Cassazione Civile, Ordinanza n. 14683/2026 del 18/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (riscossione)
La controversia
La controversia nasce dalla comunicazione con cui l'agente della riscossione indicava le somme dovute in relazione a una definizione agevolata. Il contribuente contestava: l'asserita erronea inclusione, nella rateizzazione, di una cartella già oggetto di precedente istanza di definizione in unica soluzione rimasta inevasa; l'illegittimo calcolo di interessi di mora ritenuti non dovuti; l'omessa indicazione analitica degli oneri di riscossione; l'omessa inclusione di un ulteriore carico che si assumeva erroneamente escluso dalla procedura. In primo grado la CTP aveva rigettato il ricorso e dichiarato il difetto di giurisdizione per alcune cartelle relative a contributi della Cassa Forense e a violazioni del Codice della strada. In appello la CGT di secondo grado aveva confermato il difetto di giurisdizione e, nel resto, la correttezza dell'operato dell'AdER. In cassazione il ricorrente deduceva: 1) violazione di legge ed error in procedendo perché il giudice d'appello, pur avendo dichiarato il difetto di giurisdizione, si era pronunciato anche sul merito, con nullità della sentenza; 2) omessa pronuncia sullo sgravio di un avviso di accertamento/corrispondente cartella, con conseguente cessazione della materia del contendere; 3) violazione dell'art. 91 c.p.c., sostenendo che all'amministrazione difesa da un proprio funzionario non spetterebbe compenso professionale ma solo spese vive. La Corte ha ritenuto i primi due motivi inammissibili per difetto di interesse ad impugnare, poiché la statuizione sul difetto di giurisdizione aveva spogliato il giudice della potestas iudicandi sul merito e le ulteriori argomentazioni erano rese ad abundantiam; il terzo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato alla luce della disciplina del processo tributario sulle spese di lite in favore dell'ente assistito da propri dipendenti.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi due motivi perché il ricorrente non aveva censurato la statuizione di difetto di giurisdizione e, una volta dichiarata tale carenza, il giudice di merito non aveva potere di decidere sulle ulteriori questioni, con conseguente mancanza di interesse a contestare le argomentazioni rese solo ad abundantiam. Ha inoltre ritenuto infondato il terzo motivo, affermando che nel processo tributario, quando l'ente sia difeso da propri funzionari o dipendenti abilitati, le spese devono essere liquidate secondo la tariffa o i parametri forensi con riduzione del 20%, in forza della disciplina speciale. Non sono state disposte spese del giudizio di legittimità per difetto di rituale costituzione della controparte; è stato altresì dato atto dell'obbligo del ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
è stata richiamata come norma sulla deduzione dei vizi denunciabili in cassazione; i motivi fondati su error in procedendo e omessa pronuncia sono stati valutati alla luce dell'interesse ad impugnare.
art. 91 c.p.c.
la doglianza del ricorrente è stata respinta perché, nel processo tributario, opera una disciplina speciale sulla liquidazione delle spese anche quando l'ente sia difeso da propri dipendenti.
art. 15, comma 2-sexies, d.lgs. n. 546/1992
nel processo tributario, quando la difesa tecnica dell'ente sia svolta da personale dipendente dell'ente stesso, le spese vanno liquidate applicando tariffa o parametri forensi con riduzione del 20% degli onorari.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
in caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
richiamato come parametro per il calcolo dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto.
Massime di principio
- Dopo la declaratoria di difetto di giurisdizione, il giudice è spogliato della potestas iudicandi sul merito; le eventuali ulteriori considerazioni sul merito sono rese ad abundantiam e non sono autonomamente impugnabili se non è censurata la statuizione sulla giurisdizione.
- L'interesse ad impugnare richiede una concreta utilità derivante dalla rimozione della decisione censurata; non basta un interesse astratto alla correttezza della soluzione giuridica.
- Non è configurabile omessa pronuncia, né interesse a dolersi del mancato esame di questioni di merito, quando la decisione impugnata abbia dichiarato il difetto di giurisdizione e il ricorrente non attacchi tale capo.
- Nel processo tributario, la parte pubblica vittoriosa assistita da propri funzionari o dipendenti abilitati ha diritto alla liquidazione delle spese di lite secondo tariffa o parametri forensi, con riduzione del 20%, non limitandosi al rimborso delle sole spese vive.
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