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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22163/2022 del 13/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (professionista)

La controversia

Un difensore proponeva ricorso avverso l'ordinanza del tribunale che, in sede di opposizione ex art. 170 D.P.R. 115/2002, aveva respinto la domanda di liquidazione del compenso maturato per l'assistenza prestata a una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Il rigetto era stato fondato sul fatto che l'istanza di liquidazione fosse stata presentata dopo la definizione del giudizio. Con l'unico motivo il ricorrente denunciava violazione dell'art. 83, comma 3, D.P.R. 115/2002, sostenendo che tale norma non introduce alcuna decadenza e ha soltanto funzione acceleratoria, sicché non impedisce al difensore di chiedere la liquidazione anche successivamente alla chiusura della causa.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il motivo, ribadendo che il terzo comma dell'art. 83 D.P.R. 115/2002 impone al giudice di provvedere contestualmente alla definizione della fase processuale ma non prevede alcuna decadenza a carico del difensore né un onere di immediata segnalazione dell'ammissione al patrocinio a pena di perdita del compenso. Ha precisato che la mancata comunicazione del provvedimento di ammissione non incide sui poteri officiosi del giudice, il quale può comunque verificare la permanenza dei presupposti per il beneficio e acquisire d'ufficio gli atti rilevanti. È stato inoltre escluso che l'eventuale omissione nella regolazione delle spese possa precludere la liquidazione del compenso, potendo essere rimediata con gli ordinari strumenti processuali. La sentenza/ordinanza impugnata è stata quindi cassata con rinvio al Tribunale di Cosenza in diversa composizione anche per le spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 170 D.P.R. 115/2002

    norma utilizzata come base del procedimento di opposizione avverso il provvedimento di liquidazione/rigetto del compenso nel patrocinio a spese dello Stato.

  • art. 83, comma 3, D.P.R. 115/2002

    ha funzione sollecitatoria e organizza il momento della liquidazione, ma non introduce alcun adempimento a pena di decadenza né preclude la richiesta presentata dopo la definizione del giudizio.

  • art. 126 D.P.R. 115/2002

    pone un obbligo in capo al Consiglio dell'Ordine circa l'inoltro del provvedimento di ammissione o di rigetto, la cui inosservanza non può essere addossata al difensore o all'interessato.

  • art. 380 bis c.p.c.

    richiamato per la definizione camerale del ricorso in sede di legittimità.

  • art. 375, comma 1, n. 5 c.p.c.

    richiamato quale base per la trattazione camerale.

  • art. 287 c.p.c.

    indicato come rimedio per correggere l'eventuale omissione nella regolazione delle spese in favore dell'erario.

  • art. 15, ultimo comma, D.lgs. 150/2011

    impone al giudice della liquidazione di acquisire d'ufficio gli atti rilevanti ai fini della decisione.

Massime di principio

  • Nel patrocinio a spese dello Stato, l'art. 83, comma 3, D.P.R. 115/2002 non stabilisce una decadenza per il difensore che presenti l'istanza di liquidazione dopo la chiusura della fase o dopo la pubblicazione della decisione.
  • La previsione della contestualità della liquidazione rispetto alla definizione del processo ha natura ordinatoria e acceleratoria, ma non esclude il diritto al compenso né impedisce la liquidazione in un momento successivo.
  • L'eventuale mancata comunicazione al giudice del provvedimento di ammissione al patrocinio non può essere posta a carico del difensore come causa di perdita del compenso, quando l'obbligo di trasmissione grava su altri soggetti.
  • Il giudice investito dell'istanza di liquidazione conserva poteri officiosi di verifica dei presupposti del beneficio e può acquisire d'ufficio la documentazione necessaria, senza che ciò incida sulla proponibilità tardiva della domanda.
  • Un'eventuale errata regolazione delle spese di lite nei confronti dell'erario non elimina il diritto del difensore al compenso, potendo essere corretta con gli ordinari rimedi processuali.

Come è indicizzato

MaterieSpese di lite
RamiProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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