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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-435/18

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 12 dicembre 2019. — Otis Gesellschaft m.b.H. e a. contro Land Oberösterreich e a. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberster Gerichtshof. — Rinvio pregiudiziale – Articolo 101 TFUE – Risarcimento dei danni causati da un’intesa – Diritto al risarcimento delle persone che non operano come fornitori o come acquirenti sul mercato interessato dall’intesa – Danni subiti da un organismo pubblico che ha concesso prestiti a condizioni vantaggiose ai fini dell’acquisto dei beni oggetto dell’intesa. — Causa C-435/18

Giurisprudenza europea62018CJ0435

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha chiarito che il diritto al risarcimento del danno da violazione dell’articolo 101 TFUE non spetta solo agli operatori del mercato interessato dall’intesa. Anche soggetti terzi, compresi enti pubblici che abbiano concesso finanziamenti agevolati agli acquirenti dei prodotti cartellizzati, possono agire se il loro pregiudizio è causalmente ricollegabile all’intesa. La pronuncia rafforza l’effettività delle regole di concorrenza e conferma l’ampiezza soggettiva dell’azione risarcitoria antitrust.

Risarcimento del danno da intesa anticoncorrenziale anche in favore di un ente pubblico non operante sul mercato interessato, se il danno consiste nell’aver concesso sovvenzioni/prestiti agevolati più elevati per effetto del cartello.

La questione giuridica

Se l’articolo 101 TFUE debba essere interpretato nel senso che il diritto al risarcimento del danno derivante da un’intesa si estende anche a soggetti che non operano sul lato dell’offerta o della domanda nel mercato interessato, ma che hanno erogato prestiti agevolati a favore degli acquirenti dei prodotti oggetto dell’intesa, subendo un pregiudizio perché, a causa dell’aumento artificiale dei prezzi, hanno dovuto concedere importi più elevati e non hanno potuto impiegare la differenza in investimenti più remunerativi.

Principio di diritto

L’articolo 101 TFUE attribuisce a chiunque il diritto di chiedere il risarcimento del danno causalmente collegato a un’intesa vietata; tale diritto non può essere limitato ai soli fornitori o acquirenti del mercato interessato. Ne consegue che anche un ente pubblico che non opera su quel mercato, ma che a causa dell’intesa ha concesso prestiti agevolati di importo maggiore e ha perso la possibilità di impiegare la differenza in modo più redditizio, può ottenere il risarcimento, purché il giudice nazionale accerti concretamente l’esistenza del danno e del nesso causale.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Articolo 101 TFUE
  • Articolo 85 del Trattato CEE
  • Articolo 81 CE
  • Articolo 1295 ABGB
  • Articolo 1311 ABGB

Risarcimento del danno da intesa anticoncorrenziale in favore di un ente pubblico non operante sul mercato interessato

La Corte di giustizia, Quinta Sezione, è intervenuta in sede di rinvio pregiudiziale proposto dall’Oberster Gerichtshof austriaco nell’ambito di una controversia relativa a un’intesa nel settore degli ascensori e delle scale mobili. Il tema centrale era stabilire se l’articolo 101 TFUE consenta il risarcimento anche a favore di un ente pubblico che non sia fornitore o acquirente sul mercato interessato, ma che abbia subito un pregiudizio indiretto per avere concesso prestiti agevolati ai compratori dei prodotti oggetto del cartello.

Fatti e procedimento principale

La Commissione europea aveva già sanzionato varie imprese per la partecipazione a intese nel settore degli ascensori e delle scale mobili. Nel procedimento principale, il Land Oberösterreich chiedeva il risarcimento del danno asseritamente subito perché, in forza della normativa austriaca sugli aiuti alla costruzione di alloggi, aveva concesso a privati prestiti agevolati parametrati ai costi di costruzione. Poiché i prezzi degli ascensori erano stati artificialmente innalzati dall’intesa, i costi di costruzione risultavano più elevati e ciò aveva comportato un aumento dell’importo dei prestiti concessi; la differenza, secondo l’ente, non era stata quindi investita in modo più remunerativo.

Questione pregiudiziale

Il giudice austriaco chiedeva in sostanza se, per garantire la piena efficacia dell’articolo 101 TFUE, il risarcimento dovesse essere riconosciuto anche a soggetti che:

  • non operano sul lato dell’offerta o della domanda del mercato interessato;
  • concedono sovvenzioni o prestiti agevolati ad acquirenti dei prodotti cartellizzati;
  • lamentano un danno consistente nel maggiore importo delle sovvenzioni/prestiti e nella mancata possibilità di investire diversamente le somme.

Normativa e principi richiamati

La Corte richiama in particolare:

  • l’articolo 101 TFUE, dotato di effetti diretti nei rapporti tra privati;
  • l’articolo 267 TFUE, come base del rinvio;
  • la propria giurisprudenza su diritto al risarcimento da intese, in particolare Courage e Crehan, Manfredi, Kone e Skanska Industrial Solutions.

La Corte ribadisce che l’effettività del diritto dell’Unione e l’effetto utile dell’articolo 101 TFUE sarebbero compromessi se fosse impossibile per chiunque ottenere il risarcimento del danno causato da un comportamento anticoncorrenziale.

Ragionamento della Corte

La Corte osserva anzitutto che il diritto al risarcimento non può essere circoscritto ai soli fornitori e acquirenti del mercato interessato. Una simile limitazione escluderebbe a priori e in modo sistematico potenziali vittime dell’intesa, indebolendo la tutela effettiva contro gli effetti negativi della violazione.

La Corte precisa poi che, per riconoscere il risarcimento, non è necessario che il danno presenti un ulteriore e specifico nesso con l’“obiettivo di tutela” dell’articolo 101 TFUE: è sufficiente che esista un nesso di causalità tra il danno lamentato e la violazione antitrust. Ciò consente di comprendere anche il pregiudizio di un ente che, a causa dell’intesa, abbia dovuto erogare prestiti più elevati e abbia perso l’occasione di investire la differenza in modo più proficuo.

La Corte sottolinea tuttavia che spetta al giudice nazionale verificare in concreto:

  • se l’ente pubblico abbia effettivamente subito un danno di tale natura;
  • se disponesse della possibilità di effettuare investimenti più lucrativi;
  • se esista un nesso causale provato tra l’intesa e il pregiudizio allegato.

Decisione e dispositivo

La Corte risponde che l’articolo 101 TFUE deve essere interpretato nel senso che anche le persone che non operano come fornitori o acquirenti sul mercato interessato da un’intesa, ma che hanno concesso sovvenzioni sotto forma di prestiti agevolati agli acquirenti dei prodotti oggetto dell’intesa, possono chiedere il risarcimento del danno subito per avere dovuto concedere importi più elevati e non aver potuto impiegare la differenza in maniera più redditizia.

Principio affermato

La pronuncia estende espressamente la tutela risarcitoria antitrust oltre i partecipanti diretti al mercato rilevante: ciò che conta è il nesso causale tra l’intesa vietata e il danno, non la qualità di operatore del mercato. In questo modo la Corte rafforza l’effetto utile dell’articolo 101 TFUE e la deterrenza delle intese restrittive della concorrenza.

Come è indicizzato

Materieconcorrenzarisarcimento del dannointese anticoncorrenzialiresponsabilità civileaiuti e sovvenzioni pubbliche

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