Cassazione Civile, Ordinanza n. 42010/2021 del 30/12/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il richiedente aveva proposto ricorso per cassazione contro il decreto del Tribunale di Venezia che aveva rigettato le domande di riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e, in subordine, della protezione umanitaria. Con il ricorso per cassazione censurava la sola parte del decreto relativa al diniego della protezione umanitaria. La Corte non è però entrata nel merito della domanda, perché ha rilevato che la procura speciale in calce al ricorso non rispettava il requisito, richiesto dall'art. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25 del 2008, della posteriorità della data rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato e della relativa certificazione da parte del difensore. Richiamando il principio di Cass. S.U. n. 15177/2021, la Corte ha ritenuto che la mancata attestazione esplicita della data di rilascio successiva alla comunicazione comporti l'inammissibilità del ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione, perché la procura speciale apposta in calce non conteneva una certificazione idonea a dimostrare che il mandato fosse stato rilasciato dopo la comunicazione del decreto impugnato, come richiesto dalla disciplina speciale applicabile ai ricorsi contro i provvedimenti in materia di protezione internazionale. Non sono state liquidate spese processuali, poiché il Ministero intimato non ha svolto difese. È stato inoltre disposto il pagamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Norme richiamate
art. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25 del 2008
"requiste la posteriorità della data rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato"; "inammissibilità del ricorso" in caso di mancata certificazione
La procura speciale per il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti in materia di protezione internazionale deve contenere in modo espresso la data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e il difensore deve certificare tale posteriorità oltre all'autenticità della sottoscrizione.
artt. 83 e 365 c.p.c.
La disciplina speciale dell'art. 35-bis, comma 13, costituisce requisito di specialità rispetto alle ordinarie regole sul rilascio della procura speciale previste dal codice di rito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione conseguente al difetto della procura speciale richiesta dall'art. 35-bis, l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato grava sulla parte ricorrente e non sul difensore.
legge 24 dicembre 2012, n. 228
Ha introdotto la previsione processuale richiamata dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.
d.lgs. n. 25 del 2008
È la disciplina speciale del procedimento giurisdizionale in materia di protezione internazionale richiamata nel provvedimento impugnato.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione avverso i provvedimenti emessi ai sensi dell'art. 35-bis del d.lgs. n. 25 del 2008, la procura speciale deve attestare in modo espresso non solo l'autenticità della firma, ma anche che il mandato sia stato conferito dopo la comunicazione del provvedimento impugnato.
- La mancanza nella procura speciale della data o della certificazione del difensore sulla sua posteriorità rispetto alla comunicazione del provvedimento determina l'inammissibilità del ricorso, trattandosi di nullità della procura e non di mera irregolarità.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per tale ragione, l'ulteriore contributo unificato è posto a carico della parte ricorrente, non del difensore.
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