Sentenza n. 1602/2026 - Firenze, Sezione 1
per l'annullamento del Decreto -OMISSIS- emesso in data -OMISSIS- dal Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare a firma del Generale di Corpo d'Armata (sig. Gen. Antonio Vittiglio) e notificato al ricorrente in data 23 giugno 2022, attraverso il quale è stata disposta nei riguardi dell'Appuntato Scelto dell'Arma dei Carabinieri sig. -OMISSIS- -OMISSIS- la sanzione della “perdita del grado per rimozione” per motivi disciplinari ai sensi degli artt. 861, comma primo, lettera d) e 867, comma quinto, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66” con effetto della cessazione del ricorrente dal servizio permanente e sua iscrizione d'ufficio nel ruolo dei militari di truppa dell'E.I. senza alcun grado ai sensi degli artt. 923 comma primo, lettera i) e 861, comma quarto del D.lgs. 66/2010; del foglio Prot. n. -OMISSIS- del Comando Battaglione “Carabinieri Toscana” del -OMISSIS- e del foglio Prot. n. -OMISSIS- del 5^ Reggimento “Carabinieri Emilia Romagna” del -OMISSIS- di sottoposizione del ricorrente ad Inchiesta formale ex art. 1378 del D.lgs. 66/2010; del foglio Prot. n. -OMISSIS- e del foglio Prot. -OMISSIS-“Relazione Finale” del 27.01.2022; del foglio Prot. n. -OMISSIS- del 07.02.2022 di deferimento del ricorrente alla Commissione disciplinare; del Verbale della Commissione Disciplinare dell'08.04.2022; di ogni altro atto di natura regolamentare presupposto, consequenziale e/o connesso al provvedimento espulsivo, ancorché non conosciuto e relativo alla proposta di definire la posizione disciplinare del ricorrente con la sanzione sopra citata; con riserva di proporre motivi aggiunti di impugnazione; nonché l'accertamento del diritto soggettivo del ricorrente a vedersi ostentati i documenti instati in data 29 luglio 2022 e denegati con Nota del 23 agosto 2022 – Prot. -OMISSIS-; Nonché per l’accertamento, previo annullamento del relativo provvedimento; del diritto soggettivo del ricorrente a vedersi ostentati i documenti instati in data 29 luglio 2022 e denegati con Nota del 23 agosto 2022 – Prot. -OMISSIS-
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sanzione disciplinare della perdita del grado per rimozione, con cessazione dal servizio permanente e iscrizione d'ufficio nel ruolo dei militari di truppa dell'Esercito senza grado, nonché gli atti del procedimento disciplinare presupposto; diniego di accesso a documenti relativi a procedimenti disciplinari di colleghi
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, in servizio nell'Arma dei Carabinieri dal 1993, aveva impugnato la sanzione della perdita del grado per rimozione adottata a seguito di fatti oggetto di procedimento penale, definito con sentenza di non doversi procedere per prescrizione. Deduceva, anzitutto, la tardività dell'azione disciplinare ai sensi dell'art. 1392 del d.lgs. 66/2010, sostenendo che l'Amministrazione avesse avuto conoscenza della sentenza penale già prima dell'acquisizione della copia conforme con attestazione di irrevocabilità. Lamentava inoltre la violazione del ne bis in idem e dell'art. 1371 del d.lgs. 66/2010, poiché era già stato sanzionato nel 2015 per attività extraprofessionale non autorizzata. Contestava poi il difetto di istruttoria e di motivazione, assumendo l'insufficienza del materiale probatorio relativo alle condotte di favoreggiamento dell'impiego di stranieri irregolari, lesioni e minacce, nonché la mancata considerazione delle proprie giustificazioni. Infine deduceva l'eccessiva sproporzione della sanzione e la mancata valorizzazione della carriera pregressa. In seguito al diniego dell'Amministrazione, chiedeva anche l'ostensione di documenti relativi a procedimenti disciplinari riguardanti alcuni colleghi.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Quanto alla tardività, ha ritenuto che il termine di 90 giorni previsto dall'art. 1392 del d.lgs. 66/2010 decorra dalla conoscenza giuridicamente certa della sentenza penale irrevocabile, dimostrata dall'acquisizione della copia conforme completa dell'attestazione di irrevocabilità. Nel caso concreto tale acquisizione era avvenuta il 22 settembre 2021; la precedente richiesta di trasmissione della sentenza e la comunicazione, peraltro erronea, della Procura non provavano la conoscenza certa della definitività della pronuncia. È stata esclusa anche la violazione del ne bis in idem, poiché la precedente sanzione riguardava l'attività extraprofessionale non autorizzata, mentre il nuovo procedimento concerneva condotte diverse, relative alla violazione della normativa sull'immigrazione, alle lesioni e alle minacce; mancava quindi l'identità del fatto. Il motivo relativo all'insufficienza probatoria è stato respinto: gli atti dell'informativa della Guardia di Finanza, la querela, la documentazione medica e le dichiarazioni convergenti delle persone escusse fornivano un compendio sufficiente secondo il criterio del più probabile che non, applicabile all'accertamento della responsabilità disciplinare. Anche la riconducibilità dell'attività edilizia al ricorrente e l'impiego di uno straniero irregolare risultavano sostenuti da indizi convergenti. Quanto alle garanzie procedimentali e alla motivazione, il giudice ha ritenuto non necessaria una confutazione analitica delle giustificazioni dell'incolpato, purché dal provvedimento emerga, anche implicitamente, che esse siano state valutate; tale requisito risultava soddisfatto, poiché il provvedimento dava conto delle difese e la relazione della Commissione disciplinare rilevava l'assenza di dati oggettivi contrari agli accertamenti. L'art. 1355, comma 5, del d.lgs. 66/2010, sull'unicità della sanzione per più trasgressioni, non è stato ritenuto applicabile al caso in cui solo alcune condotte siano state oggetto di procedimento penale e per le altre operi la decadenza dall'esercizio del potere disciplinare; il principio di unicità affermato dall'Adunanza Plenaria n. 14 del 2022 riguarda fatti sottoposti a procedimento penale, accertati in tempi diversi. Infine, il giudice ha escluso la sproporzione della sanzione: la valutazione della gravità dell'infrazione e la commisurazione della sanzione nell'ambito militare rientrano nell'ampia discrezionalità dell'Amministrazione e sono sindacabili solo in presenza di manifesto travisamento, manifesta illogicità o manifesta irragionevolezza. Inoltre, i precedenti disciplinari del ricorrente erano numerosi e non deponevano a suo favore. Le spese sono state poste a carico del ricorrente e liquidate in euro 2.500, oltre accessori.
Norme richiamate
art. 1392 d.lgs. 66/2010
«il procedimento disciplinare di stato a seguito di giudizio penale […] deve essere instaurato con la contestazione degli addebiti all'incolpato, entro 90 giorni dalla data in cui l'amministrazione ha avuto conoscenza integrale della sentenza o del decreto penale irrevocabili, che lo concludono, ovvero del provvedimento di archiviazione»
Il termine per l'avvio del procedimento disciplinare decorre dalla conoscenza giuridicamente certa della sentenza penale irrevocabile, normalmente coincidente con l'acquisizione di copia conforme completa dell'attestazione di irrevocabilità; non è previsto uno specifico termine per l'Amministrazione per acquisire tale documentazione.
art. 1371 d.lgs. 66/2010
È stato invocato dal ricorrente in relazione al divieto di una nuova sanzione per i medesimi fatti, ma il giudice ha escluso l'identità materiale e giuridica tra le condotte già sanzionate e quelle oggetto del nuovo procedimento.
art. 1377 d.lgs. 66/2010
Le osservazioni dell'incolpato non devono essere confutate analiticamente nel provvedimento disciplinare; è sufficiente che risulti, anche implicitamente, la loro idonea valutazione.
art. 1355, comma 5, d.lgs. 66/2010
«se deve essere adottato un provvedimento disciplinare riguardante più trasgressioni commesse da un militare, anche in tempi diversi, è inflitta un'unica punizione in relazione alla più grave delle trasgressioni e al comportamento contrario alla disciplina rivelato complessivamente dalla condotta del militare stesso»
La regola dell'unica punizione non impone unicità del procedimento nei casi in cui alcune condotte siano state oggetto di procedimento penale e altre no, con conseguente diversa disciplina dei termini di esercizio del potere sanzionatorio.
art. 1355 d.lgs. 66/2010
«nel determinare la specie ed eventualmente la durata della sanzione sono inoltre considerati i precedenti di servizio disciplinari, il grado, l'età, e l'anzianità di servizio del militare che ha mancato»
La commisurazione della sanzione deve considerare i precedenti disciplinari, il grado, l'età e l'anzianità di servizio; la disposizione non attribuisce necessariamente rilievo favorevole alla carriera complessiva del militare.
art. 861, comma 1, lettera d), d.lgs. 66/2010
Costituisce la base normativa, richiamata nel provvedimento impugnato, della sanzione della perdita del grado per rimozione.
art. 867, comma 5, d.lgs. 66/2010
È richiamato quale ulteriore fondamento normativo della perdita del grado per rimozione.
art. 923, comma 1, lettera i), d.lgs. 66/2010
È richiamato per l'effetto della cessazione dal servizio permanente.
art. 861, comma 4, d.lgs. 66/2010
È richiamato per l'iscrizione d'ufficio nel ruolo dei militari di truppa dell'Esercito senza grado.
art. 1378 d.lgs. 66/2010
È richiamato quale base normativa dell'inchiesta formale disciplinare.
Adunanza Plenaria n. 14/2022
Il TAR richiama il principio dell'unicità del provvedimento sanzionatorio per fatti sottoposti a procedimento penale il cui accertamento si sia concluso in tempi diversi, distinguendolo dal caso in esame.
Massime di principio
- Ai sensi dell'art. 1392 del d.lgs. 66/2010, il termine per instaurare il procedimento disciplinare di stato conseguente a un giudizio penale decorre dalla conoscenza giuridicamente certa della sentenza irrevocabile, normalmente comprovata dall'acquisizione di copia conforme completa dell'attestazione di irrevocabilità; la mera richiesta di acquisizione o una comunicazione non attestante con certezza la definitività della pronuncia non è sufficiente.
- Il divieto di una nuova sanzione disciplinare presuppone l'identità materiale e giuridica dei fatti: condotte diverse, anche se inserite in un medesimo contesto storico, non integrano l'idem factum e possono essere oggetto di distinti procedimenti disciplinari.
- Nell'accertamento della responsabilità disciplinare del militare è sufficiente un quadro probatorio valutabile secondo il criterio del più probabile che non; dichiarazioni convergenti, documentazione sanitaria e ulteriori elementi indiziari possono fondare la sanzione anche in assenza di una prova diretta o di conferma da parte di tutti i soggetti escussi.
- Nel procedimento disciplinare, il provvedimento sanzionatorio non deve confutare analiticamente ogni giustificazione dell'incolpato, purché consenta di desumere, anche implicitamente, che le difese siano state considerate ai fini dell'accertamento dei fatti e della graduazione della sanzione.
- La regola dell'unica punizione per più trasgressioni prevista dall'art. 1355, comma 5, del d.lgs. 66/2010 non impone necessariamente l'unicità del procedimento quando le condotte abbiano diverso collegamento con un procedimento penale e siano soggette a distinti termini di esercizio del potere disciplinare.
- La valutazione della gravità dell'infrazione e la scelta della sanzione disciplinare in ambito militare costituiscono espressione di ampia discrezionalità amministrativa, sindacabile soltanto in presenza di manifesto travisamento, manifesta illogicità, manifesta irragionevolezza o evidente sproporzione tra illecito e sanzione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 22 lug 2026Sentenza n. 1618/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 22 lug 2026Sentenza n. 1619/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 22 lug 2026Sentenza n. 346/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 22 lug 2026Sentenza n. 347/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 22 lug 2026Sentenza n. 348/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 22 lug 2026Sentenza n. 1699/2026 - Torino, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →