Sentenza n. 12983/2026 - Roma, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ingiunzione di demolizione e rimozione di un'opera abusiva realizzata in Roma, via della Stazione di Ottavia n. 170
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l'ingiunzione comunale di demolizione deducendo, da un lato, la violazione degli artt. 7, 8 e 10 della l. 241/1990 e dell'art. 27, comma 3, del d.P.R. 380/2001, in relazione alle garanzie partecipative e all'esercizio dei poteri repressivi edilizi; dall'altro, la carenza di interesse da parte dell'amministrazione. Prima della decisione, con atto del 31 marzo 2026, il difensore dei ricorrenti ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso.
La decisione
Il TAR non ha esaminato i motivi di merito relativi alla legittimità dell'ingiunzione di demolizione. Ha preso atto della dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse resa dai ricorrenti, rilevando che, in applicazione del principio dispositivo, la parte ricorrente può disporre dell'azione e dichiarare di non avere più interesse alla decisione sino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione. Il giudice non può procedere d'ufficio né sostituirsi alla parte nella valutazione dell'interesse ad agire, poiché il processo amministrativo non è una giurisdizione oggettiva. Il ricorso è stato pertanto dichiarato improcedibile ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., per sopravvenuto difetto di interesse. Le spese di lite sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
artt. 7, 8 e 10 l. 241/1990
Norme richiamate dai ricorrenti a sostegno delle censure relative alle garanzie di partecipazione procedimentale; non esaminate dal giudice per la definizione in rito.
art. 27, comma 3, d.P.R. 380/2001
Norma richiamata dai ricorrenti in relazione all'esercizio dei poteri repressivi edilizi; non esaminata nel merito.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Consente di dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato nel provvedimento, senza una specifica interpretazione nella motivazione.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in relazione alla trattazione della causa, senza una specifica interpretazione nella motivazione.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo, la parte ricorrente dispone dell'interesse a ricorrere e dell'azione fino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione; una dichiarazione tempestiva di sopravvenuta carenza di interesse impone al giudice di prenderne atto.
- Il giudice amministrativo non può procedere d'ufficio nella verifica dell'interesse a ricorrere né sostituirsi alla parte nella relativa valutazione, poiché il processo amministrativo non ha natura di giurisdizione oggettiva.
- La dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse resa dal ricorrente prima della decisione comporta la dichiarazione di improcedibilità del ricorso ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., senza esame dei motivi di merito.
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