Cassazione Civile, Sentenza n. 16104/2022 del 19/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il contribuente impugna il silenzio-rifiuto opposto dall'Agenzia alle istanze di rimborso relative agli anni 2002-2008. L'Agenzia e la sentenza di merito hanno ritenuto improponibili le istanze di rimborso perché il contribuente aveva definito alcuni accertamenti con adesione, argomentando che la definizione con adesione precluderebbe ogni forma di impugnazione, comprese le domande di rimborso. Il ricorrente deduce invece che il rimborso riguarda crediti IVA distinti (crediti risultanti da fatture di acquisto per ristrutturazioni) non assorbiti dall'accertamento definito con adesione che riguardava IVA a debito e accertamenti induttivi su reddito e volume d'affari; inoltre invoca la mancanza di verifica dei presupposti del rimborso e profili di contrasto con princìpi dell'Unione europea.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto infondata l'estensione automatica del principio secondo cui l'accertamento definito con adesione esclude ogni forma di impugnazione alle istanze di rimborso quando il rimborso riguarda crediti distinti da quelli oggetto dell'adesione. Richiamando la giurisprudenza comunitaria (Corte di giustizia, causa C-446/18) e precedenti nazionali, la Corte ha affermato che l'irrimovibilità dell'accertamento con adesione riguarda gli elementi oggetto di quell'accordo, ma non impedisce di ottenere il rimborso di un'IVA a credito che può essere riferita a operazioni precise e distinte. Pertanto la sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Commissione tributaria regionale in diversa composizione per nuovo esame anche sulle spese.
Norme richiamate
d.lgs. n. 218/1997, art. 3, comma 1
L'accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio
La norma sancisce l'irripetibilità dell'accertamento definito con adesione rispetto agli elementi oggetto dell'accordo; la Corte ha però chiarito che tale irrimovibilità non si estende automaticamente a crediti tributari distinti non definiti dall'adesione
Direttiva IVA (art. 179, co.1 e art. 183, co.1)
La disciplina comunitaria consente il calcolo globale dell'eccedenza di IVA ma non impedisce di individuare e tutelare operazioni precise a fondamento di un diritto alla detrazione/rimborso
Corte di giustizia, causa C-446/18 (Agrobet CZ s.r.o.)
Il diritto alla detrazione/rimborso IVA va inteso in relazione a operazioni precise; l'eccedenza IVA calcolata globalmente non costituisce un'unità inscindibile che escluda la possibilità di distinzione e rimborso per specifiche operazioni
Cass. n. 14568/21
Richiama il principio secondo cui l'accertamento con adesione è un accordo di diritto pubblico e non un atto privato, ma ciò non fa venir meno la possibilità di riconoscere rimborsi per partite non oggetto dell'adesione
Cass. n. 20589/20 e Cass., sez. un., n. 16692/17
Precedenti che hanno ritenuto che la definizione o il condono di taluni debiti non esclude automaticamente l'accoglimento di domande di rimborso fondate su crediti sorti nello stesso periodo e per tributi oggetto di definizione
Orientamento giurisprudenziale citato (es. Cass. n. 20732/10; n. 29587/11; n. 5744/18; n. 13129/18; n. 26109/20)
Tale orientamento riteneva che l'accertamento definito con adesione precluda anche le istanze di rimborso ricondotte a una forma di surrettizia impugnazione; la Corte qui ha ritenuto detta linea non pertinente quando il rimborso riguarda crediti distinti dall'oggetto dell'adesione
Massime di principio
- L'accertamento definito con adesione rende non impugnabili gli elementi e le pretese espressamente definiti dall'accordo, ma non impedisce automaticamente la richiesta di rimborso di crediti tributari distinti e riferibili a operazioni precise non oggetto dell'adesione
- Per ottenere il rimborso in presenza di una precedente adesione è cruciale dimostrare che il credito reclamato (es. IVA a credito) si riferisce a operazioni o partite specifiche diverse da quelle definite con adesione; la prova documentale dettagliata è essenziale
- La giurisprudenza comunitaria permette di distinguere operazioni nell'ambito del calcolo globale dell'IVA; dunque il giudice nazionale deve verificare la riconducibilità del rimborso a operazioni identificabili e non trattate dall'adesione
- Le linee giurisprudenziali che estendono la preclusione del rimborso a ogni istanza sono applicabili solo se il rimborso poggia su somme versate in esecuzione dell'accertamento definito con adesione; diversamente, la preclusione non opera
- Se nel caso concreto sono coinvolti princìpi dell'Unione (neutralità, effettività, equivalenza) può essere opportuno valutare, nella fase di merito, la necessità di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 19 mag 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 16092/2022 del 19/05/2022
- Sentenza civile · 19 mag 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 16093/2022 del 19/05/2022
- Sentenza civile · 19 mag 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 16094/2022 del 19/05/2022
- Sentenza civile · 19 mag 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 16095/2022 del 19/05/2022
- Sentenza civile · 19 mag 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 16096/2022 del 19/05/2022
- Sentenza civile · 19 mag 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 16097/2022 del 19/05/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →