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Ordinanza

Ordinanza n. 286/2026 - Napoli, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia a) del Decreto prot. n. -OMISSIS-(inf. -OMISSIS-), notificato in data 29.10.2025, a firma del Dirigente presso il Dipartimento per gli affari generali e la digitalizzazione - Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale per gli affari legali, societari e i contratti pubblici Div. 3 - Anticorruzione, trasparenza e controlli interni, che dispone, nei confronti della ditta ricorrente, l’interdizione alla partecipazione ai lavori pubblici ai sensi dell’art. 27 co. 11 D. Lgs. n. 81/2008; b) di ogni altro atto precedente, susseguente o comunque connesso con quelli che precedono tra cui: 1) la nota a firma della stessa Autorità di cui punto a), Reg. Uff. n. -OMISSIS-, recante la trasmissione alla parte ricorrente del Decreto prot. n. -OMISSIS- 2) la nota della stessa Autorità di cui punto a), prot. n. -OMISSIS- richiamata nel provvedimento impugnato sub a), di cui è ignoto il contenuto integrale; 3) la nota dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro di Area Metropolitana di Napoli prot. -OMISSIS-richiamata nel provvedimento impugnato sub a), di cui è ignoto il suo contenuto integrale; 4) le indicazioni operative dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro richiamate nel provvedimento impugnato sub a) ed ignote nel loro contenuto integrale.

Giustizia amministrativa202506770

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto ministeriale di interdizione dalla partecipazione ai lavori pubblici per sei mesi ai sensi dell'art. 27, comma 11, d.lgs. n. 81/2008

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (amministrazioni statali)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'impresa ha impugnato, chiedendone anche la sospensione cautelare, il decreto del 29 ottobre 2025 con cui il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha disposto l'interdizione dalla partecipazione ai lavori pubblici disciplinati dal d.lgs. n. 36/2023, con decorrenza dalla data di accertamento della violazione da parte dell'Ispettorato competente e per la durata di sei mesi. Sono stati impugnati anche gli atti connessi, comprese note ministeriali e dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro non integralmente conosciute e le indicazioni operative dell'Ispettorato. Le amministrazioni resistenti hanno eccepito l'incompetenza territoriale del TAR Campania, sostenendo che si trattava di un provvedimento adottato da un'amministrazione centrale dello Stato con sede in Roma e dotato di efficacia ultraregionale o nazionale.

La decisione

Il TAR Campania ha accolto l'eccezione di incompetenza territoriale. Dal contenuto del decreto non emergeva alcuna limitazione degli effetti al territorio della Regione Campania; al contrario, l'interdizione risultava efficace sull'intero territorio nazionale, anche considerando che l'impresa poteva svolgere la propria attività in Italia e all'estero. Trattandosi quindi dell'impugnazione di un atto statale con efficacia non circoscritta a uno specifico ambito territoriale, la competenza appartiene al TAR Lazio - Roma ai sensi dell'art. 13, comma 3, c.p.a. Il giudizio potrà essere riassunto davanti al giudice indicato entro trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, ai sensi dell'art. 15, comma 4, c.p.a. La declaratoria di incompetenza ha precluso l'esame della domanda cautelare, ai sensi dell'art. 15, comma 2, c.p.a. Le spese della fase svoltasi davanti al TAR Campania sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 27, comma 11, d.lgs. n. 81/2008

    interdizione dalla partecipazione ai lavori pubblici

    Costituisce la base normativa del provvedimento ministeriale di interdizione dell'impresa dalla partecipazione ai lavori pubblici per sei mesi.

  • art. 13 c.p.a.

    La competenza territoriale, per le controversie concernenti atti di amministrazioni statali con efficacia ultraregionale, è individuata nel TAR Lazio - Roma ai sensi del comma 3.

  • art. 15, comma 2, c.p.a.

    La declaratoria di incompetenza preclude al giudice incompetente di pronunciarsi sulla domanda cautelare.

  • art. 15, comma 4, c.p.a.

    Consente la riassunzione del giudizio davanti al giudice dichiarato competente entro trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza.

  • d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36

    Individua il Codice dei contratti pubblici cui si riferisce l'interdizione contestata.

Massime di principio

  • La competenza territoriale appartiene al TAR Lazio - Roma quando è impugnato un atto adottato da un'amministrazione centrale dello Stato i cui effetti non sono limitati al territorio di una singola Regione, ma si estendono ultraregionalmente o sull'intero territorio nazionale.
  • Ai fini della competenza territoriale, occorre fare riferimento al contenuto dispositivo e all'efficacia concreta del provvedimento impugnato; l'assenza di una delimitazione territoriale degli effetti impedisce di radicare la competenza presso il TAR del luogo in cui ha sede il destinatario o in cui si è verificata l'attività amministrativa presupposta.
  • Il giudice amministrativo che dichiara la propria incompetenza territoriale non può esaminare la domanda cautelare proposta contestualmente, dovendo rimettere la controversia al giudice competente.
  • Dopo la declaratoria di incompetenza territoriale, il giudizio può essere riassunto davanti al giudice indicato come competente entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza.

Come è indicizzato

MaterieCompetenzaTutela cautelare
RamiProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneTutela cautelare

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