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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32122/2026 del 27/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

Il ricorrente era sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. Il Tribunale del riesame, adito ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., aveva confermato la misura. Il difensore ha proposto un unico motivo di ricorso per violazione di legge, deducendo il mancato rispetto del termine perentorio di dieci giorni previsto dall'art. 309, commi 9 e 10, cod. proc. pen. Gli atti erano stati trasmessi al Tribunale del riesame il 20 aprile 2026; l'udienza camerale si era svolta il 27 aprile 2026, mentre l'ordinanza completa di motivazione era stata depositata il 2 maggio 2026. Il ricorrente ha sostenuto che, non essendo stato depositato almeno il dispositivo entro il 30 aprile 2026, la misura cautelare aveva perso efficacia.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Esaminando direttamente gli atti, consentito dalla deduzione di un error in procedendo, ha accertato che il termine di dieci giorni decorreva dal 20 aprile 2026, senza computare il dies a quo, e scadeva il 30 aprile 2026. Entro tale data il Tribunale del riesame non aveva depositato neppure il dispositivo dell'ordinanza, mentre il deposito dell'ordinanza motivata era avvenuto il 2 maggio 2026. La tardività ha determinato la perdita di efficacia della misura cautelare. La Corte ha quindi dichiarato inefficace l'ordinanza di custodia cautelare del 16 aprile 2026 e disposto l'immediata scarcerazione del ricorrente, salvo che fosse detenuto per altra causa, ordinando gli adempimenti di cui all'art. 626 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 337 c.p.

    Norma incriminatrice contestata nel procedimento cautelare per il reato di resistenza a pubblico ufficiale.

  • art. 309 c.p.p.

    Impone al Tribunale del riesame il rispetto del termine perentorio per la decisione e prevede la perdita di efficacia della misura cautelare in caso di inosservanza.

  • art. 172 c.p.p.

    Stabilisce il principio generale secondo cui nel computo del termine non si calcola il giorno iniziale, cosiddetto dies a quo.

  • art. 606 c.p.p.

    Consente di ricorrere per cassazione per inosservanza o erronea applicazione delle norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza.

  • art. 626 c.p.p.

    Prevede gli adempimenti della cancelleria conseguenti alla decisione della Corte di cassazione, inclusa la comunicazione al Procuratore generale.

Massime di principio

  • Nel procedimento di riesame delle misure cautelari personali, il termine di dieci giorni per la decisione decorre dalla ricezione degli atti senza computare il dies a quo e scade al termine del decimo giorno successivo.
  • Per evitare la perdita di efficacia della misura cautelare è sufficiente che, entro il termine previsto dall'art. 309, comma 10, c.p.p., sia depositato almeno il dispositivo dell'ordinanza; il deposito successivo dell'ordinanza completa di motivazione non sana la tardività.
  • La mancata dichiarazione, anche d'ufficio, della sopravvenuta perdita di efficacia della misura cautelare da parte del giudice del riesame costituisce un vizio della decisione, deducibile esclusivamente mediante ricorso per cassazione nell'ambito del procedimento de libertate.
  • Nel giudizio di cassazione, quando viene dedotto un error in procedendo, la Corte può esaminare direttamente gli atti processuali necessari per verificare il rispetto del termine e accertare la perdita di efficacia della misura cautelare.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCustodia cautelare
RamiProcesso penaleMisure cautelari
SottomaterieCarcere

Testo integrale

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