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Sentenza

Sentenza n. 621/2026 - Torino, Sezione 1

per l’annullamento - del decreto prot. n. -OMISSIS- (notificato il 10/07/2021), a mezzo del quale è stata respinta l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per “motivi di studio” presentata in data -OMISSIS- da -ricorrente-; - di ogni altro atto, presupposto, preparatorio, prodromico, concernente, connesso o consequenziale, anche non conosciuto e comunque lesivo degli interessi del ricorrente;

Giustizia amministrativa202100737

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di rinnovo del permesso di soggiorno, formalmente richiesto per motivi di studio e riferito nel provvedimento a motivi di lavoro

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego della Questura di Torino, motivato dal mancato superamento del numero minimo di esami universitari previsto dall’art. 46, comma 4, d.P.R. 394/1999. Ha dedotto, con quattro motivi tra loro convergenti, il difetto e la lacunosità dell’istruttoria, l’arbitrarietà della decisione e l’omessa valutazione delle difficoltà personali e familiari vissute nel Paese d’origine, dell’instabilità del contesto sociale e politico del Camerun, delle difficoltà connesse al suo arrivo in Italia durante la pandemia da Covid-19 e della necessità di proseguire in Italia un percorso terapeutico. Ha inoltre lamentato l’omesso esame dei presupposti per il rilascio di un permesso di soggiorno per altro titolo, in particolare per lavoro subordinato, ai sensi dell’art. 5, comma 9, d.lgs. 286/1998, valorizzando l’attività lavorativa svolta in Italia. Il TAR ha rilevato che le circostanze relative alla protezione speciale, alle ragioni di salute o alla protezione sussidiaria avrebbero potuto concernere diritti soggettivi devoluti al giudice ordinario e che il ricorso era formulato in modo prossimo ai limiti dell’ammissibilità, anche per la presenza di refusi e riferimenti inconferenti. Tuttavia, dagli atti è risultato che il ricorrente aveva lavorato quasi ininterrottamente in Italia, era stato assunto con qualifica operaia e aveva ottenuto la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato, percependo redditi netti mensili di circa 1.300-1.400 euro dal febbraio 2024 fino all’udienza, oltre ad avere stipulato un contratto di locazione abitativa. Il ricorrente ha quindi documentato una sopravvenuta e consolidata integrazione socio-lavorativa. Il Ministero, pur costituito, non ha depositato gli atti dell’istruttoria amministrativa ai sensi dell’art. 46, comma 2, c.p.a. e non ha svolto difese di merito; non risultava pertanto acquisibile il preavviso di rigetto né verificabile il concreto contenuto dell’istruttoria. La motivazione del diniego indicava comunque che nel procedimento il ricorrente aveva prodotto soltanto un’autocertificazione relativa ai due esami universitari superati, senza documentazione lavorativa.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego. Ha ritenuto che, anche se la documentazione lavorativa fosse stata prodotta tardivamente o non fosse stata acquisita nel procedimento amministrativo, essa potesse e dovesse essere valutata nel giudizio quale sopravvenienza favorevole rilevante ai fini dello scrutinio della pretesa sostanziale e della successiva riedizione del potere. Il giudice ha distinto il profilo della legittimità originaria del provvedimento da quello della fondatezza attuale della pretesa: la tardiva produzione documentale avrebbe potuto escludere l’illegittimità originaria del diniego, ma non impediva al giudice di considerare la situazione sopravvenuta e di annullare l’atto, rimettendo all’Amministrazione la nuova valutazione. L’annullamento non ha comportato il riconoscimento automatico del permesso per lavoro, rimanendo impregiudicato il merito della decisione amministrativa da assumere in sede di riedizione del potere. Il giudicato produce tuttavia un effetto conformativo sugli oneri istruttori e decisori dell’Amministrazione, che dovrà valutare la documentata integrazione socio-lavorativa del ricorrente. Le spese sono state integralmente compensate per la peculiarità della controversia. È stata inoltre revocata l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, poiché il ricorrente aveva superato la soglia reddituale prevista dalla legge.

Norme richiamate

  • art. 46, comma 4, d.P.R. 394/1999

    numero minimo di verifiche previsto ai fini del rinnovo del titolo di soggiorno

    Il mancato superamento del numero minimo di esami universitari è stato posto dalla Questura a fondamento del diniego del rinnovo del permesso di soggiorno per studio.

  • art. 5, comma 9, d.lgs. 286/1998

    La disposizione è stata valorizzata in relazione all’obbligo di esaminare i presupposti per il rilascio o la regolarizzazione del soggiorno per un diverso titolo, in particolare per lavoro subordinato.

  • art. 46, comma 2, c.p.a.

    Il TAR ha rilevato che il Ministero non aveva prodotto gli atti dell’istruttoria amministrativa, impedendo di conoscere il preavviso di rigetto e gli elementi concretamente valutati dall’Amministrazione.

  • art. 3, comma 1, lett. d) e d-bis), d.l. 13/2017

    Le controversie relative alle pretese di protezione speciale e, secondo quanto rilevato dal TAR, alle ulteriori forme di protezione internazionale richiamate, sono state ricondotte alla giurisdizione del giudice ordinario in quanto attinenti a diritti soggettivi.

  • art. 19-ter d.lgs. 150/2011

    La disposizione è stata richiamata quale base del rito e della devoluzione al giudice ordinario delle controversie concernenti le forme di protezione evocate dal ricorrente.

  • art. 14, lett. c), d.lgs. 251/2007

    Il riferimento alla protezione sussidiaria è stato considerato estraneo all’oggetto proprio del giudizio amministrativo sul rinnovo del permesso di soggiorno.

  • art. 76 d.P.R. 115/2002

    Il superamento della soglia reddituale ha determinato la revoca dell’ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    La disposizione è stata richiamata per disporre l’oscuramento delle generalità del ricorrente e delle altre persone fisiche menzionate.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Le disposizioni sono state richiamate, insieme all’art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità delle persone interessate mediante l’oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Nel giudizio contro il diniego di rinnovo di un permesso di soggiorno, la documentazione relativa a una sopravvenuta integrazione socio-lavorativa, anche se prodotta tardivamente o non acquisita nel procedimento amministrativo, può essere valutata dal giudice ai fini dello scrutinio della pretesa sostanziale e deve essere considerata dall’Amministrazione nella riedizione del potere.
  • La produzione tardiva di documenti non dimostra necessariamente l’illegittimità originaria del provvedimento, ma non impedisce al giudice di considerare le sopravvenienze favorevoli intervenute nel corso del processo quando esse incidono sulla situazione sostanziale ancora da definire.
  • L’annullamento del diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per omessa considerazione di una situazione di integrazione socio-lavorativa non comporta automaticamente il rilascio del titolo per lavoro: spetta all’Amministrazione rieditare il potere, valutando nuovamente tutti i presupposti di legge.
  • Il giudicato di annullamento produce un effetto conformativo sugli oneri istruttori e decisori dell’Amministrazione, che nella riedizione del potere deve esaminare la condizione di integrazione socio-lavorativa documentata nel giudizio.
  • Le pretese dirette a ottenere protezione speciale, protezione sussidiaria o un titolo di soggiorno per ragioni di salute, quando attengono a diritti soggettivi, sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario e non possono essere introdotte surrettiziamente in un giudizio amministrativo avente a oggetto il diniego di rinnovo di un permesso per studio o lavoro.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoGiurisdizione e riparto
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaEffetto conformativo e riedizione del potereRiparto di giurisdizioneOnere della prova e principio dispositivo

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