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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33680/2025 del 22/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato improcedibile il ricorso. Ha condannato la società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del Comune di Lecce e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato. La Corte ha inoltre precisato che, anche a prescindere dal vizio pregiudiziale, tutti i motivi sarebbero risultati inammissibili o manifestamente infondati.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un allagamento verificatosi in un deposito al piano interrato, condotto in locazione da una società, con conseguente perdita e/o deterioramento di merci e attrezzature di proprietà della stessa. La società attrice aveva chiesto il risarcimento dei danni al Comune, al soggetto gestore della rete fognaria e al soggetto proprietario/gestore dell'immobile; in appello la domanda era stata accolta solo nei confronti del Comune e respinta verso gli altri convenuti. In cassazione la società ricorrente ha proposto sei motivi, ma la Corte ha rilevato in via preliminare l'improcedibilità del ricorso per mancato deposito, nel termine perentorio, della copia autentica della sentenza impugnata con la relata di notifica, necessaria per la verifica della tempestività. La Corte ha poi osservato, solo per completezza, che i motivi sarebbero stati comunque inammissibili o infondati: il primo per difetto di specificità e violazione dell'art. 366, n. 6, c.p.c.; il secondo perché riproduceva le stesse censure del primo; il terzo perché la regolazione delle spese era correttamente fondata sul principio di causalità; il quarto perché non individuava un fatto decisivo omesso, ma si risolveva nella produzione e illustrazione di un documento senza adeguato aggancio al giudizio di merito; il quinto e il sesto perché miravano a una rivalutazione del materiale probatorio e non integravano un omesso esame di fatti decisivi nei termini dell'art. 360, n. 5, c.p.c.

Norme richiamate

  • art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.

    Il mancato deposito della copia autentica del provvedimento impugnato con la relata di notificazione, nel termine perentorio, determina improcedibilità del ricorso per cassazione.

  • art. 325, comma 2, c.p.c.

    La tempestività dell'impugnazione va verificata rispetto al termine breve quando risulti la notificazione della sentenza; in mancanza della documentazione necessaria non è superabile la verifica della tempestività.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Il ricorso è inammissibile se non indica specificamente gli atti processuali e i momenti in cui le questioni e le censure sarebbero state dedotte nel giudizio di merito.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Non è consentito utilizzare il vizio di omesso esame di fatti decisivi per sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio o per censurare elementi che non integrano un fatto storico decisivo omesso.

  • art. 375 c.p.c.

    La causa è stata trattata in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto per la decisione in Cassazione.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    È stata applicata la procedura camerale con possibilità di memoria.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    In caso di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, il deposito della copia autentica della decisione impugnata con la relata di notifica è requisito processuale essenziale: la sua omissione comporta improcedibilità del ricorso se la sentenza risulti notificata e non sia possibile verificare la tempestività dell'impugnazione.
  • Le censure formulate in cassazione devono essere specifiche e autosufficienti: il ricorrente deve indicare con precisione dove e quando le questioni dedotte siano state sollevate nel giudizio di merito e quali atti le documentino.
  • Il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. non può essere utilizzato per ottenere una rivalutazione delle prove; è ammissibile solo se individua un fatto storico decisivo effettivamente omesso dal giudice di merito.
  • In tema di spese processuali, il criterio da applicare è quello della causalità, che individua il soggetto che ha dato causa al processo o all'esito sfavorevole della lite.
  • L'inammissibilità o l'improcedibilità del ricorso comportano la condanna alle spese e la possibile applicazione dell'ulteriore contributo unificato previsto dalla normativa speciale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di liteResponsabilità del custode
RamiProcesso civileResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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