Cassazione Penale, Sentenza n. 43788/2023 del 30/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione basato su due motivi principali: (1) censura per presunta illegittimità del rigetto della seconda richiesta di patteggiamento/riformulazione dell'istanza, sostenendo che, essendo cambiato il contenuto e le condizioni dell'istanza, il giudice avrebbe dovuto prenderla in considerazione; (2) censura sulla configurabilità del reato di falsificazione: si sostiene che il documento falsificato (fotocopia a colori con fotografia apposta) non fosse idoneo a integrare l'elemento oggettivo del reato in quanto non riconoscibile "ictu oculi" e quindi incapace di trarre in inganno per la fattispecie di cui all'art. 482 c.p.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Sul primo motivo ha ritenuto che la richiesta di giudizio abbreviato presentata dalla ricorrente abbia comportato, anche implicitamente, la rinuncia a far valere eccezioni relative a scelte processuali precedenti (principio consolidato dalla giurisprudenza citata), per cui il rigetto della riformulazione dell'istanza non poteva essere riesaminato in cassazione. Sul secondo motivo ha ritenuto che la censura sollevasse in realtà questioni di merito relative alla valutazione delle prove (valutazione della idoneità del documento a trarre in inganno), materia non sindacabile in sede di legittimità se non con argomentazioni atte a dimostrare una violazione di legge nella sussunzione del fatto; il motivo è quindi aspecifico e inammissibile. Conseguenze: rigetto del ricorso, condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
D.L. n.137/2020, art. 23 co. 8
Richiamato per precisare che il ricorso è stato trattato con contraddittorio scritto; norma procedurale che disciplina modalità di trattazione del ricorso.
D.L. n.198/2022, art. 8
Richiama il trattamento con contraddittorio scritto previsto dalla normativa emergenziale; rilevanza procedurale.
Disp. att. c.p.p., art. 173-bis
Norma richiamata per la sintesi dei motivi in sede di ricorso per cassazione (forma di esposizione dei motivi).
Codice Penale, art. 482
Norma sostanziale richiamata quale riferimento alla fattispecie di falsità; la Corte valuta che la questione circa l'idoneità del documento a trarre in inganno è questione di fatto e di merito, non di mera violazione di legge.
Codice di Procedura Penale, art. 606 co. 1 lett. b
Richiamata nella funzione di delimitare i motivi di cassazione: la censura deve riguardare la violazione o falsa applicazione della legge penale nella sussunzione del fatto, non una diversa valutazione delle prove.
Codice di Procedura Penale, art. 616
Norma che autorizza la condanna alle spese e ad equa somma in favore della cassa delle ammende in caso di inammissibilità manifestamente infondata; applicata per imporre 3.000 euro.
Massime di principio
- La richiesta del giudizio abbreviato o l'accettazione di un rito speciale può comportare la rinuncia, anche implicita, a contestare in sede di legittimità scelte processuali anteriori: chi opta per riti "spediti" si espone alla preclusione di alcune censure.
- In cassazione non è ammissibile trasformare una critica alle risultanze probatorie o alla valutazione del fatto in una censura per violazione di legge: bisogna dimostrare che vi sia stata una errata sussunzione giuridica del fatto concretamente accertato.
- Le contestazioni sulla idoneità del documento a trarre in inganno sono, di regola, questioni di merito demandate ai giudici di merito; per renderle ammissibili in cassazione occorre articolare una specifica e motivata critica sulla violazione di norme di diritto nella ricostruzione operata dai giudici sottoposti a impugnazione.
- La riformulazione di una richiesta di patteggiamento non elimina automaticamente gli effetti preclusivi di precedenti scelte processuali se, successivamente, si chiede un rito alternativo che implicitamente comporta rinunce.
- I ricorrenti devono curare la specificità e la pertinenza delle censure in cassazione: motivi generici o che si risolvono in una richiesta di rivalutazione del merito espongono al rigetto e a sanzioni economiche.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 30 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 43705/2023 del 30/10/2023
- Sentenza penale · 30 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 43706/2023 del 30/10/2023
- Sentenza penale · 30 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 43707/2023 del 30/10/2023
- Sentenza penale · 30 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 43709/2023 del 30/10/2023
- Sentenza penale · 30 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 43710/2023 del 30/10/2023
- Sentenza penale · 30 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 43711/2023 del 30/10/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →