Sentenza n. 1598/2026 - Venezia, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: verbali di scrutinio finale che avevano disposto la non ammissione dello studente alla classe III, inclusa la valutazione finale di 4/10 in matematica
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato i verbali del Consiglio della classe II, adottati al termine dell’anno scolastico 2023/2024 e nella successiva sessione straordinaria, nella parte in cui disponevano la non ammissione dello studente alla classe III del liceo scientifico, contestando altresì la valutazione finale di 4/10 conseguita in matematica. Nel corso del giudizio il TAR aveva respinto la domanda cautelare, dopo avere disposto acquisizioni istruttorie. Prima dell’udienza pubblica, la difesa dei ricorrenti ha rappresentato che lo studente, nelle more del processo, aveva completato la classe II e si apprestava a concludere la classe III nell’anno scolastico 2025/2026, chiedendo pertanto la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ad agire. Il completamento della classe II e la frequenza della classe III hanno fatto venir meno l’utilità concreta e attuale di una pronuncia sull’impugnazione dei verbali di non ammissione. Il giudice non ha esaminato nel merito le censure relative alla non ammissione e alla valutazione in matematica. Non è stata adottata alcuna statuizione sulle spese, poiché le amministrazioni intimate non si sono costituite in giudizio.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.
Consente di definire il giudizio con declaratoria di improcedibilità quando viene meno l’interesse alla decisione.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato dal giudice nell’ambito della definizione del giudizio.
art. 52, comma 1, d.lgs. 196/2003
Applicato per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi dei ricorrenti.
Massime di principio
- L’impugnazione di un provvedimento scolastico di non ammissione diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando, nelle more del giudizio, lo studente abbia completato la classe oggetto della contestazione e abbia proseguito il percorso scolastico, sicché la decisione non potrebbe più procurargli un’utilità concreta e attuale.
- La sopravvenuta perdita dell’interesse a ricorrere impedisce l’esame nel merito delle censure rivolte sia alla non ammissione sia alle singole valutazioni scolastiche che ne costituiscono il presupposto.
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