Sentenza n. 15968/2026 - Roma, Sezione 3Q
per l'annullamento, - della determinazione della Regione Lazio – Direzione salute e integrazione sociosanitaria – Area remunerazione, budget e contratti n. G14656 del 26 ottobre 2022, “Definizione del livello massimo di finanziamento per l'anno 2021 delle funzioni assistenziali, ai sensi dell'art. 8-sexies, comma 2, del D.Lgs. 502/92 e s.m.i. per le strutture pubbliche e private accreditate – Anno 2021 – Attuazione della DGR 339 del 8 giugno 2021” con relativi allegati (doc. 2), Regione Lazio prot. registro ufficiale.U.1067768 del 27 ottobre 2022, pubblicata sul BURL del 10 novembre 2022; e, per quanto occorrer possa, - della nota della Regione Lazio – Direzione regionale salute e integrazione sociosanitaria – Area remunerazione, budget e contratti prot. 888861 del 16 settembre 2022, avente a oggetto “Comunicazione di avvio del procedimento, ex art. 7 L. 241/90 e s.m.i., per la definizione dei livelli massimi di finanziamento delle funzioni assistenziali ai sensi dell'art. 8-sexies, comma 2, del D.Lgs n. 502/1992 e s.m.i., per strutture pubbliche e private accreditate - anno 2021” trasmessa a mezzo pec il 16 settembre 2022 (doc. 3); - della deliberazione della Regione Lazio - Atti della Giunta Regionale e degli Assessori dell'8 giugno 2021, n. 339 “Definizione dei livelli massimi di finanziamento 2021 per l'assistenza sanitaria e sociosanitaria e disciplina delle relative regole di finanziamento, remunerazione e contrattualizzazione delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie” (doc. 4); - della determinazione della Regione Lazio – Direzione salute e integrazione sociosanitaria – Area remunerazione, budget e contratti n. G00083 del 10 gennaio 2022, “Definizione a consuntivo del livello massimo di finanziamento per l'anno 2020 delle funzioni assistenziali-ospedaliere di Emergenza ed Urgenza e delle attività connesse alla Terapia Intensiva, alla Terapia Intensiva Neonatale e alle Unità Coronariche da privato accreditato, ai sensi dell'art. 8-sexies, comma 2, del D. Lgs. n. 502/1992, in attuazione di quanto previsto dalla DGR 498/2019 e dalla DGR 689/2020 e s.m.i.” con relativi allegati (doc. 5); - della determinazione della Regione Lazio, Direzione salute e integrazione sociosanitaria del 1° luglio 2022, n. G08567, con oggetto “Determinazione G00083 del 10 gennaio 2022: Definizione a consuntivo del livello massimo del finanziamento per l'anno 2020 delle funzioni assistenziali-ospedaliere di Emergenza ed Urgenza e delle attività connesse alla Terapia Intensiva, alla Terapia Intensiva Neonatale e alle Unità Coronariche da privato accreditato, ai sensi dell'art. 8-sexies, comma 2, del D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i., in attuazione di quanto previsto dalla DGR 498/2019 e dalla DGR 689/2020 e s.m.i. RETTIFICA ALLEGATO 2B: Quota finalizzata al finanziamento dei maggiori costi per le attività con rilevanti costi d'attesa connesse alla terapia intensiva, alla terapia intensiva neonatale e delle unità coronariche – consuntivo 2020 – Strutture private accreditate” (doc. 6); - della determinazione della Regione Lazio – Direzione salute e integrazione sociosanitaria – Area remunerazione, budget e contratti n. G00647 del 25 gennaio 2022, “DGR 689/2020 e s.m.i.: Definizione del valore della produzione riconoscibile spettante alle Case di Cura Private Accreditate, agli Ospedali Classificati, agli IRCSS privati e ai Policlinici Universitari non Statali per le prestazioni di assistenza ospedaliera ordinaria e per la gestione dell'emergenza COVID-19, delle funzioni assistenziali-ospedaliere ex art. 8-sexies del D. Lgs. n. 502/92 e s.m.i., delle funzioni COVID ex art. 7, comma 4, lettera d) dell'Accordo Integrativo COVID, delle funzioni di didattica e ricerca e della distribuzione diretta dei farmaci File F - Accordo integrativo COVID: Definizione del valore della produzione riconoscibile spettante alle Case di cura autorizzate per le prestazioni ospedaliere rese per la gestione dell'emergenza COVID e delle funzioni assistenziali ex art. 7, comma 4, lettera d) dell'Accordo integrativo COVID Anno 2020” con relativi allegati (doc. 7); - della determinazione della Regione Lazio - Direzione salute ed integrazione sociosanitaria - Atti dirigenziali di Gestione del 27 novembre 2020, n. G14302 “Definizione dei livelli massimi di finanziamento per le strutture private accreditate erogatrici di prestazioni di assistenza ospedaliera per acuti, F.R.A.C., riabilitazione post-acuzie e lungodegenza medica, con onere a carico del servizio sanitario regionale, nonché definizione del finanziamento delle funzioni assistenziali ospedaliere ai sensi dell'art. 8-sexies, comma 2, del D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. per strutture pubbliche e private accreditate – Anno 2020 – in attuazione di quanto previsto nel Piano di riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del Servizio Sanitario Regionale 2019-2021 e dalle Delibere di Giunta n. 661 del 29 settembre e n. 689 del 6 ottobre 2020” con relativi allegati (doc. 8); - della deliberazione della Regione Lazio - Atti della Giunta Regionale e degli Assessori del 6 ottobre 2020, n. 689 “Definizione dei livelli massimi di finanziamento 2020 per l'assistenza sanitaria e disciplina delle regole di erogazione, remunerazione e contrattualizzazione delle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie, incluse quelle erogate nell'ambito della gestione dell'emergenza sanitaria da Covid-19. Approvazione Addendum al Contratto di budget ex DCA n. U00243 del 25/06/2019. Approvazione dello schema di Accordo/Contratto integrativo ex art. 8 quinquies D. Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii. e D.L. n. 18/2020 per le strutture private che hanno partecipato alla gestione dell'emergenza Covid-19. Contrattualizzazione delle strutture interessate dal percorso di riconversione” con relativi allegati (doc. 9); - della deliberazione della Regione Lazio - Atti della Giunta Regionale e degli Assessori del 29 settembre 2020, n. 661 “Attuazione delle azioni previste nel Piano di rientro denominato Piano di riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del Servizio Sanitario Regionale 2019-2021 adottato con il DCA n. 81 del 25 giugno 2020 e recepito con la DGR n. 406 del 26 giugno 2020” (doc. 10); - della deliberazione della Giunta Regionale della Regione Lazio n. 769 del 16 novembre 2021 “Rettifica della DGR 689 del 6 ottobre 2020 e s.m.i., relativamente al livello massimo di finanziamento per l'assistenza ospedaliera dell'anno 2020, per i maggiori costi connessi alle attività di cui all'art. 8-sexies, c. 2, D.Lgs 502/1992 e s.m.i. (funzioni assistenziali)” (doc. 11); - nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali a quelli impugnati.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha preso atto della rinuncia, ritenendo integrati i presupposti previsti dall'art. 84, commi 1 e 3, c.p.a. La controparte non ha manifestato interesse alla prosecuzione del giudizio; pertanto, ai sensi dell'art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a., il ricorso è stato dichiarato estinto. Le spese sono state compensate per giusti motivi, in considerazione delle circostanze complessive e della peculiarità della fattispecie.
Atto impugnato: Determinazione regionale del 26 ottobre 2022 che ha definito il livello massimo di finanziamento per il 2021, compreso l'importo spettante alla struttura per le terapie intensive ordinarie non COVID
Esito
La controversia
La struttura privata accreditata ha impugnato la determinazione regionale del 26 ottobre 2022 relativa alla definizione dei livelli massimi di finanziamento per le funzioni assistenziali del 2021, con particolare riferimento alla remunerazione delle terapie intensive ordinarie non COVID, nonché gli atti presupposti, connessi e conseguenziali indicati in ricorso. Il 31 agosto 2026 la ricorrente ha depositato una rinuncia rituale al ricorso, notificandola nello stesso giorno alle altre parti e chiedendo la compensazione delle spese.
Norme richiamate
art. 84 c.p.a.
Atteso che risultano integrati i presupposti di cui all’art. 84, commi 1 e 3, c.p.a., al Collegio non resta che prendere atto della rinuncia al ricorso, così dichiarando l’estinzione dell’odierno giudizio ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.
La rinuncia rituale determina l'estinzione quando ricorrono i presupposti stabiliti dall'art. 84 c.p.a.; se la controparte non manifesta interesse alla prosecuzione, il giudizio può essere definito per estinzione.
art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.
Atteso che risultano integrati i presupposti di cui all’art. 84, commi 1 e 3, c.p.a., al Collegio non resta che prendere atto della rinuncia al ricorso, così dichiarando l’estinzione dell’odierno giudizio ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.
La rinuncia al ricorso, in presenza dei presupposti previsti dall'art. 84 c.p.a., comporta la dichiarazione di estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.
Massime di principio
- La rinuncia rituale al ricorso, quando ne ricorrono i presupposti e nessuna controparte manifesta interesse alla prosecuzione del processo, comporta la dichiarazione di estinzione del giudizio.
Come è indicizzato
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