semestre non coperti da INPS.
Impiegati
- primi 6 mesi: 100%;
- successivi 6 mesi: 50%.
Infortunio
- conservazione del posto: fino a quando viene corrisposta dall'INAIL l'indennità di invalidità temporanea;
- trattamento economico: integrazione al 100%.
Maternità
Per il periodo di astensione obbligatoria è prevista integrazione al 100%.
Gestione del rapporto di lavoro
Periodo di prova
Operai
- 2 mesi di prestazione effettiva, prorogabili consensualmente di 1 mese.
Impiegati
- gruppo A / editori livelli 1 e 2: 4 mesi prorogabili consensualmente di 2 mesi;
- altri gruppi professionali: 2 mesi prorogabili consensualmente di 1 mese.
Part-time
- trattamento economico e normativo riproporzionato;
- lavoro supplementare: massimo 25% dell'orario annuo concordato, con maggiorazione del 15%;
- clausole elastiche e flessibili: maggiorazione del 15% sulle ore prestate in attuazione delle clausole.
Apprendistato professionalizzante
Durata
Grafici
- 24 mesi per qualifiche con livello finale nel gruppo D;
- 36 mesi per qualifiche con livello finale nei gruppi C, B, A e Q.
Editori
- 24 mesi per qualifiche con livello finale nel livello 7;
- 36 mesi per qualifiche con livello finale nei livelli 6, 5, 4, 3, 2, 1 e Q.
Retribuzione dell'apprendista
La retribuzione è determinata in percentuale del minimo, ex indennità di contingenza ed E.D.R. del livello di destinazione finale.
Durata triennale
| Periodo | Percentuale |
|---|---|
| 1° semestre | 70% |
| 2° semestre | 75% |
| 3° semestre | 80% |
| 4° semestre | 85% |
| 5° semestre | 90% |
| 6° semestre | 95% |
Durata biennale
| Periodo | Percentuale |
|---|---|
| 1° quadrimestre | 70% |
| 2° quadrimestre | 75% |
| 3° quadrimestre | 80% |
| 4° quadrimestre | 85% |
| 5° quadrimestre | 90% |
| 6° quadrimestre | 95% |
Limiti numerici apprendistato
- rapporto massimo 3 apprendisti ogni 2 lavoratori qualificati o specializzati;
- per datori con meno di 10 dipendenti: rapporto 1 a 1;
- se non vi sono qualificati/specializzati o sono meno di 3, si possono assumere fino a 3 apprendisti.
Tempo determinato e somministrazione
Limiti quantitativi
Tempo determinato
- massimo 20% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato.
- Per i datori che occupano fino a 5 dipendenti è sempre possibile stipulare un contratto a termine.
Somministrazione
- massimo 20% dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 31 dicembre dell'anno precedente, come media annua.
Limite cumulativo tempo determinato + somministrazione a termine
- massimo 35% del numero medio dei lavoratori a tempo indeterminato dell'anno precedente.
- L'azienda può superare il limite di una tipologia utilizzando la capienza dell'altra, fermo il tetto complessivo del 35%.
Durata
La durata dei rapporti a termine o in somministrazione a termine, per effetto di un unico contratto o successione di contratti, può arrivare a 36 mesi.
Causali per estensione o apposizione fino a 24 mesi
Il contratto individua, tra le altre, le seguenti ipotesi:
- incremento di volumi produttivi;
- incremento dell'attività economica;
- avvio di nuove attività;
- sviluppo e lancio di nuovi prodotti;
- investimenti per riduzione dell'impatto ambientale;
- percorsi formativi legati a innovazione o riorganizzazione;
- progettazione e realizzazione di nuovi titoli, collane editoriali o linee editoriali;
- nuove testate periodiche anche digitali;
- prodotti editoriali innovativi o complessi;
- costruzione o riorganizzazione dell'infrastruttura tecnologica e di nuove linee produttive;
- costruzione, gestione e implementazione di database aziendali;
- attività redazionale resa necessaria da modifiche normative o amministrative;
- potenziamento di tecniche e competenze in ambito digitale.
Intervalli tra contratti
Se il lavoratore è riassunto a termine:
- entro 10 giorni dalla scadenza di un contratto fino a 6 mesi;
- entro 20 giorni dalla scadenza di un contratto superiore a 6 mesi,
il secondo contratto si trasforma a tempo indeterminato, salvo attività stagionali e ragioni sostitutive.
Affiancamento per sostituzione
Nei contratti per motivi sostitutivi, la durata può comprendere i periodi di affiancamento necessari sia all'inserimento del sostituto sia al reinserimento del lavoratore sostituito.
Esclusioni dai limiti quantitativi
Sono esclusi dai limiti, tra gli altri:
- sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto;
- fase di avvio di nuove attività, limitatamente ai primi 24 mesi;
- assunzione di lavoratori con età superiore a 50 anni;
- attività o produzioni stagionali;
- ulteriori casi previsti dalla legge.
Attività stagionali riconosciute
Rientrano tra le attività stagionali, tra l'altro:
- stampa, legatoria, magazzinaggio, spedizione, gestione ordini e rese di libri e saggi scolastici e manuali universitari;
- attività connesse ai picchi distributivi dei libri strenna e delle campagne nazionali di promozione del libro e della lettura;
- attività logistiche e organizzative connesse a fiere nazionali e internazionali del settore editoriale;
- stampa, allestimento, magazzinaggio e spedizione di cataloghi e astucci con carattere di stagionalità;
- stampa, allestimento, magazzinaggio e spedizione di agende e calendari.
Trattamento del lavoratore a termine
- malattia: conservazione del posto per un periodo massimo pari a 1/4 della durata del contratto, comunque non oltre la scadenza;
- l'integrazione aziendale cessa con l'esaurimento del periodo di conservazione del posto e/o con il venir meno dell'indennità INPS;
- istituti annuali frazionati per 365esimi in base ai giorni di durata del rapporto.
Diritto di precedenza
Il diritto di precedenza non si applica nei casi di trasformazione dei contratti in essere.
Risoluzione del rapporto
Preavviso operai
Valido sia in caso di licenziamento sia di dimissioni:
- anzianità fino a 10 anni: 2 settimane;
- anzianità oltre 10 anni: 3 settimane.
Il preavviso deve essere dato di regola per iscritto l'ultimo giorno della settimana lavorativa e decorre dal primo giorno della settimana successiva.
Preavviso impiegati
Fino a 5 anni di servizio
- gruppo A / editori livelli 1 e 2: 2 mesi e 15 giorni;
- gruppo B / editori livelli 3, 4 e 5: 1 mese e 15 giorni;
- gruppi C e D / editori livelli 6 e 7: 1 mese.
Oltre 5 anni e fino a 10 anni
- gruppo A / editori livelli 1 e 2: 3 mesi e 15 giorni;
- gruppo B / editori livelli 3, 4 e 5: 2 mesi;
- gruppo C / editori livelli 6 e 7: 1 mese e 15 giorni.
Oltre 10 anni di servizio
- gruppo A / editori livelli 1 e 2: 4 mesi e 15 giorni;
- gruppo B / editori livelli 3, 4 e 5: 2 mesi e 15 giorni;
- gruppo C / editori livelli 6 e 7: 2 mesi.
Per gli impiegati i termini decorrono dal 1° o dal 15 del mese.
La retribuzione corrisposta durante il preavviso lavorato o a titolo di indennità sostitutiva è computata nella retribuzione annua ai fini del TFR.
TFR
È dovuto il trattamento di fine rapporto previsto dalla Legge 29/05/1982 n. 297.
Accordi e rinnovi
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