Ordinanza n. 1638/2026 - Napoli, Sezione 8
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: annullamento in autotutela della concessione edilizia in sanatoria relativa a un’opera edilizia
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento comunale con cui è stata annullata in autotutela la concessione edilizia in sanatoria n. 829/2013, nonché, ove occorra, la comunicazione di avvio del procedimento, il verbale di sopralluogo e gli ulteriori atti presupposti, chiedendo anche il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali. Dalla motivazione cautelare emerge che l’amministrazione ha fondato l’autotutela sulla falsità dell’attestazione relativa all’ultimazione dell’opera. Tuttavia, secondo la valutazione sommaria del TAR, lo stato dell’opera al momento della presentazione dell’istanza risultava fedelmente rappresentato; inoltre, non era di piana applicazione la deroga prevista dall’art. 21-nonies, comma 2-bis, l. 241/1990 rispetto agli ordinari limiti temporali dell’autotutela. Il ricorso cautelare lamentava quindi, in sostanza, l’illegittimo esercizio tardivo del potere di annullamento d’ufficio.
La decisione
Il TAR, nei limiti propri della cognizione sommaria cautelare, ha ritenuto che la falsità dell’attestazione non fosse idonea, allo stato degli atti, a giustificare l’applicazione della deroga ai limiti temporali dell’annullamento d’ufficio, poiché lo stato dell’opera risultava essere stato fedelmente rappresentato. Ha inoltre rilevato che l’autotutela era stata disposta abbondantemente oltre i limiti temporali previsti dall’art. 21-nonies l. 241/1990, nella disciplina applicabile ratione temporis. Ritenuto sussistente il fumus boni iuris, ha accolto l’istanza cautelare e sospeso l’efficacia del provvedimento impugnato. Le spese della fase cautelare sono state compensate; il merito è stato fissato per l’udienza pubblica del 6 maggio 2027. Non risulta definita in questa fase la domanda risarcitoria.
Norme richiamate
art. 21-nonies l. 241/1990
L’annullamento d’ufficio è soggetto agli ordinari limiti temporali previsti dalla norma, nella disciplina applicabile ratione temporis; nel caso concreto il TAR ha ritenuto che tali limiti fossero stati ampiamente superati.
art. 21-nonies, comma 2-bis, l. 241/1990
La deroga agli ordinari limiti temporali dell’autotutela non è stata ritenuta di piana applicazione in presenza della contestata falsità dell’attestazione, poiché lo stato dell’opera risultava fedelmente rappresentato.
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo e costituisce la base processuale dell’accoglimento della domanda di sospensione.
Massime di principio
- La deroga agli ordinari limiti temporali dell’annullamento d’ufficio prevista dall’art. 21-nonies, comma 2-bis, l. 241/1990 non è automaticamente applicabile per il solo rilievo di una falsità documentale: occorre verificare concretamente la rilevanza della falsità e se essa abbia effettivamente alterato la rappresentazione dei presupposti del provvedimento favorevole.
- Quando lo stato di fatto dell’opera risultava fedelmente rappresentato al momento della presentazione dell’istanza, la contestazione di falsità dell’attestazione relativa all’ultimazione dell’opera non rende, di per sé, evidente l’applicabilità della deroga ai limiti temporali dell’autotutela.
- L’annullamento d’ufficio adottato ampiamente oltre i limiti temporali stabiliti dall’art. 21-nonies l. 241/1990 è assistito da fumus boni iuris qualora l’amministrazione non dimostri la ricorrenza dei presupposti per la deroga prevista dal comma 2-bis.
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