Sentenza n. 3816/2026 - Napoli, Sezione 1
per l'annullamento del decreto di rigetto della istanza di rinnovo del permesso di soggiorno adottato dal Questore di Napoli in -OMISSIS-; del successivo decreto di espulsione del -OMISSIS- adottato dal Prefetto di Napoli.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di rinnovo del permesso di soggiorno e successivo decreto di espulsione
Esito
Favorevole al resistente (questura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno e il successivo decreto di espulsione, deducendo la violazione dell'art. 10-bis l. 241/1990 per omessa comunicazione dei motivi ostativi; eccesso di potere e difetto di istruttoria per mancata considerazione della tempestiva istanza di rinnovo, della collaborazione procedimentale e della documentazione prodotta; violazione dell'art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998 per omessa valutazione degli elementi sopravvenuti, tra cui l'avvio di un'attività lavorativa autonoma e l'inserimento socio-lavorativo; mancata valutazione della condizione personale, delle condizioni del Paese di origine e della prospettata vulnerabilità ai fini della protezione speciale o di casi speciali; difetto di proporzionalità e adeguatezza dell'espulsione. Il ricorrente aveva presentato tempestivamente l'istanza di rinnovo, ma si era assentato dal territorio nazionale per un periodo superiore a sei mesi e anche a dodici mesi, rientrando successivamente e avviando un'attività lavorativa autonoma.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. La censura relativa all'art. 10-bis l. 241/1990 è stata ritenuta infondata perché il ricorrente era stato convocato nel procedimento di rinnovo e aveva avuto modo di rappresentare la propria posizione e produrre documenti; non è stata quindi ravvisata una concreta lesione partecipativa idonea a incidere sull'esito. È stata respinta anche la censura relativa all'art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998: la valutazione degli elementi sopravvenuti presuppone la permanenza dei requisiti essenziali per il soggiorno, mentre l'assenza dal territorio nazionale per oltre sei mesi e oltre dodici mesi, documentalmente accertata, costituiva elemento oggettivo e determinante ostativo al rinnovo, ai sensi dell'art. 13, comma 4, d.P.R. 394/1999, in assenza di gravi e comprovati motivi giustificativi. L'attività lavorativa e l'inserimento socio-economico, essendo successivi, non sono stati ritenuti idonei a superare tale ostacolo. Le condizioni generali del Paese di origine non sono state considerate sufficienti, da sole, a fondare il rilascio di un titolo di protezione; inoltre, le allegazioni sulla vulnerabilità personale e sulle condizioni di salute sono risultate generiche e prive di adeguato supporto documentale individualizzato. Il provvedimento è stato ritenuto sorretto da motivazione non manifestamente illogica e da istruttoria non carente. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 10-bis l. 241/1990
La mancata comunicazione dei motivi ostativi non determina l'illegittimità del provvedimento quando l'interessato abbia comunque partecipato al procedimento e non emerga una concreta lesione del diritto partecipativo incidente sull'esito.
art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998
La valutazione degli elementi sopravvenuti favorevoli al rinnovo del permesso presuppone la permanenza dei requisiti essenziali di legittimazione al soggiorno; elementi lavorativi successivi non superano automaticamente un ostacolo oggettivo alla continuità del soggiorno.
art. 13, comma 4, d.P.R. 394/1999
Il permesso di soggiorno non può essere rinnovato quando lo straniero abbia interrotto la permanenza sul territorio nazionale oltre i limiti temporali previsti, salvo la dimostrazione di gravi e comprovati motivi giustificativi.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
La disposizione è richiamata quale base per l'oscuramento delle generalità a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Le disposizioni sono richiamate, unitamente alla normativa nazionale, a tutela dei dati personali nell'oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- La mancata comunicazione del preavviso di rigetto non comporta l'annullamento del diniego quando l'interessato abbia avuto una concreta possibilità di partecipare al procedimento, rappresentare la propria posizione e produrre documentazione, e non dimostri che l'omissione abbia inciso sull'esito.
- La valutazione degli elementi sopravvenuti favorevoli al rinnovo del permesso di soggiorno presuppone che permangano i requisiti essenziali per la permanenza dello straniero sul territorio nazionale.
- L'assenza dal territorio nazionale protratta oltre i limiti temporali previsti dalla disciplina regolamentare costituisce un elemento oggettivo ostativo al rinnovo del permesso di soggiorno, salvo la prova di gravi e comprovati motivi giustificativi.
- L'avvio di un'attività lavorativa o l'inserimento socio-economico successivi all'interruzione prolungata del soggiorno non sono, di per sé, idonei a superare l'ostacolo oggettivo al rinnovo.
- Le condizioni generali del Paese di origine non fondano automaticamente il rilascio di un titolo di protezione speciale: occorre allegare e provare una condizione di vulnerabilità personale, individualizzata e verificabile.
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