Cassazione Penale, Sentenza n. 19571/2024 del 16/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Abbondante, concessionario di una ricevitoria del gioco del lotto, è stato accusato di peculato (art. 314 c.p.) per non aver versato all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli proventi della raccolta pari a euro 16.296,38 relativi alle settimane contabili dal 28/11/2018 al 18/12/2018. In Cassazione ha dedotto: (1) violazione di norme penali perché, secondo la giurisprudenza, il reato per ritardato versamento si perfeziona solo dopo una formale ingiunzione e un'ulteriore inottemperanza, contestando l'affermazione della Corte d'appello circa l'esistenza e l'efficacia delle raccomandate di intimazione; ha inoltre sostenuto che potesse configurarsi la fattispecie meno grave prevista dall'art. 8 L. 19/04/1990, n.85 o il peculato d'uso (art. 314, comma 2 c.p.); (2) vizio di motivazione sulla pena e mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 6 c.p., poiché il fideiussore avrebbe risarcito l'amministrazione e il ricorrente avrebbe poi rimborsato la compagnia assicurativa, oltre a contestare il calcolo della riduzione per continuazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo e infondato il secondo. Sul merito: ha confermato che, nel caso esaminato, non si è trattato di un mero ritardo ma di mancata restituzione delle somme, rilevando che il pagamento è avvenuto oltre un anno dopo ad opera del fideiussore (terzo), sicché ciò non esclude la sussistenza del peculato; il peculato d'uso non è applicabile al denaro (riguarda soltanto cose infungibili); la mancata produzione delle ricevute delle raccomandate è questione di prova di merito non rivedibile in Cassazione; l'attenuante di cui all'art. 62, n.6 c.p. non è stata riconosciuta correttamente perché la giurisprudenza esclude che il risarcimento effettuato da assicurazione o terzo integri l'attenuante salvo che il ricorrente abbia rimborsato il terzo prima dell'inizio del dibattimento (circostanza non provata); il calcolo della pena dopo esclusione della continuazione e applicazione dello sconto per il rito è risultato corretto. Conseguentemente il ricorso è respinto e l'appellante è condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 314 cod. pen.
Norma che punisce il peculato per appropriazione indebita di denaro o beni pubblici; la Corte ha ritenuto integrata la fattispecie per la mancata restituzione dei proventi della raccolta del lotto.
art. 314, comma 2 cod. pen. (peculato d'uso)
Comma relativo al peculato d'uso: la Corte ha escluso l'applicabilità al denaro, confermando la giurisprudenza che lo limita alle cose infungibili.
art. 62, n. 6 cod. pen.
Circostanza attenuante prevista dal codice: la sentenza mette in rilievo che il risarcimento operato da terzi (assicurazione o fideiussore) non integra l'attenuante se non risulta che l'imputato abbia personalmente e tempestivamente partecipato alla riparazione o abbia rimborsato il terzo prima del dibattimento.
art. 8 L. 19/04/1990, n. 85
Norma amministrativa penale citata dal ricorrente come riferimento alla fattispecie meno grave per il ricevitore che non versa i proventi oltre il termine; la Corte ha ritenuto che la fattispecie del caso concreto non fosse assimilabile alla mera violazione amministrativa prevista da tale norma.
art. 4-bis, comma 2, d.l. 19/06/2015, n. 78
Norma richiamata rispetto all'avvio del procedimento di revoca della concessione; la Corte ha rilevato che il relativo provvedimento era stato versato agli atti, a supporto della ricostruzione dell'intimazione al pagamento.
Massime di principio
- Il peculato per mancato versamento di somme pubbliche non si configura automaticamente al semplice scadere del termine di versamento: occorre verificare se si è realizzata l'interversione del possesso (il concessionario abbia agito come proprietario). Tuttavia, l'assenza di versamento protratta e il pagamento successivo da parte di un terzo possono concretizzare l'elemento soggettivo e oggettivo del reato.
- Il pagamento del dovuto operato da un terzo (fideiussore o assicurazione) non estingue automaticamente la responsabilità penale dell'agente; per far valere l'attenuante riparatoria ai sensi dell'art. 62, n.6 c.p. è necessario che il reo abbia personalmente e tempestivamente contribuito alla riparazione o abbia rimborsato il terzo prima dell'inizio del dibattimento.
- Il peculato d'uso (art. 314, comma 2) è compatibile solo con cose infungibili: l'appropriazione o l'uso di denaro pubblico dà luogo, in generale, alle ipotesi ordinarie del peculato (art. 314, comma 1).
- Questioni relative alla prova (ad es. mancata produzione delle raccomandate e delle cartoline di ritorno) riguardano il merito e, se in atti i giudici di merito hanno motivatamente ritenuto acquisiti i documenti o le intimazioni, la Cassazione difficilmente rimetterà in discussione tale valutazione.
- In materia di determinazione della pena, la valutazione dell'entità del danno può giustificare uno scostamento dal minimo edittale senza escludere simultaneamente il riconoscimento di attenuanti generiche: sono valutazioni indipendenti e cumulabili purché adeguatamente motivate.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 16 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 19358/2024 del 16/05/2024
- Sentenza penale · 16 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 19360/2024 del 16/05/2024
- Sentenza penale · 16 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 19361/2024 del 16/05/2024
- Sentenza penale · 16 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 19364/2024 del 16/05/2024
- Sentenza penale · 16 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 19365/2024 del 16/05/2024
- Sentenza penale · 16 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 19366/2024 del 16/05/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →