Sentenza n. 894/2026 - Palermo, Sezione 3
per l’ottemperanza della sentenza n. 4112/2024 del 17.10.2024, pubblicata in pari data, resa dal Tribunale ordinario di Palermo, Sez. Lavoro, G.U. Martino, passata in giudicato;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Palermo, Sezione Lavoro, n. 4112/2024, relativa al pagamento di differenze retributive e delle spese di lite
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni obbligate)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le ricorrenti hanno promosso un giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 ss. c.p.a., chiedendo che le amministrazioni dessero piena esecuzione alla sentenza del Tribunale ordinario di Palermo n. 4112/2024, mediante il pagamento delle differenze retributive, delle spese di lite distratte in favore del difensore antistatario e degli interessi maturati e maturandi. Hanno inoltre chiesto la nomina di un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inerzia e la fissazione di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. L’INPS ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per la genericità del giudicato quanto alla quantificazione delle differenze retributive. Il TAR ha rilevato d’ufficio, ai sensi dell’art. 73 c.p.a., due ulteriori possibili profili di inammissibilità: la natura di mera condanna generica della sentenza da eseguire e il difetto di legittimazione attiva delle ricorrenti con riguardo alle spese di lite distratte dal giudice ordinario in favore del difensore. Le parti hanno aderito ai rilievi del Collegio.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile. Quanto alle differenze retributive, ha rilevato che dalla sentenza del giudice ordinario non era possibile evincere l’effettivo quantum debeatur spettante alle ricorrenti. La genericità del titolo giudiziale, quando non consenta di determinare l’obbligazione da eseguire, impedisce l’instaurazione di un giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 ss. c.p.a., poiché il giudice amministrativo non può sostituirsi al giudice della cognizione nella quantificazione del dovuto. È stato inoltre rilevato il difetto di legittimazione attiva delle ricorrenti relativamente alle spese processuali distratte in favore del difensore, il quale non si era costituito nel giudizio di ottemperanza. Ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a., il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile. Le spese del giudizio sono state compensate in ragione della non particolare complessità delle questioni trattate.
Norme richiamate
artt. 112 ss. c.p.a.
Il giudizio di ottemperanza presuppone l’esistenza di un titolo giudiziale sufficientemente determinato e concretamente eseguibile; non può essere utilizzato per ottenere la quantificazione di un credito non determinato nel giudizio di cognizione.
art. 114 c.p.a.
La domanda di ottemperanza può comprendere la richiesta di nomina di un commissario ad acta e di una penalità di mora, ma tali strumenti presuppongono un obbligo risultante da un titolo suscettibile di esecuzione.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La penalità di mora è funzionale a garantire l’esecuzione di un obbligo giudizialmente definito e non può essere disposta quando il titolo sia generico e non consenta di individuare il quantum dovuto.
art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a.
Il giudice dichiara l’inammissibilità del ricorso quando sussistono ragioni ostative a una pronuncia sul merito, come la genericità del titolo posto a fondamento dell’ottemperanza.
art. 73 c.p.a.
Il giudice può rilevare d’ufficio possibili profili di inammissibilità, sottoponendoli al contraddittorio delle parti prima della decisione.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è inammissibile quando il giudicato del giudice ordinario abbia natura meramente generica e non consenta di determinare l’effettivo quantum debeatur, poiché il giudice dell’ottemperanza non può integrare o sostituire il giudizio di cognizione procedendo per la prima volta alla quantificazione dell’obbligazione.
- La nomina del commissario ad acta e la fissazione di una penalità di mora presuppongono l’esistenza di un obbligo preciso, attuale e concretamente desumibile dal titolo giudiziale; non possono supplire alla genericità del giudicato.
- La distrazione delle spese processuali in favore del difensore attribuisce a quest’ultimo la legittimazione a pretendere il pagamento delle somme distratte; la parte assistita non è legittimata a farne valere l’esecuzione in sede di ottemperanza quando il difensore distrattario non partecipi al giudizio.
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