Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 3816/2026 - Napoli, Sezione 1

per l'annullamento del decreto di rigetto della istanza di rinnovo del permesso di soggiorno adottato dal Questore di Napoli in -OMISSIS-; del successivo decreto di espulsione del -OMISSIS- adottato dal Prefetto di Napoli.

Giustizia amministrativa202300279

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di rinnovo del permesso di soggiorno e successivo decreto di espulsione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (questura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno e il successivo decreto di espulsione, deducendo la violazione dell'art. 10-bis l. 241/1990 per omessa comunicazione dei motivi ostativi; eccesso di potere e difetto di istruttoria per mancata considerazione della tempestiva istanza di rinnovo, della collaborazione procedimentale e della documentazione prodotta; violazione dell'art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998 per omessa valutazione degli elementi sopravvenuti, tra cui l'avvio di un'attività lavorativa autonoma e l'inserimento socio-lavorativo; mancata valutazione della condizione personale, delle condizioni del Paese di origine e della prospettata vulnerabilità ai fini della protezione speciale o di casi speciali; difetto di proporzionalità e adeguatezza dell'espulsione. Il ricorrente aveva presentato tempestivamente l'istanza di rinnovo, ma si era assentato dal territorio nazionale per un periodo superiore a sei mesi e anche a dodici mesi, rientrando successivamente e avviando un'attività lavorativa autonoma.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. La censura relativa all'art. 10-bis l. 241/1990 è stata ritenuta infondata perché il ricorrente era stato convocato nel procedimento di rinnovo e aveva avuto modo di rappresentare la propria posizione e produrre documenti; non è stata quindi ravvisata una concreta lesione partecipativa idonea a incidere sull'esito. È stata respinta anche la censura relativa all'art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998: la valutazione degli elementi sopravvenuti presuppone la permanenza dei requisiti essenziali per il soggiorno, mentre l'assenza dal territorio nazionale per oltre sei mesi e oltre dodici mesi, documentalmente accertata, costituiva elemento oggettivo e determinante ostativo al rinnovo, ai sensi dell'art. 13, comma 4, d.P.R. 394/1999, in assenza di gravi e comprovati motivi giustificativi. L'attività lavorativa e l'inserimento socio-economico, essendo successivi, non sono stati ritenuti idonei a superare tale ostacolo. Le condizioni generali del Paese di origine non sono state considerate sufficienti, da sole, a fondare il rilascio di un titolo di protezione; inoltre, le allegazioni sulla vulnerabilità personale e sulle condizioni di salute sono risultate generiche e prive di adeguato supporto documentale individualizzato. Il provvedimento è stato ritenuto sorretto da motivazione non manifestamente illogica e da istruttoria non carente. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 10-bis l. 241/1990

    La mancata comunicazione dei motivi ostativi non determina l'illegittimità del provvedimento quando l'interessato abbia comunque partecipato al procedimento e non emerga una concreta lesione del diritto partecipativo incidente sull'esito.

  • art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998

    La valutazione degli elementi sopravvenuti favorevoli al rinnovo del permesso presuppone la permanenza dei requisiti essenziali di legittimazione al soggiorno; elementi lavorativi successivi non superano automaticamente un ostacolo oggettivo alla continuità del soggiorno.

  • art. 13, comma 4, d.P.R. 394/1999

    Il permesso di soggiorno non può essere rinnovato quando lo straniero abbia interrotto la permanenza sul territorio nazionale oltre i limiti temporali previsti, salvo la dimostrazione di gravi e comprovati motivi giustificativi.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    La disposizione è richiamata quale base per l'oscuramento delle generalità a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Le disposizioni sono richiamate, unitamente alla normativa nazionale, a tutela dei dati personali nell'oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • La mancata comunicazione del preavviso di rigetto non comporta l'annullamento del diniego quando l'interessato abbia avuto una concreta possibilità di partecipare al procedimento, rappresentare la propria posizione e produrre documentazione, e non dimostri che l'omissione abbia inciso sull'esito.
  • La valutazione degli elementi sopravvenuti favorevoli al rinnovo del permesso di soggiorno presuppone che permangano i requisiti essenziali per la permanenza dello straniero sul territorio nazionale.
  • L'assenza dal territorio nazionale protratta oltre i limiti temporali previsti dalla disciplina regolamentare costituisce un elemento oggettivo ostativo al rinnovo del permesso di soggiorno, salvo la prova di gravi e comprovati motivi giustificativi.
  • L'avvio di un'attività lavorativa o l'inserimento socio-economico successivi all'interruzione prolungata del soggiorno non sono, di per sé, idonei a superare l'ostacolo oggettivo al rinnovo.
  • Le condizioni generali del Paese di origine non fondano automaticamente il rilascio di un titolo di protezione speciale: occorre allegare e provare una condizione di vulnerabilità personale, individualizzata e verificabile.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoProtezione internazionale e specialePartecipazione al procedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
SottomaterieLegami familiari e radicamento
IstitutiPartecipazione procedimentaleDifetto di istruttoriaProporzionalità e ragionevolezzaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.