Cassazione Penale, Sentenza n. 51632/2023 del 29/12/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente ha chiesto la revoca dell'ordine di demolizione emesso dalla Procura generale (25/06/2016) per l'immobile acquistato da Pietro Nastasi, sostenendo tra l'altro: 1) effetto preclusivo del giudicato amministrativo dopo pronunce favorevoli al condono (TAR e CGARS); 2) applicabilità della disciplina regionale che consentirebbe la sanatoria anche in aree con vincoli relativi; 3) errata interpretazione e disapplicazione della normativa nazionale (art. 32 comma 27 della legge n. 326/2003) da parte del giudice dell'esecuzione; 4) che l'ordine di demolizione costituisce pena e sarebbe quindi soggetto a prescrizione quinquennale (art. 173 c.p. e CEDU); 5) che l'estinzione per prescrizione di talune fattispecie impedirebbe l'esecuzione dell'ordine; 6) che l'autorizzazione paesaggistica rilasciata successivamente alla condanna è idonea a revocare l'ordine di demolizione
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha confermato che: il permesso in sanatoria rilasciato dal Comune nel 2018 era illegittimo alla luce del richiamo della Regione Sicilia (l'art. 24 della legge regionale n. 15/2004) all'art. 32 della legge n. 326/2003, il quale, e' stato interpretato dalla Corte come limitativo anche nei confronti dei vincoli relativi (lett. d) del comma 27) ricevuti dalla normativa regionale; la giurisdizione penale (giudice dell'esecuzione) ha il potere di verificare incidentalmente la legittimità del titolo in sanatoria senza che ciò costituisca illegittima disapplicazione dell'atto amministrativo; la sentenza della Corte costituzionale n. 252/2022 rafforza l'impostazione secondo cui la disciplina nazionale del 2003, recepita dalla regione, impedisce la sanatoria nelle aree vincolate come nel caso di specie; l'ordine di demolizione ha natura ripristinatoria/amministrativa e non costituisce pena soggetta a prescrizione penale, per cui l'eccezione di prescrizione non è rilevante; infine, sebbene una contravvenzione sia stata estinta per prescrizione, la condanna per il reato principale (costruzione senza titolo) è stata confermata nei confronti di Pietro Nastasi e di conseguenza è legittimo mantenere l'ordine di demolizione. Conseguenza pratica: rigetto del ricorso e condanna della ricorrente alle spese
Norme richiamate
art. 32 comma 27 lett. d) della legge n. 326 del 2003
La Corte ha ritenuto che il comma 27 lett. d) ponga un divieto ostativo alla sanatoria per opere realizzate in aree soggette a vincoli (idrogeologici, paesaggistici, parchi e aree protette) anche quando detti vincoli siano di natura relativa, impedendo la concessione in sanatoria per nuove costruzioni in tali aree
art. 24 della legge regionale Sicilia n. 15 del 2004
Interpretata come richiamo integrale dell'art. 32 del d.l. n. 269/2003 (l. n. 326/2003), ossia non solo in relazione alle forme e termini ma anche ai limiti alla sanatoria previsti dalla normativa nazionale
legge regionale n. 37 del 1985 (art. 23 comma 11)
La difesa invocava la disciplina del primo condono che ammetteva la sanatoria in presenza di vincoli relativi; la Corte ha ritenuto tuttavia che tale disciplina non possa prevalere sulla normativa statale successiva (condono 2003) recepita dalla legge regionale 15/2004
legge 20 marzo 1865 n. 2248 (art. 3 e 4)
Richiamata dalla ricorrente in relazione al divieto di 'disapplicazione' dell'atto amministrativo; la Corte ha ribadito la possibilità per il giudice penale di verificare incidentalmente la legittimità del titolo in concreto senza violare i principi invocati
art. 173 cod. pen.
La Corte ha escluso che l'ordine di demolizione costituisca sanzione penale soggetta alla prescrizione di cui all'art. 173 c.p., qualificandolo invece come obbligo ripristinatorio di natura reale/amministrativa
Sez. 3, n. 252/2022 Corte Costituzionale (sentenza n. 252 del 22/11/2022)
La disposizione impugnata... ha carattere innovativo perché - consentendo, con efficacia retroattiva, la sanatoria delle opere realizzate nelle aree soggette a vincoli di inedificabilità relativa - è in evidente contrasto con quanto stabilito dalla disposizione che intende interpretare...
La Consulta ha ritenuto illegittima la norma regionale che mirava ad ampliare retroattivamente la sanatoria nelle aree con vincoli relativi rispetto ai limiti fissati dal richiamo alla normativa nazionale
d.P.R. n. 380 del 2001 (art. 31 comma 9; art. 44 lett. c)
Riferimenti normativi relativi alla disciplina degli abusi edilizi e al perimetro dei reati edilizi; la Corte ha confermato che la demolizione prevista in esecuzione di condanna per costruzione senza titolo è correttamente mantenuta quando la condanna per il reato principale resiste
d.lgs. n. 42 del 2004 (art. 146 e art. 181 comma 1 quater)
La ricorrente sosteneva che l'autorizzazione paesaggistica successiva potesse revocare l'ordine di demolizione; la Corte ha ritenuto tale argomentazione infondata nel contesto della ricostruzione normativa complessiva e della verifica penale della legittimità del titolo
Massime di principio
- Se la normativa nazionale di sanatoria (legge n. 326/2003, art. 32 comma 27 lett. d) ") vieta la sanatoria per opere in aree vincolate, il rilascio successivo di un permesso in sanatoria da parte dell’amministrazione può essere ritenuto illegittimo e non impedisce l'esecuzione di un ordine di demolizione derivante da condanna penale
- Il giudice penale ha il potere-dovere di verificare incidentalmente la legittimità del titolo edilizio e la conformità delle opere agli strumenti urbanistici nell'ambito del procedimento esecutivo, senza che ciò costituisca inammissibile disapplicazione dell'atto amministrativo
- La Corte costituzionale può incidere sul bilanciamento tra normativa regionale e nazionale: una norma regionale che interpreti o modifichi retroattivamente i limiti posti dalla legge statale sulla sanatoria può essere dichiarata incostituzionale
- L'ordine di demolizione emesso in esecuzione di condanna penale ha natura ripristinatoria/amministrativa e non ha la natura di pena soggetta a prescrizione penale; dunque il decorso dei termini di prescrizione penale non determina automaticamente l'inefficacia dell'ordine
- L'estinzione per prescrizione di alcune fattispecie processuali non annulla automaticamente le conseguenze esecutive (es. ordine di demolizione) se rimangono accertamenti di responsabilità o condanne per il reato principale
- Un'autorizzazione paesaggistica rilasciata successivamente non garantisce automaticamente la sanatoria o la revoca dell'ordine di demolizione quando la normativa vigente e le valutazioni giudiziarie indicano l'illegittimità del titolo
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