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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46896/2023 del 22/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la conferma in appello della condanna per bancarotta fraudolenta documentale, derivante dall'accertata tenuta di una doppia contabilità di magazzino. Nervi deduceva nullità della sentenza per difetto di contestazione (artt. 521 e 522 c.p.p.) e mancata motivazione sull'assunto che la contabilità parallela fosse inidonea a integrare il reato; sosteneva che la contabilità parallela riguardasse operazioni esistenti e la finalità fosse diversa da quella ascritta nel capo di imputazione. Pugliese contestava la logicità della motivazione e la corretta applicazione dell'art. 216, comma 1, n. 2, legge fallimentare, deducendo che non vi fosse alcun creditore pregiudicato (la FIAT non si era insinuata al passivo) e che la contabilità parallela fosse finalizzata solo a giustificare le spalmature alla casa madre, senza alterare la rappresentazione patrimoniale verso gli organi concorsuali.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato entrambi i ricorsi. Ha ritenuto che non vi sia stata trasformazione radicale del fatto rispetto alla contestazione originaria: gli elementi essenziali (tenuta di una doppia contabilità di magazzino idonea a impedire la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari) coincidono con la sentenza impugnata, per cui non sussiste nullità per difetto di contestazione. Quanto alla motivazione, la Corte ha valutato congrua e priva di vizi manifesti la spiegazione della Corte territoriale circa l'idoneità della contabilità parallela a creare una rappresentazione alternativa che ostacola gli accertamenti fallimentari; ha inoltre affermato che la sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta documentale non richiede l'effettivo pregiudizio del ceto creditorio e non viene esclusa dal fatto che un creditore (FIAT) non si sia insinuato nel passivo.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    Norma richiamata per valutare i motivi di cassazione relativi alla nullità della sentenza per difetto di contestazione; la Corte ha ritenuto infondata la censura perché non vi è stata trasformazione radicale del fatto e l'imputato ha potuto difendersi sull'oggetto dell'imputazione

  • art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

    Richiamata in relazione alla censura per carenza di motivazione; la Corte ha verificato l'esistenza di un apparato argomentativo logico della decisione di merito e ha ritenuto la motivazione adeguata

  • art. 521 e art. 522 cod. proc. pen.

    Norme sulle nullità per difetto di contestazione; la Corte ha applicato la giurisprudenza secondo cui la nullità sussiste solo se vi è una trasformazione essenziale della fattispecie tale da pregiudicare concretamente la difesa

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato per i limiti di estensione del ricorso in cassazione rispetto ai motivi di impugnazione proposti in appello

  • art. 216, comma 1, n. 2), legge fallimentare (I.fall.)

    Invocato dal ricorrente Pugliese in relazione alla lesione dell'interesse protetto (preteso mancato pregiudizio ai creditori); la Corte ha interpretato che l'articolo mira alla trasparenza delle scritture contabili verso gli organi concorsuali e che la mancanza di concreta richiesta di restituzione da parte di un creditore non esclude il reato

Massime di principio

  • La sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta documentale può emergere dalla tenuta di una contabilità parallela quando questa crea una rappresentazione alternativa che ostacola o rende difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e dei rapporti di debito/credito, anche se non è dimostrato un danno concreto al ceto creditorio.
  • La modifica o precisazione dell'originaria ricostruzione fattuale non determina automaticamente la nullità della sentenza: è necessario che la trasformazione sia radicale rispetto agli elementi essenziali dell'imputazione e abbia arrecato un concreto pregiudizio alla possibilità di difesa.
  • Per censurare la motivazione in sede di legittimità occorre dimostrare vizi logici manifesti o l'assenza di un apparato argomentativo; la Corte di Cassazione non riesamina le prove ma verifica la logica e la completezza della motivazione resa dal giudice di merito.
  • Il fatto che un creditore non si sia insinuato nel passivo o non abbia chiesto restituzioni non esclude, di per sé, la rilevanza penale di alterazioni contabili: il bene protetto è la corretta ostensione delle scritture agli organi concorsuali.
  • Nel valutare questioni di contestazione formale (artt. 521-522 c.p.p.) la difesa deve dimostrare che la diversa qualificazione dei fatti ha effettivamente impedito l'esercizio del diritto di difesa, non bastando la mera differenza descrittiva tra capo di imputazione e motivazione di condanna.

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