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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 50740/2023 del 19/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione del decreto del 10/03/2023 che aveva dichiarato l'inammissibilità della richiesta di affidamento al servizio sociale e detenzione domiciliare avanzata da Luigi D'Alterio. Il provvedimento presidenziale si era basato sul fatto che D'Alterio fosse stato condannato per delitti cd. ostativi e sulla mancata deduzione della collaborazione o dell'instaurazione della procedura ex art. 4‑bis, comma 1‑bis, d.l. n. 162/2022 conv. in l. n. 199/2022. Il difensore ha dedotto vizio di violazione di legge, sostenendo, tra l'altro, che D'Alterio avesse già espiato la porzione di pena imputabile ai delitti ostativi. Il Procuratore generale aveva chiesto il rigetto del ricorso.

La decisione

Il ricorso è stato accolto. La Corte ha ritenuto che il provvedimento presidenziale non poteva essere adottato de plano perché la mancata ammissibilità non era riconoscibile senza accertamenti cognitivi o valutazioni discrezionali. Alla luce del mutato quadro normativo e delle deduzioni difensive, in particolare sulla posizione dei delitti "ostativi", era necessario il contraddittorio per valutare la domanda. Per violazione del contraddittorio il decreto impugnato è stato annullato e la causa è stata rinviata al Tribunale di sorveglianza di Roma per nuovo giudizio.

Norme richiamate

  • art. 678 cod. proc. pen.

    Richiama la disciplina del procedimento di esecuzione (art. 666) e stabilisce i limiti formali per l'adozione di provvedimenti di inammissibilità de plano nel procedimento di sorveglianza.

  • art. 666 cod. proc. pen., comma 2

    Consente al Presidente del Tribunale di sorveglianza di dichiarare inammissibile la richiesta se manifestamente infondata per difetto dei requisiti di legge o se si tratta di mera riproposizione di richiesta già rigettata; tuttavia tale declaratoria de plano è ammissibile solo quando la mancanza dei requisiti sia evidente e non richieda accertamenti o valutazioni discrezionali.

  • art. 4‑bis, comma 1‑bis, d.l. n. 162/2022 conv. in l. n. 199/2022

    Norma richiamata in relazione alla procedura e agli effetti connessi ai delitti cd. ostativi; la sentenza evidenzia che la disciplina dei delitti ostativi ha mutato la propria fisionomia e non può più dispiegare automaticamente un'efficacia preclusiva senza un esame contraddittorio.

  • art. 179 cod. proc. pen.

    Richiamato in ordine alla nullità assoluta del provvedimento adottato in violazione del contraddittorio; la Corte ha ritenuto il decreto viziato da nullità per violazione del contraddittorio.

  • art. 623 cod. proc. pen.

    fuori dei casi previsti dagli artt. 620 e 622

    La clausola di eccezione indica che l'annullamento con rinvio è la regola generale per i provvedimenti impugnati, salvo i casi tassativamente previsti; la Corte ha disposto l'annullamento con rinvio al Tribunale di sorveglianza competente.

  • Giurisprudenza citata (Sez. 1, n. 32279 del 29/03/2018, Focoso)

    Richiama il principio che il decreto di inammissibilità de plano può essere emesso solo quando mancano requisiti previsti direttamente dalla legge e la presa d'atto non richiede accertamenti cognitivi o valutazioni discrezionali.

  • Giurisprudenza citata (Sez. 1, n. 35045 del 18/04/2013, Giuffrida)

    Conferma i limiti all'utilizzo del provvedimento de plano nei procedimenti di sorveglianza, richiedendo assenza di necessità di accertamenti per dichiarare l'inammissibilità.

  • Giurisprudenza citata (Sez. 1, n. 21826 del 17/07/2020)

    Sottolinea che l'uso del procedimento de plano è riservato a casi tassativi e che provvedimenti adottati al di fuori di tali ambiti devono essere annullati per violazione del contraddittorio.

Massime di principio

  • La dichiarazione di inammissibilità "de plano" ex art. 666 cod. proc. pen. può essere adottata solo quando la domanda manca chiaramente dei requisiti di legge e la constatazione non richiede accertamenti di fatto o valutazioni discrezionali; in tutti gli altri casi è necessario il contraddittorio.
  • La qualifica di "delitti ostativi" non comporta più automaticamente l'esclusione dai benefici penitenziari: dopo le modifiche normative va valutata la situazione concreta e, se vi sono dubbi su espiazione della pena o su elementi rilevanti, va assicurato il contraddittorio e un esame pieno da parte dell'Autorità di sorveglianza.
  • Se il richiedente deduce di aver già espulso o espiato la porzione di pena relativa ai delitti ostativi, il Tribunale di sorveglianza deve esaminare tali deduzioni nel merito e non può rigettare la domanda senza valutazioni istruttorie.
  • L'adozione di un provvedimento senza contraddittorio, quando il caso richiede accertamenti, è fonte di nullità assoluta e determina l'annullamento con rinvio per nuovo giudizio.
  • In caso di incertezza sull'ammissibilità della domanda per questioni di fatto o di diritto non pacifiche, la strada corretta è disporre un'istruttoria o un esame motivato in contraddittorio, non la declaratoria immediata di inammissibilità.

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