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Sentenza

Sentenza n. 3986/2026 - Roma, Sezione 1

per l'annullamento del decreto del Presidente della Repubblica del 28.3.2025, pubblicato sulla G.U. n. 116 del 21.5.2025, con il quale è stata disposta la gestione straordinaria del Comune di Poggiomarino, ai sensi dell'art. 143 del d.lgs. 267/2000, e nominata la Commissione straordinaria per il periodo di 18 mesi; della proposta del Ministero dell'Interno del 25.3.2025; della Relazione prot. n. 14/25 N.C. del 10.3.2025, recante l’esito degli accertamenti ispettivi volti a verificare la sussistenza dei presupposti per l'adozione del provvedimento di cui all'art. 143 d.lgs. 267/2000, pubblicata sulla G.U. n. 116 del 21.05.2025; della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 27.3.2025; del provvedimento della Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Napoli, acquisito dal Comune di Poggiomarino al prot. n. 10975 del 14.4.2025, successivamente conosciuto, con il quale è stato trasmesso il decreto di gestione straordinaria; di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e conseguenziali, ivi compresi i verbali e le relazioni della Commissione di Accesso e delle Forze dell’Ordine: atti impugnati con il ricorso principale, integrato da motivi aggiunti depositati il 19.12.2025.

Giustizia amministrativa202507888

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto del Presidente della Repubblica che ha disposto lo scioglimento del Comune di Poggiomarino per infiltrazioni della criminalità organizzata e nominato una commissione straordinaria per diciotto mesi, unitamente agli atti presupposti e connessi

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni statali)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato il decreto di scioglimento ex art. 143 TUEL, deducendo: insussistenza dei presupposti di legge e carenza assoluta di istruttoria, travisamento, illogicità manifesta, perplessità e difetto di attualità; omessa indicazione, nella relazione e nella proposta ministeriale, dei provvedimenti necessari a rimuovere le anomalie; insufficiente motivazione sulla necessità di nominare una commissione straordinaria nonostante la gestione fosse già affidata a un commissario prefettizio; genericità e inidoneità degli elementi relativi ai presunti collegamenti tra amministratori, dipendenti comunali e criminalità organizzata, nonché assenza di prova del condizionamento concreto degli organi comunali; mancanza di nesso causale tra le irregolarità amministrative e l'influenza mafiosa; violazione del giusto procedimento e omessa comunicazione di avvio. Con motivi aggiunti i ricorrenti hanno contestato ulteriori rilievi contenuti nella relazione di accesso, concernenti affidamenti di lavori e servizi, varianti urbanistiche, incarichi professionali, servizi cimiteriali, refezione scolastica, raccolta rifiuti, tesoreria, riscossione tributi, un permesso di costruire e lavori di metanizzazione.

La decisione

Il TAR ha respinto l'eccezione di inammissibilità sollevata dalle amministrazioni, riconoscendo ai ricorrenti, quali amministratori indicati nella vicenda, un interesse concreto e attuale, anche di natura prognostica, collegato alle conseguenze dell'eventuale dichiarazione di incandidabilità prevista dall'art. 143, comma 11, TUEL. Ha tuttavia escluso che gli ex amministratori, cessati dalla carica, potessero vantare una prerogativa di partecipazione al procedimento, respingendo il quinto motivo. I motivi aggiunti sono stati dichiarati inammissibili come gravame, perché non rivolti contro specifici atti, ma esaminati come memoria conclusiva in applicazione del principio di conservazione degli atti processuali. Nel merito, il ricorso è stato ritenuto infondato. Il Collegio ha rilevato che l'art. 143 TUEL richiede elementi concreti, univoci e rilevanti, idonei a evidenziare un'alterazione della formazione della volontà degli organi comunali e una compromissione dell'imparzialità o del buon andamento, ma attribuisce allo Stato un'ampio potere discrezionale e una valutazione anche probabilistica, trattandosi di una misura preventiva e non sanzionatoria. La relazione di accesso aveva documentato molteplici e circostanziati elementi convergenti: presunte pressioni criminali sulla variante al piano degli insediamenti produttivi e sull'affidamento di appalti; incarichi diretti a soggetti esposti a precedenti penali; annullamento di una precedente aggiudicazione e successiva riedizione della gara in favore di un'ATI comprendente un'impresa destinataria di interdittiva antimafia; affidamenti diretti o reiterati, frazionamento di lavori, violazione della rotazione e conflitti di interesse; affidamenti nel settore dei rifiuti a società collegate a soggetti gravati da precedenti; proroghe pluriennali dei servizi di tesoreria e riscossione; mancati controlli su un permesso di costruire rilasciato a un amministratore; carenze nei controlli antimafia sui lavori di metanizzazione. Tali elementi sono stati ritenuti sufficienti a dimostrare il quadro di condizionamento richiesto dalla legge, senza necessità di un accertamento penale definitivo né della prova di singoli episodi di asservimento. Il ricorso e i motivi aggiunti sono stati quindi respinti. La domanda risarcitoria, proposta oralmente soltanto in sede di discussione finale, è stata anch'essa respinta in conseguenza della legittimità degli atti impugnati. I ricorrenti sono stati condannati, in solido, al pagamento di euro 5.000 oltre accessori in favore del Ministero dell'Interno; le spese nei confronti delle altre amministrazioni sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 143 d.lgs. 267/2000

    elementi “concreti, univoci e rilevanti”; “un’alterazione del procedimento di formazione della volontà degli organi amministrativi e da compromettere l’imparzialità delle amministrazioni comunali e provinciali”

    La misura di scioglimento per infiltrazioni criminali richiede un quadro probatorio concreto, univoco e rilevante, idoneo a evidenziare l'alterazione della formazione della volontà degli organi comunali e la compromissione dell'imparzialità o del buon andamento; l'apprezzamento statale è ampiamente discrezionale e può fondarsi su una valutazione probabilistica.

  • art. 143, comma 2, d.lgs. 267/2000

    Attribuisce al Prefetto il potere di disporre l'accesso ispettivo presso l'ente per verificare la sussistenza dei presupposti dello scioglimento.

  • art. 143, comma 5, d.lgs. 267/2000

    Consente, quando gli elementi di infiltrazione riguardano soltanto determinati soggetti, l'adozione di provvedimenti utili a far cessare il pregiudizio e a ricondurre alla normalità la vita amministrativa dell'ente.

  • art. 143, comma 6, d.lgs. 267/2000

    Prevede gli effetti dello scioglimento sugli incarichi a contratto, sugli incarichi di revisore e sui rapporti di consulenza e collaborazione non rinnovati dalla commissione straordinaria.

  • art. 143, comma 8, d.lgs. 267/2000

    Impone la trasmissione della relazione all'autorità giudiziaria quando emergano anche elementi concreti, univoci e rilevanti sui collegamenti tra singoli amministratori e criminalità organizzata.

  • art. 143, comma 10, d.lgs. 267/2000

    Prevede una durata dello scioglimento da dodici a diciotto mesi, prorogabile in casi eccezionali sino a ventiquattro; nel caso concreto è stata disposta la durata di diciotto mesi.

  • art. 143, comma 11, d.lgs. 267/2000

    La previsione dell'incandidabilità degli amministratori responsabili delle condotte che hanno dato causa allo scioglimento fonda il loro interesse a impugnare il provvedimento, anche in chiave prognostica rispetto alla prosecuzione della carriera politica.

  • art. 143, comma 12, d.lgs. 267/2000

    Consente al Prefetto, in attesa del decreto di scioglimento e per urgente necessità, di sospendere gli organi e assicurare la provvisoria amministrazione mediante commissari per un periodo non superiore a sessanta giorni.

  • art. 141, comma 1, lett. b), n. 2, d.lgs. 267/2000

    Disciplina lo scioglimento del consiglio comunale conseguente alle dimissioni divenute irrevocabili del sindaco.

  • art. 141, comma 7, d.lgs. 267/2000

    Consente la sospensione degli organi elettivi per grave e urgente necessità nelle more dell'adozione del provvedimento di scioglimento ordinario.

  • art. 53, comma 3, d.lgs. 267/2000

    Disciplina l'efficacia irrevocabile delle dimissioni del sindaco decorso il termine previsto.

  • art. 3 l. 241/1990

    È richiamato dai ricorrenti in relazione all'obbligo di motivazione, ma il TAR ritiene adeguatamente motivato il decreto sulla base della relazione e degli elementi istruttori raccolti.

  • art. 7 l. 241/1990

    La censura di omessa comunicazione di avvio è respinta perché gli ex amministratori cessati dalla carica non vantano una prerogativa di partecipazione al procedimento di scioglimento.

  • art. 42, comma 2, d.lgs. 50/2016

    È richiamato nella relazione quale parametro asseritamente violato in relazione a un affidamento del servizio di refezione scolastica e a situazioni di conflitto di interesse.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ha costituito la base per disporre l'oscuramento delle generalità dei soggetti menzionati nella sentenza.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, unitamente all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità degli interessati mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Lo scioglimento degli organi comunali per infiltrazioni della criminalità organizzata è una misura preventiva e non sanzionatoria, diretta a salvaguardare il funzionamento imparziale dell'ente, e non richiede l'accertamento penale definitivo della responsabilità dei singoli amministratori.
  • Ai fini dell'art. 143 TUEL, gli elementi posti a fondamento dello scioglimento devono essere concreti, univoci e rilevanti: concreti perché fondati su accertamenti obiettivi della realtà storica; univoci perché chiaramente orientati a evidenziare il rischio che la misura intende prevenire; rilevanti perché idonei a compromettere il regolare svolgimento delle funzioni dell'ente locale.
  • La valutazione prefettizia e governativa può avere natura probabilistica e beneficia di un'ampia discrezionalità, anche in presenza di un quadro complessivo di anomalie e collegamenti, senza che sia necessario dimostrare un singolo episodio conclusivo di condizionamento o l'asservimento integrale dell'ente alla criminalità organizzata.
  • L'interesse degli ex amministratori comunali a impugnare lo scioglimento può derivare dalle conseguenze prognostiche sulla loro incandidabilità ai sensi dell'art. 143, comma 11, TUEL; tale interesse non comporta però il riconoscimento di una prerogativa di partecipazione al procedimento dopo la cessazione dalla carica.
  • I motivi aggiunti devono individuare specifici atti o provvedimenti impugnati; in mancanza, sono inammissibili come gravame, pur potendo essere valutati dal giudice come memoria conclusiva in applicazione del principio di conservazione degli atti processuali.

Come è indicizzato

MaterieInterdittiva e informazione antimafiaScioglimento dei consigli comunaliMotivazione del provvedimentoMotivi aggiunti e ricorso incidentale
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoEnti locali e organizzazione amministrativaProcesso amministrativo
SottomateriePresupposti e indizi dell'infiltrazione
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneLegittimazione e interesse a ricorrere

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