Cassazione Civile, Ordinanza n. 37032/2022 del 16/12/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della commissione tributaria regionale che aveva accolto l'appello del contribuente contro il rigetto in primo grado del ricorso avverso un avviso di accertamento IRPEF per l'anno 2006, fondato su accertamento sintetico ex art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973. L'Ufficio aveva ricostruito una maggiore capacità contributiva sulla base dei beni e servizi in disponibilità, delle spese per incrementi patrimoniali e della quota di risparmio, ritenendo non giustificata la capacità di spesa. In cassazione l'Agenzia ha dedotto: 1) violazione dell'art. 32, quarto comma, d.P.R. n. 600 del 1973, sostenendo che la CTR avesse valorizzato documenti nuovi, preclusi per decadenza conseguente al mancato riscontro al questionario; 2) violazione dell'art. 58 d.lgs. n. 546 del 1992, perché la decisione si sarebbe basata su documenti prodotti solo in appello; 3) violazione dell'art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973 e dell'art. 2697 c.c., perché la CTR avrebbe ritenuto superata la presunzione di maggior reddito solo sulla base della disponibilità di redditi in misura pari o superiore al reddito accertato, senza provare il loro specifico impiego per gli incrementi patrimoniali contestati.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché l'Agenzia non aveva indicato nel ricorso quali documenti fossero stati richiesti con il questionario né aveva allegato l'esistenza dell'espresso avvertimento sulle conseguenze della mancata risposta, presupposti necessari per far derivare l'inutilizzabilità della documentazione. Ha dichiarato infondato il secondo motivo, affermando che nel processo tributario l'art. 58 d.lgs. n. 546 del 1992 consente la produzione di nuovi documenti in appello, entro il termine di cui all'art. 32, comma 1, dello stesso decreto, e che nel caso concreto tale termine era stato rispettato. Ha ritenuto infondato anche il terzo motivo, osservando che la CTR aveva correttamente applicato i principi sull'onere della prova in tema di accertamento sintetico: il contribuente aveva documentato la disponibilità di risorse non reddituali e la loro entità e durata, e il giudice di merito aveva motivatamente ricondotto a tali risorse il finanziamento degli incrementi patrimoniali, senza che la censura dell'Ufficio si risolvesse in una consentita critica di diritto, ma in una non ammessa richiesta di rivalutazione del fatto. Nessuna statuizione sulle spese per mancata difesa dell'intimato.
Norme richiamate
art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
in tema di accertamento sintetico, il contribuente può superare la presunzione di maggior reddito fornendo idonea documentazione sulla disponibilità di ulteriori risorse e sulla loro entità e durata, tali da rendere plausibile la riferibilità della capacità di spesa a tali risorse
art. 32 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
l'inutilizzabilità della documentazione non prodotta al questionario presuppone una richiesta puntuale dei documenti e un espresso avvertimento sulle conseguenze della mancata ottemperanza
art. 58 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
nel processo tributario è ammessa la produzione di nuovi documenti anche in appello, nei limiti temporali previsti dal rito tributario
art. 61 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
il rinvio alle norme del giudizio di primo grado consente di applicare in appello il termine per il deposito documentale previsto dall'art. 32, comma 1, del medesimo decreto
art. 32, comma 1, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
i documenti in appello devono essere prodotti entro venti giorni liberi prima dell'udienza
art. 2697 c.c.
l'onere di provare la disponibilità di risorse idonee a giustificare gli incrementi patrimoniali grava sul contribuente che intenda superare l'accertamento sintetico
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
è utilizzato come parametro del vizio di violazione di legge denunciato nei tre motivi di ricorso
Massime di principio
- In tema di accertamento sintetico ex art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973, il contribuente può vincere la presunzione di maggiore capacità contributiva dimostrando, con idonea documentazione, la disponibilità di risorse non reddituali in un arco temporale coerente con le spese contestate, senza dover provare in modo rigido il nesso materiale tra singola entrata e singola spesa; è però necessario che la prova sia ancorata a elementi oggettivi di entità e durata delle disponibilità.
- L'inutilizzabilità della documentazione non esibita al questionario presuppone che l'Amministrazione abbia formulato una richiesta specifica e abbia avvertito espressamente il contribuente delle conseguenze della mancata risposta; in difetto di tali presupposti, non opera automaticamente la preclusione probatoria.
- Nel processo tributario la produzione di nuovi documenti in appello è consentita dall'art. 58 d.lgs. n. 546 del 1992, nei limiti temporali del deposito documentale previsti dal rito, sicché la mera novità documentale non determina di per sé l'inammissibilità della prova.
- In sede di legittimità non è consentito trasformare la censura di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio e del convincimento del giudice di merito.
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