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Sentenza

Sentenza n. 917/2026 - Bologna, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600622

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio, con contestazione anche della comunicazione dei motivi ostativi asseritamente restituita per compiuta giacenza

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (questura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, immatricolato nell’anno accademico 2019/2020 al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza presso l’Università di Bologna, aveva chiesto il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio. La Questura ha respinto l’istanza rilevando che egli non aveva superato il numero minimo di verifiche di profitto: nessun esame nell’anno accademico 2023/2024 e un solo esame nell’anno accademico 2024/2025. Il primo motivo ha dedotto l’irregolarità del procedimento e la violazione della partecipazione procedimentale, poiché il preavviso di rigetto sarebbe tornato al mittente per compiuta giacenza, impedendo al ricorrente di conoscere effettivamente i motivi ostativi e di presentare osservazioni e documenti. Il ricorrente ha sostenuto che avrebbe potuto giustificare il rallentamento degli studi con la difficoltà degli esami e l’impegno nella tesi, produrre lettere di encomio dei docenti e dimostrare la disponibilità di un alloggio e di una copertura sanitaria. Il secondo motivo ha denunciato un’interpretazione formalistica della disciplina, nonché violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, per non avere l’Amministrazione considerato l’impegno e la serietà dello studente, la complessità degli esami, l’attività di approfondimento per la tesi, la stabilità del soggiorno, il contratto di locazione e la polizza sanitaria.

La decisione

Il TAR ha definito il giudizio con sentenza in forma semplificata e ha respinto il ricorso. Ha applicato l’art. 46, comma 4, d.P.R. n. 394/1999, secondo cui il rinnovo del permesso per studio richiede, dopo il primo anno, almeno due verifiche di profitto, salvo gravi motivi di salute o di forza maggiore debitamente documentati; il ricorrente non ha allegato né documentato circostanze riconducibili a tali eccezioni, poiché le difficoltà nella preparazione degli esami non sono state ritenute sufficienti. Il giudice ha inoltre escluso che potesse operare l’art. 5, comma 5, TUI, rilevando che il permesso per studio costituisce una fattispecie con presupposti puntuali e vincolanti e con eccezioni limitate. Il motivo relativo al preavviso di rigetto è stato respinto sia perché l’Amministrazione aveva dichiarato l’avvenuta comunicazione dei motivi ostativi e la restituzione della missiva per compiuta giacenza, senza una puntuale contestazione del ricorrente, sia perché, anche ipotizzando l’omissione della comunicazione, l’art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990 avrebbe comunque impedito l’annullamento dell’atto: trattandosi di potere sostanzialmente vincolato e mancando i presupposti per un rinnovo, il provvedimento non avrebbe potuto avere contenuto diverso. Le spese sono state integralmente compensate per la particolarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 46, comma 4, d.P.R. n. 394/1999

    I visti e i permessi di soggiorno per motivi di studio sono rinnovati agli studenti che nel primo anno di corso abbiano superato una verifica di profitto e negli anni successivi almeno due verifiche. Per gravi motivi di salute o di forza maggiore, debitamente documentati, il permesso di soggiorno può essere rinnovato anche allo studente che abbia superato una sola verifica di profitto, fermo restando il numero complessivo di rinnovi.

    Il rinnovo del permesso per motivi di studio richiede, negli anni successivi al primo, il superamento di almeno due verifiche di profitto; la deroga per una sola verifica opera esclusivamente in presenza di gravi motivi di salute o di forza maggiore debitamente documentati. Le difficoltà nella preparazione degli esami non sono sufficienti, di per sé, a integrare l’eccezione.

  • art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998

    Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato, quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l’ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato, fatto salvo quanto previsto dall’art. 22, comma 9, e sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili.

    La disposizione non consente di superare i presupposti specifici e vincolanti previsti per il rinnovo del permesso per motivi di studio quando non siano dimostrate le eccezioni contemplate dalla disciplina speciale.

  • art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990

    Il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.

    La regola sui vizi formali non invalidanti è applicabile anche all’omessa o irregolare comunicazione dei motivi ostativi quando il potere esercitato è sostanzialmente vincolato e, alla luce dell’assenza dei presupposti sostanziali, l’Amministrazione non avrebbe potuto adottare una decisione diversa.

  • art. 60 c.p.a.

    Sussistendo i relativi presupposti e sentite le parti, la controversia è stata definita con sentenza in forma semplificata.

Massime di principio

  • Il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio, negli anni successivi al primo, presuppone il superamento di almeno due verifiche di profitto; la deroga per il superamento di una sola verifica richiede la prova documentale di gravi motivi di salute o di forza maggiore.
  • Le difficoltà personali o accademiche nella preparazione degli esami, non accompagnate dalla dimostrazione di gravi motivi di salute o di forza maggiore debitamente documentati, non integrano l’eccezione che consente il rinnovo del permesso di soggiorno per studio in presenza di una sola verifica di profitto.
  • Quando la disciplina del rinnovo del permesso per motivi di studio stabilisce presupposti puntuali e vincolanti, la valutazione dell’impegno dello studente, della complessità degli esami, dell’attività di tesi o della disponibilità di alloggio e assicurazione non può sostituire la prova dei requisiti di profitto richiesti.
  • L’omessa o irregolare comunicazione dei motivi ostativi non determina l’annullamento del diniego se l’Amministrazione dimostra che, in ragione della natura sostanzialmente vincolata del potere e dell’assenza dei requisiti necessari, il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoPartecipazione al procedimentoInvalidità del provvedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
SottomaterieLegami familiari e radicamento
IstitutiVizi formali non invalidantiPartecipazione procedimentaleProporzionalità e ragionevolezzaDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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