Sentenza n. 527/2026 - Ancona, Sezione 1
per l’annullamento previa sospensione per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della nota della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata prot. n. 9965-P del 12.08.2024, nella parte in cui prescrive che: i) “l’impianto fotovoltaico dovrà perseguire la massima integrazione per cui i pannelli dovranno essere del tipo non riflettente e di una cromia marrone o verde a richiamo del contesto paesaggistico e agricolo, con esclusione di cromie nella scala del blu, grigio e nero, mentre i pali e tutte le strutture di sostegno siano non riflettenti e verniciati di color delle terre”; ii) “l’introduzione dei pannelli delle cromie sopra richieste non potrà determinare un aumento di superfici dell’impianto rispetto a quelle previste dal presente progetto”; - di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, ancorché non conosciuto dall’odierna ricorrente, ivi inclusi, ove occorrer possa: i. il parere favorevole condizionato della Commissione Locale per il Paesaggio espresso in data 2.8.2024, verbale n. 6, progressivo n. 1, nella parte in cui prevede che “…i pannelli dovranno essere non riflettenti e di colore marrone…”, e la conseguente proposta di provvedimento del Comune acquisita al prot. SABAP n. 9777 del 7.8.2024; ii. la precedente nota della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata trasmessa con PEC prot. n. 2552 del 29.2.2024, nella parte in cui prescrive che “…l’impianto fotovoltaico dovrà perseguire la massima integrazione per cui i pannelli dovranno essere del tipo non riflettente e di una cromia marrone o verde a richiamo del contesto paesaggistico e agricolo, con esclusione di cromie nella scala del blu, grigio e nero, mentre i pali e tutte le strutture di sostegno siano non riflettenti e verniciati di color delle terre…”; iii. il precedente parere favorevole condizionato della Commissione Locale per il Paesaggio espresso in data 27.02.2024, verbale n. 1, progressivo n. 4, nella parte in cui prevede che “…i pannelli dovranno essere non riflettenti e di colore marrone…”, e la nota del Comune prot. n. 7193 del 29.02.2024, nella parte in cui “…Si richiamano nel merito le prescrizioni contenute nel parere della Commissione Locale per il Paesaggio”; iv. la nota del Ministero della Cultura – Segretariato Regionale per le Marche prot. n. 2867-P del 4.9.2024; per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 25 giugno 2025: - nei limiti dell’interesse in questa sede azionato, della Determinazione Dirigenziale della Provincia di Macerata n. 3000139 del 22.04.2025, nella parte in cui all’art. 2 determina di autorizzare il progetto fotovoltaico della società VSE S.r.l. “…con le seguenti prescrizioni: a) l’impianto fotovoltaico e tutte le strutture a servizio dell’impianto […] dovranno essere costruiti nel rispetto delle prescrizioni dettagliatamente riportate al seguente punto n. 9, lettere […] j); […] 9. di stabilire le seguenti ulteriori prescrizioni: […] j) i pannelli dell’impianto fotovoltaico dovranno essere di tipo non riflettente e di una cromia marrone o verde a richiamo del contesto paesaggistico e agricolo, con esclusione delle cromie nella scala del blu, grigio e nero; i pali e tutte le strutture di sostegno dovranno essere non riflettenti e verniciati con il colore delle terre; k) l’adozione dei pannelli della tipologia e della cromia descritti nel punto precedente non potrà comportare alcun aumento della superficie occupata dai pannelli rispetto a quella prevista nel progetto originario per il solo scopo di mantenere la potenza nominale di progetto inizialmente prevista o di limitare la diminuzione della stessa derivante dall’adozione dei pannelli colorati”; - di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, ancorché non conosciuto dall’odierna ricorrente, ivi inclusi tutti gli atti già impugnati con il ricorso introduttivo del presente giudizio e, in ogni caso, la nota della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata prot. n. 9965-P del 12.8.2024 nella parte in cui prescrive che “…l’impianto fotovoltaico dovrà perseguire la massima integrazione per cui i pannelli dovranno essere del tipo non riflettente e di una cromia marrone o verde a richiamo del contesto paesaggistico e agricolo, con esclusione di cromie nella scala del blu, grigio e nero, mentre i pali e tutte le strutture di sostegno siano non riflettenti e verniciati di color delle terre…” e che “…l’introduzione dei pannelli delle cromie sopra richieste non potrà determinare un aumento di superfici dell’impianto rispetto a quelle previste dal presente progetto…”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: prescrizioni paesaggistiche relative all’utilizzo di pannelli fotovoltaici non riflettenti di colore marrone o verde e al divieto di aumentare la superficie radiante, recepite nell’autorizzazione unica provinciale
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore economico)
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato le prescrizioni contenute nei pareri della Commissione Locale per il Paesaggio e della Soprintendenza, nonché la successiva autorizzazione unica della Provincia nella parte in cui le recepisce. Ha dedotto violazione dell’art. 12 del d.lgs. 387/2003, degli artt. 20 e 22 del d.lgs. 199/2021, del d.m. 10 settembre 2010, della l. 241/1990, dell’art. 146 del d.lgs. 42/2004, della disciplina europea sulle fonti rinnovabili e dei principi di massima diffusione delle energie rinnovabili, proporzionalità, buon andamento e leale collaborazione. Ha lamentato eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione, illogicità, irragionevolezza, contraddittorietà, travisamento e sviamento. In particolare, ha sostenuto che i pannelli colorati, progettati prevalentemente per impianti di piccola taglia, hanno minore efficienza e difficile reperibilità nelle cromie marrone o verde; che il divieto di incrementare la superficie radiante impedirebbe di compensare la riduzione di producibilità, rendendo l’impianto antieconomico; che le amministrazioni non avrebbero adeguatamente valutato le osservazioni tecniche della proponente, l’area idonea ex lege, la ridotta visibilità dell’impianto e il fatto che i moduli progettati erano già trattati con rivestimento antiriflettente. Con i motivi aggiunti ha inoltre contestato il recepimento acritico dei pareri nella conferenza di servizi e l’omessa ponderazione concreta dell’interesse alla realizzazione dell’impianto rispetto alla tutela paesaggistica.
La decisione
Il TAR ha accolto complessivamente il ricorso e i motivi aggiunti, annullando in parte qua l’autorizzazione unica provinciale e i pareri presupposti. Le eccezioni di inammissibilità del ricorso introduttivo sono state assorbite perché l’adozione del provvedimento finale, che aveva recepito le prescrizioni, ha reso attuale la lesività degli atti precedenti. Il Collegio ha escluso che la Provincia avesse recepito in modo meramente automatico i pareri, poiché nella determina aveva svolto proprie considerazioni. Ha tuttavia ritenuto illegittime le due prescrizioni considerate congiuntamente: l’obbligo di impiegare pannelli colorati e il divieto di aumentare la superficie radiante trasformavano sostanzialmente l’autorizzazione in un diniego surrettizio, poiché l’impianto, pur tecnicamente realizzabile, sarebbe divenuto antieconomico. La Provincia aveva affermato in modo apodittico la disponibilità e la competitività economica dei pannelli colorati, senza confutare adeguatamente le deduzioni tecniche della proponente, corroborate da una relazione tecnica depositata in giudizio, secondo cui la resa sarebbe stata inferiore di circa il 20 per cento. Inoltre, le amministrazioni non avevano considerato che i moduli previsti erano già antiriflettenti, sicché tale finalità non giustificava l’imposizione della colorazione. Il TAR ha riconosciuto che l’amministrazione può imporre prescrizioni dirette a minimizzare l’impatto visivo degli impianti fotovoltaici, ma ha precisato che esse devono essere adeguate e non possono produrre, nella loro combinazione, un diniego sostanziale dell’autorizzazione. Ha inoltre valorizzato la localizzazione dell’impianto in area idonea ex lege e la presenza di autostrada e insediamenti antropici, elementi che imponevano una valutazione specifica delle caratteristiche del sito. Le spese sono state compensate per la particolarità della controversia e perché, se deciso separatamente, il ricorso introduttivo sarebbe stato inammissibile contro atti non ancora provvedimentali.
Norme richiamate
art. 12 d.lgs. 387/2003
Disciplina l’autorizzazione unica per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili; il procedimento non consente alle singole amministrazioni partecipanti di imporre automaticamente le proprie prescrizioni senza una valutazione complessiva dell’autorità procedente.
art. 20, comma 8, lett. c-ter), n. 3, d.lgs. 199/2021
Rileva per la qualificazione dell’area come area idonea ex lege, in quanto situata entro il raggio di 300 metri dall’autostrada A14.
art. 22 d.lgs. 199/2021
È richiamato con riguardo alla disciplina degli impianti ubicati in aree idonee e alla non vincolatività del parere paesaggistico nel procedimento considerato.
art. 14 ss. l. 241/1990
La conferenza di servizi richiede che l’autorità procedente valuti complessivamente le posizioni espresse dalle amministrazioni partecipanti e non attribuisce alle singole amministrazioni un potere automatico di veto.
art. 1 l. 241/1990
È richiamato in relazione ai principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell’azione amministrativa.
art. 3 l. 241/1990
Impone una motivazione adeguata e concreta delle prescrizioni, soprattutto quando incidono significativamente sulla fattibilità economica dell’intervento.
art. 146 d.lgs. 42/2004
Rileva per la valutazione paesaggistica dell’intervento; tale valutazione può condurre a prescrizioni di mitigazione, ma non giustifica prescrizioni sproporzionate o sostanzialmente interdittive senza adeguata istruttoria.
Massime di principio
- Le prescrizioni paesaggistiche imposte nell’autorizzazione di un impianto fotovoltaico devono essere adeguate e proporzionate all’obiettivo di minimizzare l’impatto visivo e, considerate nel loro complesso, non possono trasformarsi in un diniego surrettizio dell’autorizzazione per effetto dell’antieconomicità dell’intervento.
- Quando il proponente deduce, con specifici elementi tecnici, che una prescrizione comporta una significativa riduzione della producibilità o un incremento dei costi tale da compromettere la sostenibilità economica dell’impianto, l’amministrazione procedente deve confutare tali deduzioni con un’istruttoria concreta e una motivazione non apodittica.
- L’autorità procedente nell’autorizzazione unica per impianti da fonti rinnovabili non può recepire automaticamente le prescrizioni degli enti partecipanti alla conferenza di servizi, ma deve ponderarne l’effettiva necessità e proporzionalità rispetto all’interesse pubblico alla realizzazione dell’impianto e agli altri interessi coinvolti.
- La finalità di ridurre la riflettenza delle superfici non può giustificare l’imposizione di pannelli colorati quando risulti che i moduli proposti sono già dotati di trattamento antiriflettente, salvo una specifica motivazione circa l’insufficienza di tale soluzione.
- La localizzazione di un impianto in un’area idonea ex lege non determina un’automatica autorizzazione, ma impone una valutazione concreta e specifica degli interessi paesaggistici e della compatibilità dell’intervento, senza ricorrere a motivazioni generiche fondate sulla mera visibilità dell’opera.
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