Cassazione Civile, Ordinanza n. 24155/2021 del 08/09/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da avvisi di accertamento con cui l'Ufficio ha rideterminato il reddito di una società di persone e lo ha imputato per trasparenza ai soci. L'accertamento si fondava sull'applicazione di studi di settore, nel quadro di un accertamento analitico-induttivo, valorizzando sia lo scostamento tra il dichiarato e i parametri di settore, sia l'antieconomicità della gestione, sia la genericità delle fatture emesse dalla società. I contribuenti avevano ottenuto accoglimento in primo grado, ma la CTR ha riformato la decisione. In Cassazione i ricorrenti hanno dedotto: vizio di motivazione e violazione di norme processuali per asserita insufficienza della sentenza di appello; violazione della disciplina della cosiddetta legge Tremonti-bis nella determinazione del reddito e della redditività; violazione delle norme sugli studi di settore e sulle presunzioni semplici, sostenendo che l'Ufficio avesse basato la ripresa solo su un comportamento antieconomico; omesso esame circa la differenza tra le imprese campione usate per il ricarico; violazione della norma IVA sulle fatture per la contestata irregolarità documentale.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati o inammissibili tutti i motivi. Ha osservato che la CTR aveva motivato in modo adeguato le ragioni del proprio dissenso dalla sentenza di primo grado e che il ricorso tendeva in più punti a una rivalutazione del merito. Ha inoltre affermato che, in tema di studi di settore, l'accertamento può reggersi sul contraddittorio con il contribuente e, nel caso concreto, non era fondato soltanto sul mero scostamento dai parametri, ma su un accertamento 'misto' basato anche sull'antieconomicità della gestione e sulla genericità della documentazione fiscale. Ha ritenuto infondato anche il motivo relativo al campione di aziende comparabili, poiché la CTR aveva spiegato la correttezza di un campione eterogeneo in relazione all'eterogeneità delle attività svolte dalla società. Quanto alle fatture, la Corte ha escluso l'illogicità della valutazione di merito e ha rilevato anche un difetto di autosufficienza del ricorso. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dei ricorrenti in solido alle spese e con l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 111 Cost.
Richiamato in relazione al vizio di motivazione dedotto, ma la Corte reputa la motivazione della CTR adeguata e non apparente.
art. 133, n. 4, c.p.c.
Invocato dai ricorrenti tra le norme processuali asseritamente violate; il motivo è ritenuto infondato o inammissibile.
art. 276 c.p.c.
Richiamato dai ricorrenti nel primo motivo; non emerge una specifica applicazione decisiva nella ratio della decisione.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Richiamato dai ricorrenti sul requisito della motivazione; la Corte ritiene la sentenza di appello sufficientemente motivata.
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato per censurare la motivazione della CTR; la Corte ritiene la motivazione congrua.
art. 360 c.p.c., n. 5
Richiamato per i motivi di vizio motivazionale; la Corte rileva, in più punti, che le censure sono inammissibili o comunque infondate perché mirano a rivalutare il merito.
art. 360 c.p.c., n. 3
Parametro ragionevolmente riconducibile ai motivi di violazione di legge; le doglianze sono ritenute inammissibili o infondate.
art. 62-bis d.l. n. 331 del 1993
Norma richiamata per la disciplina degli studi di settore, nel cui quadro si colloca l'accertamento impugnato.
art. 62-sexies, comma 3, d.l. n. 331 del 1993 conv. con modif. in l. n. 427 del 1993
La Corte richiama il principio secondo cui, per gli avvisi anteriori al 10 gennaio 2007, è necessario il presupposto della grave incongruenza ai fini dell'accertamento fondato sugli studi di settore.
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973
Norma posta a base dell'accertamento analitico-induttivo ritenuto legittimo dalla Corte, anche in combinazione con gli studi di settore.
art. 2729 c.c.
Richiamato dai ricorrenti per contestare le presunzioni; la Corte ribadisce che, nel caso di specie, gli elementi utilizzati dall'Ufficio integrano un valido supporto presuntivo.
art. 21 d.P.R. n. 633 del 1972
Richiamato in relazione alla contestata irregolarità delle fatture; la Corte ritiene corretta la valutazione di genericità documentale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per dare atto dell'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Negli accertamenti fondati sugli studi di settore, il contraddittorio con il contribuente assume rilievo centrale e, in presenza di congrui elementi indiziari, l'Ufficio può fondare la pretesa anche su presunzioni gravi, precise e concordanti.
- L'accertamento non è necessariamente 'puro' da studi di settore: quando lo scostamento dai parametri si combina con ulteriori elementi, come l'antieconomicità della gestione o la genericità della documentazione fiscale, la pretesa può essere sostenuta da un accertamento analitico-induttivo.
- La censura in Cassazione che, sotto l'apparente denuncia di violazione di legge o vizio motivazionale, miri a ottenere una nuova valutazione del merito è inammissibile.
- Per dedurre utilmente l'omesso esame di un fatto decisivo, il ricorrente deve indicare un fatto storico specifico e realmente non scrutinato dal giudice di merito, non una mera richiesta di diversa lettura delle prove.
- La contestazione sulla regolarità o significatività delle fatture non può essere accolta se il giudice di merito ha accertato in fatto, con motivazione non illogica, la genericità della loro compilazione e se il ricorso non è autosufficiente nel riportarne il contenuto rilevante.
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