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Sentenza

Sentenza n. 4939/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) n. 2377/2023.

Giustizia amministrativa202403140

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Lombardia che aveva annullato, in parte, un permesso di costruire in sanatoria relativo alla qualificazione di un piano seminterrato come ampliamento di magazzino senza permanenza di persone

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (società proprietaria)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Una società aveva impugnato il permesso di costruire in sanatoria rilasciato dal Comune di Milano, nella parte relativa alla qualificazione del piano seminterrato dell’immobile come ampliamento di magazzino senza permanenza di persone. Il TAR Lombardia aveva accolto il ricorso e i motivi aggiunti, annullando parzialmente il titolo edilizio. I proprietari confinanti, controinteressati in primo grado, hanno proposto appello deducendo error in iudicando, errore e difetto di motivazione, nonché violazione dell’art. 64 c.p.a., chiedendo il rigetto del ricorso originario. La società appellata ha proposto appello incidentale e ha eccepito l’improcedibilità dell’appello principale per sopravvenuta carenza di interesse. La questione decisiva ha riguardato la permanenza dell’interesse concreto e attuale dei proprietari confinanti a impugnare il titolo edilizio. È emerso che, con giudicato civile, era stato accertato il diritto potestativo della società di chiudere le luci presenti nell’immobile dei proprietari confinanti, ai sensi dell’art. 874 c.c. Gli appellanti hanno sostenuto che tale giudicato fosse irrilevante e che il loro interesse e la loro legittimazione fossero già stati riconosciuti da una precedente sentenza del Consiglio di Stato. Il Collegio ha esaminato anche la portata di tale precedente giudicato amministrativo, rilevando la diversità dei petitum e la sua natura processuale, non di merito.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha dichiarato improcedibile l’appello principale per sopravvenuto difetto di interesse ad agire. Ha rilevato che le condizioni dell’azione devono sussistere fino alla decisione e che la legittimazione, fondata sulla titolarità di una posizione differenziata e qualificata, deve essere distinta dall’interesse concreto, attuale e personale a ottenere un’utilità dall’accoglimento della domanda. In materia edilizia, la vicinitas può individuare la legittimazione, ma non dimostra automaticamente l’interesse al ricorso, che richiede uno specifico pregiudizio derivante dal titolo impugnato. Nel caso concreto, il giudicato civile aveva accertato il diritto della società di chiudere le luci insistenti sull’immobile dei proprietari confinanti; pertanto, l’annullamento del titolo edilizio non avrebbe procurato a questi ultimi alcun beneficio concreto. La precedente sentenza del Consiglio di Stato non è stata ritenuta vincolante, perché riguardava un diverso petitum, relativo al diniego di condono, ed era una pronuncia in rito, non di merito; inoltre, non aveva esaminato il giudicato civile sul diritto di chiudere le luci. L’impugnazione degli appellanti risultava quindi diretta soltanto a sollecitare un controllo generale di legalità sull’azione amministrativa, incompatibile con la natura soggettiva del processo amministrativo. L’improcedibilità dell’appello principale ha comportato anche l’improcedibilità dell’appello incidentale della società, per sopravvenuta carenza di interesse. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 100 c.p.c.

    "Le condizioni dell'azione, che devono ricorrere per tutto il giudizio, fino al passaggio in decisione della causa affinché il giudice amministrativo possa esaminare il merito della domanda"

    L’interesse ad agire deve permanere sino alla decisione della causa e richiede un’utilità personale, concreta e attuale derivante dall’accoglimento della domanda.

  • art. 39, comma 1, c.p.a.

    Consente l’applicazione nel processo amministrativo del rinvio esterno alle disposizioni del codice di procedura civile, tra cui l’art. 100 c.p.c.

  • art. 64 c.p.a.

    Richiamato quale norma oggetto di uno dei motivi d’appello, ma non specificamente esaminato nel merito per la declaratoria di improcedibilità.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato per lo svolgimento dell’udienza mediante collegamento da remoto; non incide sulla soluzione della controversia.

  • art. 874 c.c.

    Costituisce il fondamento del diritto potestativo della società di chiudere le luci, accertato con giudicato civile; tale accertamento escludeva un’utilità concreta per i proprietari confinanti dall’annullamento del titolo edilizio.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo, l’interesse ad agire deve sussistere non solo al momento della proposizione della domanda, ma fino al passaggio della causa in decisione; la sua sopravvenuta carenza determina l’improcedibilità del ricorso o dell’appello.
  • L’interesse ad agire richiede un’utilità personale, concreta e attuale derivante dall’accoglimento della domanda. Non è sufficiente la mera possibilità di ottenere un vantaggio eventuale o indiretto.
  • Nell’impugnazione di un titolo edilizio rilasciato a terzi, la vicinitas può fondare la legittimazione a ricorrere, ma non dimostra automaticamente l’interesse al ricorso: il ricorrente deve allegare e dimostrare uno specifico pregiudizio derivante dall’atto impugnato.
  • Quando un giudicato civile abbia accertato che il titolare del titolo edilizio dispone comunque del diritto di realizzare l’attività materiale cui il titolo si riferisce, il proprietario confinante non conserva un interesse concreto all’annullamento del titolo se da tale annullamento non può conseguire alcuna utilità effettiva.
  • Il giudicato formatosi su una precedente pronuncia amministrativa non si estende a un giudizio avente diverso petitum; inoltre, una pronuncia di rito, che non abbia deciso nel merito il rapporto controverso, non vincola il giudice su questioni sostanziali non esaminate.
  • Il processo amministrativo, essendo diretto alla tutela di situazioni giuridiche soggettive, non può essere utilizzato per sollecitare un controllo generale e astratto di legalità sull’azione amministrativa in assenza di un interesse concreto e attuale.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziLegittimazione e interesse a ricorrereEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereSopravvenuta carenza di interesseRiparto di giurisdizione

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