Cassazione Penale, Sentenza n. 30804/2022 del 09/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza che aveva confermato la condanna per guida in stato di ebbrezza (art.186, comma 2 lett.c) C.d.S.) aggravata ai sensi del comma 2-bis per aver provocato un sinistro. Il ricorrente ha contestato: (1) l'assenza della "verifica primitiva" e altre irregolarità tecniche dell'etilometro (ritardi/saltuarietà delle verifiche periodiche, dicitura "volume insufficiente", incoerenza tra valori molto elevati e apparente lucidità); (2) la necessità di riqualificare il fatto come illecito amministrativo (art.186, comma 2 lett.a) C.d.S.) in mancanza di prova strumentale idonea; (3) l'erronea applicazione dell'aggravante di cui al comma 2-bis per assenza del nesso di strumentalità/occasionalità tra stato di ebbrezza e sinistro, dato che il veicolo antagonista aveva oltrepassato lo stop.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo e secondo motivo ha ritenuto che il ricorrente non abbia assolto l'onere probatorio richiesto per dimostrare vizi dello strumento: la omologazione e le revisioni periodiche dell'etilometro e l'assenza di elementi concreti di malfunzionamento rendono attendibili i valori; la dicitura "volume insufficiente" non invalida la misurazione se lo strumento non ha segnalato errore e ha fornito un risultato coerente. Gli elementi sintomatici riscontrati dai verbalizzanti e il precursore confermano l'alterazione. Sul terzo motivo la Corte ha ritenuto provato il nesso di strumentalità-occasionalità: pur sussistendo una colpa anche del veicolo antagonista, il GALLAN non ha adottato alcuna manovra per evitare la collisione, desumendosi una ridotta capacità di reazione dovuta all'ebbrezza. Il ricorso è rigettato e il ricorrente condannato alle spese.
Norme richiamate
Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n.285 (Codice della Strada), art.186
comma 2 lett.c) e comma 2-bis
Art.186 comma 2 lett.c) sanziona la guida in stato di ebbrezza con valori elevati; il comma 2-bis prevede l'aggravante se l'ebbrezza ha contribuito a provocare un incidente. La Corte ha ritenuto applicabile l'aggravante quando sussiste un nesso di strumentalità/occasionalità fra lo stato di ebbrezza e l'incidente.
Regolamento di esecuzione del Codice della Strada, art.379
La verifica preventiva (comma 7) e le verifiche periodiche (comma 8) sono condizioni per l'omologazione e l'uso dell'etilometro; l'omologazione e le revisioni periodiche svolgono funzione di garanzia della affidabilità dello strumento, salvo prova contraria fornita dalla difesa.
Codice Penale
Richiamati in relazione ai profili di responsabilità e di concorso di cause nella determinazione dell'evento e nella valutazione dell'aggravante; la Corte ha ritenuto che non sussistano elementi per escludere il nesso causale richiesto.
D.M. 22 maggio 1990 n.196 (allegato)
Richiamato sul funzionamento tecnico degli strumenti di misura: se lo strumento non segnala un errore inequivocabile la misurazione deve ritenersi correttamente effettuata anche se compare un messaggio di servizio relativo a espirazione di volume ridotto.
Massime di principio
- La mera contestazione generica del buon funzionamento dell'etilometro non è sufficiente: chi impugna l'accertamento strumentale deve allegare e dimostrare vizi concreti (malfunzionamento, assenza o inattualità delle verifiche) per incidere sulla valutazione probatoria.
- L'omologazione e le revisioni periodiche dello strumento costituiscono presunzione di affidabilità; spetta alla difesa fornire la prova contraria.
- La comparsa della dicitura "volume insufficiente" non invalida automaticamente il risultato: se lo strumento non segnala errore e produce dato coerente, la misurazione è utilizzabile.
- Gli indici sintomatici rilevati dai verbalizzanti e l'esito del precursore possono integrare e corroborare l'esito dell'alcoltest, contribuendo a formare la prova dello stato di ebbrezza.
- L'aggravante per aver provocato un sinistro (art.186 comma 2-bis) richiede il nesso di strumentalità/occasionalità tra ebbrezza e incidente; è sufficiente dimostrare che l'alterazione ha inciso sulla capacità di reazione/controllo al punto da concorrere alla causazione dell'evento.
- In casi simili la strategia difensiva efficace deve puntare a produrre elementi tecnici o peritali che attestino specifici vizi dello strumento o l'assenza delle verifiche prescritte, oppure provare che l'incidente è stato del tutto imprevedibile e non collegabile allo stato del conducente.
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