Cassazione Civile, Sentenza n. 19940/2023 del 12/07/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
La controversia riguarda la contestazione da parte dell'Agenzia dell'indebita compensazione di crediti IVA e IRAP maturati nel 2006 non esposti nella dichiarazione relativa a quell'anno e fatti valere nella dichiarazione 2007. La contribuente sosteneva che, nonostante l'omessa dichiarazione del 2006, il credito, essendo sostanzialmente reale, fosse recuperabile nella prima dichiarazione utile (2007). L'Agenzia ha invece negato la recuperabilità e, con il ricorso incidentale, ha censurato la decisione di merito che aveva ridotto sanzioni e interessi (contestando la violazione dell'art. 13 D.Lgs. n. 471/1997). In cassazione la contribuente denunciava la mancata applicazione congiunta degli artt. 36 DPR n. 600/1973 e 54-bis DPR n. 633/1972.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso principale ritenendo che l'omessa indicazione del credito nella dichiarazione dell'anno di maturazione sia un vizio formale che non impedisce il recupero del credito quando sussistono elementi idonei a dimostrarne l'esistenza sostanziale. La Corte ha richiamato la giurisprudenza di legittimità e le Sezioni Unite che consentono, entro i termini previsti, la rettifica o il recupero in dichiarazione successiva e riconoscono il ruolo del processo tributario nel ricostruire diritti sostanziali. Il ricorso incidentale dell'Agenzia relativo alle sanzioni è stato dichiarato assorbito. La sentenza del giudice d'appello è stata cassata e la causa rimessa alla CTR della Lombardia in diversa composizione per nuovo esame e regolazione delle spese.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36
Norma richiamata in combinato con l'art. 54-bis del DPR n. 633/1972: impone l'obbligo di indicare il credito nell'anno di maturazione, ma la Corte ha ritenuto che la mancata indicazione rimanga un vizio formale superabile quando sussistono elementi probatori della sua sussistenza.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54-bis
Disposizione riferita alla compensazione dei crediti IVA; interpretata in senso che l'omessa indicazione nella dichiarazione dell'anno di maturazione non esclude di per sé la recuperabilità del credito nella dichiarazione successiva se è dimostrabile il diritto sostanziale.
D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, commi 8 e 8-bis
Richiamato per i termini di presentazione della dichiarazione integrativa: la Corte ricorda che la integrativa per evitare un danno all'Amministrazione ha termini diversi rispetto a quella in favore del contribuente e che la possibilità di emendare errori a favore del contribuente incontra il termine della dichiarazione dell'esercizio successivo.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43
Norma sui termini per l'accertamento e sulle dichiarazioni integrative richiamata nella dottrina giurisprudenziale citata, rilevante per il computo dei termini entro i quali operare correzioni o rimborsi.
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38
Richiamato in relazione al termine per il rimborso (48 mesi) come alternativa al recupero in dichiarazione successiva; la Corte osserva che tali termini non precludono l'azione giurisdizionale per opporsi alla pretesa dell'Amministrazione.
D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13
Norma sulle sanzioni richiamata nel ricorso incidentale dell'Agenzia; la Corte non si è pronunciata nel merito sul rilievo sanzionatorio perché l'incidentale è stato assorbito dall'accoglimento del principale.
Codice di procedura civile, art. 360, n. 3
Precisa il vizio di motivazione come possibile censura in cassazione; è la norma processuale evocata dall'Agenzia nel ricorso incidentale per contestare la decisione sulla riduzione delle sanzioni.
Costituzione, art. 53
Riferimento costituzionale richiamato in motivazione: il principio di capacità contributiva e l'irrilevanza assoluta di formalismi che alterino la misura dell'imposizione rispetto alla legge sostanziale.
Massime di principio
- L'omessa indicazione di un credito d'imposta nella dichiarazione relativa all'anno di maturazione è, di per sé, un vizio formale che non cancella il diritto sostanziale al credito se il contribuente è in grado di dimostrarne l'esistenza.
- Il contribuente può recuperare un credito nella prima dichiarazione utile successiva o chiedere il rimborso nei termini di legge; in alternativa il processo tributario può accertare il diritto sostanziale anche oltre i limiti formali della dichiarazione.
- In giudizio il fisco può comunque contestare l'esistenza del credito; l'esito dipende dalla prova della sostanza del diritto e non solo dalla regolarità formale degli adempimenti.
- Le contestazioni relative a sanzioni devono essere valutate separatamente; tuttavia, se la decisione sul diritto sostanziale al credito è favorevole al contribuente, le doglianze sanzionatorie dell'Amministrazione possono restare assorbite o doversi riconsiderare in un nuovo giudizio.
- Per minimizzare il rischio, il contribuente dovrebbe conservare e produrre documentazione idonea a provare la maturazione del credito e valutare tempestivamente la presentazione di dichiarazioni integrative o istanze di rimborso nei termini previsti.
- La giurisprudenza di legittimità privilegia la tutela dei diritti sostanziali e la neutralità fiscale europea rispetto ai meri vincoli formali, specie quando il processo tributario consente di ricostruire la verità sostanziale del rapporto fiscale.
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