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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30804/2022 del 09/08/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza che aveva confermato la condanna per guida in stato di ebbrezza (art.186, comma 2 lett.c) C.d.S.) aggravata ai sensi del comma 2-bis per aver provocato un sinistro. Il ricorrente ha contestato: (1) l'assenza della "verifica primitiva" e altre irregolarità tecniche dell'etilometro (ritardi/saltuarietà delle verifiche periodiche, dicitura "volume insufficiente", incoerenza tra valori molto elevati e apparente lucidità); (2) la necessità di riqualificare il fatto come illecito amministrativo (art.186, comma 2 lett.a) C.d.S.) in mancanza di prova strumentale idonea; (3) l'erronea applicazione dell'aggravante di cui al comma 2-bis per assenza del nesso di strumentalità/occasionalità tra stato di ebbrezza e sinistro, dato che il veicolo antagonista aveva oltrepassato lo stop.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo e secondo motivo ha ritenuto che il ricorrente non abbia assolto l'onere probatorio richiesto per dimostrare vizi dello strumento: la omologazione e le revisioni periodiche dell'etilometro e l'assenza di elementi concreti di malfunzionamento rendono attendibili i valori; la dicitura "volume insufficiente" non invalida la misurazione se lo strumento non ha segnalato errore e ha fornito un risultato coerente. Gli elementi sintomatici riscontrati dai verbalizzanti e il precursore confermano l'alterazione. Sul terzo motivo la Corte ha ritenuto provato il nesso di strumentalità-occasionalità: pur sussistendo una colpa anche del veicolo antagonista, il GALLAN non ha adottato alcuna manovra per evitare la collisione, desumendosi una ridotta capacità di reazione dovuta all'ebbrezza. Il ricorso è rigettato e il ricorrente condannato alle spese.

Norme richiamate

  • Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n.285 (Codice della Strada), art.186

    comma 2 lett.c) e comma 2-bis

    Art.186 comma 2 lett.c) sanziona la guida in stato di ebbrezza con valori elevati; il comma 2-bis prevede l'aggravante se l'ebbrezza ha contribuito a provocare un incidente. La Corte ha ritenuto applicabile l'aggravante quando sussiste un nesso di strumentalità/occasionalità fra lo stato di ebbrezza e l'incidente.

  • Regolamento di esecuzione del Codice della Strada, art.379

    La verifica preventiva (comma 7) e le verifiche periodiche (comma 8) sono condizioni per l'omologazione e l'uso dell'etilometro; l'omologazione e le revisioni periodiche svolgono funzione di garanzia della affidabilità dello strumento, salvo prova contraria fornita dalla difesa.

  • Codice Penale

    Richiamati in relazione ai profili di responsabilità e di concorso di cause nella determinazione dell'evento e nella valutazione dell'aggravante; la Corte ha ritenuto che non sussistano elementi per escludere il nesso causale richiesto.

  • D.M. 22 maggio 1990 n.196 (allegato)

    Richiamato sul funzionamento tecnico degli strumenti di misura: se lo strumento non segnala un errore inequivocabile la misurazione deve ritenersi correttamente effettuata anche se compare un messaggio di servizio relativo a espirazione di volume ridotto.

Massime di principio

  • La mera contestazione generica del buon funzionamento dell'etilometro non è sufficiente: chi impugna l'accertamento strumentale deve allegare e dimostrare vizi concreti (malfunzionamento, assenza o inattualità delle verifiche) per incidere sulla valutazione probatoria.
  • L'omologazione e le revisioni periodiche dello strumento costituiscono presunzione di affidabilità; spetta alla difesa fornire la prova contraria.
  • La comparsa della dicitura "volume insufficiente" non invalida automaticamente il risultato: se lo strumento non segnala errore e produce dato coerente, la misurazione è utilizzabile.
  • Gli indici sintomatici rilevati dai verbalizzanti e l'esito del precursore possono integrare e corroborare l'esito dell'alcoltest, contribuendo a formare la prova dello stato di ebbrezza.
  • L'aggravante per aver provocato un sinistro (art.186 comma 2-bis) richiede il nesso di strumentalità/occasionalità tra ebbrezza e incidente; è sufficiente dimostrare che l'alterazione ha inciso sulla capacità di reazione/controllo al punto da concorrere alla causazione dell'evento.
  • In casi simili la strategia difensiva efficace deve puntare a produrre elementi tecnici o peritali che attestino specifici vizi dello strumento o l'assenza delle verifiche prescritte, oppure provare che l'incidente è stato del tutto imprevedibile e non collegabile allo stato del conducente.

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