Sentenza n. 2192/2026 - Catania, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: parere negativo di compatibilità paesaggistica, con ordine di rimessione in pristino del sottotetto e delle opere accessorie
Esito
Favorevole al resistente (autorità paesaggistica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il parere negativo relativo a modifiche distributive interne, al recupero volumetrico di un sottotetto e alla realizzazione di un volume di collegamento tra il vano scala condominiale e il sottotetto. Ha dedotto, in primo luogo, la violazione e falsa applicazione degli artt. 167, comma 4, e 146 del d.lgs. 42/2004, sostenendo che le opere sarebbero state realizzate nel 1998, prima dell’apposizione del vincolo paesaggistico, sicché avrebbe dovuto essere effettuata una valutazione postuma di compatibilità ai sensi dell’art. 146, senza applicare i limiti dell’art. 167. Ha inoltre dedotto eccesso di potere per difetto dei presupposti, disparità di trattamento e difetto di motivazione. Con il secondo motivo ha lamentato la violazione e falsa applicazione dell’art. 2 e dell’Allegato A della l.r. Sicilia n. 5/2019, sostenendo che gli interventi sarebbero esclusi dall’obbligo di autorizzazione paesaggistica. Ha denunciato, anche sotto tale profilo, difetto dei presupposti, difetto di istruttoria e difetto di motivazione.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto infondato perché la prova della data di realizzazione e della consistenza originaria dell’abuso grava sul privato, il quale non ha fornito neppure un principio di prova della realizzazione delle opere prima dell’apposizione del vincolo. La mera dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà non è sufficiente senza ulteriori riscontri documentali o indiziari altamente probanti. In ogni caso, anche un vincolo paesaggistico sopravvenuto non è irrilevante: pur non operando retroattivamente, impone l’acquisizione del parere dell’autorità paesaggistica sulla sanabilità delle opere, secondo i limiti dell’art. 167, comma 4, del d.lgs. 42/2004. Tale disposizione consente la compatibilità postuma soltanto per interventi di minima entità, non comportanti creazione di nuove superfici utili o volumi né aumento di quelli legittimamente realizzati. Il secondo motivo è stato respinto perché l’intervento doveva essere valutato unitariamente, senza frammentare artificiosamente le opere. La stessa relazione tecnica della ricorrente ha confermato la realizzazione di un nuovo corridoio-ingresso con solaio e un incremento volumetrico lordo di 12,43 metri cubi, solo parzialmente compensato da volumi non utilizzati nei terrazzini, con incremento netto di 2,47 metri cubi. Il TAR ha escluso l’applicabilità sia dell’art. 34-bis del d.P.R. 380/2001 sia del punto A.31 dell’Allegato A della l.r. Sicilia n. 5/2019, poiché tali disposizioni riguardano difformità quantitative nella realizzazione di unità immobiliari o progetti già regolarmente assentiti, non la creazione di superfetazioni, manufatti o vani nuovi e non previsti nel progetto autorizzato. Il parere negativo è stato ritenuto adeguatamente motivato, essendo vincolata l’attività repressiva di abusi edilizi e paesaggistici: non occorrono una specifica comparazione tra interesse pubblico e interessi privati, né la dimostrazione di un interesse pubblico concreto e attuale, e il decorso del tempo non può fondare un affidamento tutelabile sulla conservazione dell’abuso. È stata infine esclusa la disparità di trattamento, configurabile soltanto nell’esercizio di attività discrezionale e in presenza di situazioni fattuali identiche, mentre nel caso esaminato l’amministrazione era tenuta ad applicare vincolativamente la disciplina vigente. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 36 d.P.R. 380/2001
La disposizione è richiamata quale base dell’istanza di accertamento di conformità edilizia, senza costituire il principale oggetto della decisione.
art. 167, comma 4, d.lgs. 42/2004
per i lavori…che non abbiano determinato creazione di superfici utili o di volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati
La compatibilità paesaggistica postuma è ammissibile soltanto per interventi di minima entità e non può riguardare opere che abbiano creato nuove superfici utili o volumi o aumentato quelli legittimi.
art. 167, comma 5, d.lgs. 42/2004
È richiamato nel provvedimento negativo quale disciplina dell’accertamento postumo della compatibilità paesaggistica.
art. 146 d.lgs. 42/2004
Il giudice esclude che la realizzazione dell’abuso prima dell’apposizione del vincolo consenta di prescindere dal parere paesaggistico; anche il vincolo sopravvenuto impone la valutazione dell’autorità preposta ai fini della sanatoria.
art. 2 e Allegato A, punto A.31, l.r. Sicilia n. 5/2019
opere ed interventi edilizi eseguiti in variante a progetti autorizzati ai fini paesaggistici che non eccedano il due per cento delle misure progettuali quanto ad altezza, distacchi, cubatura, superficie coperta o traslazioni dell’area di sedime
L’esenzione dall’autorizzazione paesaggistica riguarda difformità relative a progetti già autorizzati e non si applica alla creazione di nuovi manufatti o vani non previsti nel progetto.
art. 34-bis, comma 1-bis, lett. c), d.P.R. 380/2001
Il mancato rispetto dell’altezza, dei distacchi, della cubatura, della superficie coperta e di ogni altro parametro delle singole unità immobiliari non costituisce violazione edilizia se contenuto entro il limite del 2 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo
La tolleranza costruttiva non è applicabile a superfetazioni o vani nuovi non presenti nel progetto autorizzato, anche se l’incremento volumetrico netto è quantitativamente esiguo.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato per disporre l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità delle parti.
Massime di principio
- L’onere di provare la data di realizzazione e la consistenza originaria di un manufatto abusivo grava sul privato che invoca la realizzazione dell’opera anteriormente all’apposizione del vincolo paesaggistico; la mera dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, in assenza di ulteriori riscontri documentali o indiziari altamente probanti, non è sufficiente.
- Il vincolo paesaggistico sopravvenuto non opera retroattivamente, ma non è giuridicamente irrilevante: anche per opere realizzate prima della sua imposizione deve essere acquisito il parere dell’autorità paesaggistica sulla loro assentibilità in sanatoria, nei limiti previsti dall’art. 167, comma 4, del d.lgs. 42/2004.
- L’accertamento della compatibilità paesaggistica deve considerare unitariamente l’intervento abusivo e il suo impatto complessivo; non è consentito scomporre artificiosamente le opere per ricondurne singole parti a ipotesi di esenzione o di sanabilità.
- Le tolleranze costruttive e le esenzioni paesaggistiche relative a modeste difformità quantitative presuppongono un’opera o un progetto regolarmente assentito e non si applicano alla creazione di superfetazioni, manufatti o vani nuovi non previsti nel titolo o nel progetto autorizzato.
- In presenza di abusi edilizi o paesaggistici soggetti a disciplina vincolata, il provvedimento repressivo non richiede una specifica comparazione tra interesse pubblico e interessi privati, né la dimostrazione di un interesse pubblico concreto e attuale; il decorso del tempo non determina un affidamento tutelabile alla conservazione dell’abuso.
- La disparità di trattamento è configurabile, in via generale, nell’esercizio di attività discrezionale e a fronte di situazioni fattuali identiche; non può essere utilmente invocata contro un’attività amministrativa vincolata, nella quale l’amministrazione è tenuta ad applicare la disciplina vigente.
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