Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 3893/2026 - Napoli, Sezione 9

per l'annullamento - della nota ASL Napoli 3 Sud in data 27.01.2023;

Giustizia amministrativa202301351

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IXSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: nota dell'ASL relativa alla chiusura del procedimento di recupero del saldo amministrativo-contabile dell'anno 2010 e alla richiesta di restituzione di € 71.907,23

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (azienda sanitaria locale)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il laboratorio ha impugnato la determinazione con cui l'ASL ha quantificato in € 71.907,23 l'importo eccedente corrisposto per prestazioni sanitarie rese nell'anno 2010 e ne ha chiesto la restituzione. Ha dedotto: omessa comunicazione di avvio del procedimento, in assenza di ragioni d'urgenza; carenza motivazionale dell'atto e lesione del legittimo affidamento; mancata prova dello sforamento del tetto nell'intera macroarea di riferimento; tardività della richiesta, formulata circa tredici anni dopo l'erogazione delle prestazioni; debenza dei corrispettivi per le prestazioni effettivamente rese, anche alla luce della giurisprudenza della Corte di cassazione. L'ASL ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sostenendo che la controversia riguardasse la quantificazione dei corrispettivi dovuti in base al rapporto contrattuale.

La decisione

Il TAR ha accolto l'eccezione preliminare di difetto di giurisdizione. Richiamando le ordinanze delle Sezioni Unite della Cassazione n. 7902/2023 e n. 7908/2023, ha ritenuto che le censure non investissero gli atti autoritativi a monte, con cui sono stabiliti la regressione tariffaria e i relativi criteri, ma esclusivamente le modalità e i tempi della concreta applicazione della regressione e la quantificazione del corrispettivo. In tale fase l'ASL opera mediante atti paritetici, iure privatorum, sulla base degli accordi contrattuali e dei meccanismi di calcolo applicabili, senza esercizio di potere discrezionale autoritativo. Il petitum sostanziale riguarda quindi un diritto soggettivo alla corresponsione delle somme dovute e appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione; sono stati fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda, ai sensi dell'art. 11, comma 2, c.p.a., se il giudizio sarà riproposto davanti al giudice ordinario entro tre mesi dal passaggio in giudicato. Spese compensate per la natura processuale della decisione.

Norme richiamate

  • art. 8-quinquies, comma 2, d.lgs. 502/1992

    Gli accordi contrattuali regolano il rapporto tra strutture private accreditate e Servizio sanitario nazionale, compresa la remunerazione delle prestazioni secondo il sistema tariffario.

  • art. 11, comma 2, c.p.a.

    In caso di declinatoria della giurisdizione, sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda se il processo è riproposto davanti al giudice munito di giurisdizione entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato.

  • art. 73 c.p.a.

    La sentenza rileva che la parte ricorrente non ha depositato memorie ai sensi della disposizione, senza attribuire a tale circostanza autonoma incidenza decisoria.

Massime di principio

  • Le controversie relative alla concreta quantificazione e ripetizione di somme corrisposte a strutture sanitarie private accreditate, quando non siano contestati gli atti autoritativi a monte che stabiliscono la regressione tariffaria o i criteri di calcolo, riguardano diritti soggettivi di natura patrimoniale e spettano alla giurisdizione del giudice ordinario.
  • Nella fase di applicazione concreta dei tetti di spesa e dei meccanismi di regressione tariffaria previsti dagli accordi contrattuali, l'azienda sanitaria agisce mediante atti paritetici iure privatorum, non mediante esercizio di poteri autoritativi discrezionali.
  • La qualificazione della controversia ai fini del riparto di giurisdizione dipende dal petitum sostanziale: la mera impugnazione formale di una determinazione amministrativa non radica la giurisdizione amministrativa se la domanda mira sostanzialmente alla verifica dell'entità del corrispettivo contrattuale dovuto.
  • Quando il giudice amministrativo declina la giurisdizione in favore del giudice ordinario, gli effetti processuali e sostanziali della domanda sono conservati se il giudizio è riproposto davanti al giudice munito di giurisdizione entro tre mesi dal passaggio in giudicato, ferme le preclusioni e decadenze già maturate.

Come è indicizzato

MaterieAccreditamento e convenzionamentoGiurisdizione e riparto
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.