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Sentenza

Sentenza del 08/07/2016 n. 14012 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha denunciato la violazione delle norme sul trattamento fiscale delle prestazioni previdenziali integrative erogate in forma capitale. Secondo l'Amministrazione, l'intero importo liquidato al contribuente avrebbe dovuto essere assoggettato al regime di tassazione separata previsto per il TFR, poiché la prestazione non derivava formalmente da un contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione e non risultava dimostrata una componente di rendimento derivante da investimenti finanziari sul mercato. Il contribuente sosteneva invece che, per gli iscritti anteriori al D.Lgs. n. 124/1993, la quota di rendimento della prestazione dovesse beneficiare della ritenuta del 12,50% prevista dalla L. n. 482/1985.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassato la sentenza della CTR di Milano e rinviato la causa ad altra sezione della medesima Commissione, anche per le spese. La CTR aveva applicato l'aliquota del 12,50% all'intera somma, senza distinguere tra sorte capitale e rendimento netto. Secondo la Cassazione, per gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000, la tassazione del 12,50% può riguardare esclusivamente la quota di rendimento netto effettivamente derivante dalla gestione del capitale sul mercato finanziario; la quota capitale resta soggetta a tassazione separata. Il giudice del rinvio dovrà accertare il funzionamento concreto del fondo PIA/FONDENEL, l'effettivo impiego sul mercato degli accantonamenti, il rendimento conseguito e la sua attribuzione alla posizione individuale del contribuente, eventualmente anche mediante CTU, per determinare l'eventuale rimborso spettante.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 124/1993, art. 13, comma 9

    Le prestazioni in forma di capitale sono assoggettate a tassazione separata ai sensi del T.U.I.R.

    La disposizione si applica agli iscritti alle forme pensionistiche complementari dopo l'entrata in vigore del decreto; per gli iscritti anteriori, come il contribuente, opera il regime individuato dalla giurisprudenza per le somme maturate fino al 31 dicembre 2000.

  • D.L. n. 669/1996, art. 1, comma 5, convertito nella L. n. 30/1997

    Norma interpretativa richiamata per la disciplina fiscale delle prestazioni previdenziali complementari erogate in forma capitale.

  • D.P.R. n. 917/1986, artt. 16, comma 1, lett. a), e 17

    Prevedono il regime di tassazione separata applicabile alla sorte capitale e, per gli importi maturati dal 1° gennaio 2001, all'intera prestazione.

  • L. n. 482/1985, art. 6

    L'aliquota agevolata si applica, per gli iscritti anteriori al D.Lgs. n. 124/1993 e per gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000, soltanto al rendimento netto effettivamente derivante dall'investimento sul mercato finanziario del capitale accantonato.

  • D.P.R. n. 917/1986, art. 42, comma 4, ora art. 45, comma 4

    Richiamato in relazione alla tassazione dei rendimenti derivanti da contratti assicurativi o di capitalizzazione; la Corte precisa tuttavia che il beneficio dipende dalla prova dell'effettivo rendimento finanziario, non dalla mera differenza tra capitale versato e somma liquidata.

  • D.Lgs. n. 47/2000, art. 14

    Richiamato tra le disposizioni rilevanti per l'evoluzione della disciplina fiscale della previdenza complementare.

  • Cass., Sezioni Unite, n. 13642/2011

    Ha stabilito che, per i vecchi iscritti, la prestazione va distinta tra sorte capitale, soggetta a tassazione separata, e rendimento netto da gestione sul mercato, soggetto al 12,50% per gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000.

  • Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 102/E del 26 novembre 2012

    Ammette l'aliquota del 12,50% limitatamente alla quota certificata come rendimento netto effettivamente imputabile alla gestione del capitale sui mercati finanziari, non alla mera quota differenziale.

Massime di principio

  • Nelle prestazioni previdenziali integrative erogate in forma capitale occorre distinguere sempre tra sorte capitale e rendimento.
  • Per gli iscritti a fondi aziendali prima del D.Lgs. n. 124/1993, la quota maturata fino al 31 dicembre 2000 può beneficiare dell'aliquota del 12,50%, ma solo se costituisce rendimento netto derivante da effettivi investimenti sul mercato finanziario.
  • La semplice differenza tra quanto versato e quanto liquidato non prova, da sola, l'esistenza di un rendimento finanziario agevolabile.
  • Il contribuente deve fornire, tramite documentazione del fondo o altri elementi probatori, dati concreti sugli investimenti, sui risultati conseguiti e sui criteri di attribuzione delle plusvalenze alla posizione individuale.
  • In assenza di una quantificazione attendibile del rendimento finanziario, la parte non dimostrata resta soggetta al regime ordinario di tassazione separata.
  • Il giudice tributario deve svolgere un accertamento analitico sulla struttura e sulla gestione del fondo e non può applicare il 12,50% indistintamente all'intera prestazione.

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