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Sentenza

Sentenza n. 2517/2026 - Catania, Sezione 3

Giustizia amministrativa202600941

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione di una sentenza passata in giudicato relativa alla ricostruzione della carriera, all’inquadramento stipendiale e al pagamento di differenze retributive

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale ordinario, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto all’integrale computo del servizio di ruolo prestato nella scuola secondaria di primo grado, ordinando al Ministero di collocarla nel livello stipendiale corrispondente all’anzianità maturata e di pagarle € 58.687,65, oltre interessi legali e rivalutazione nei limiti di legge. La sentenza era stata notificata in forma esecutiva all’Amministrazione ed era passata in giudicato. Dedotta la perdurante inerzia ministeriale, la ricorrente ha chiesto l’ordine di esecuzione, il pagamento delle somme dovute, l’assegnazione di un termine per adempiere, la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di una penalità di mora. Il TAR ha rilevato, in via preliminare, la carenza di legittimazione attiva della ricorrente limitatamente alle spese processuali liquidate con distrazione in favore del procuratore antistatario, poiché il relativo credito appartiene al difensore distrattario. Per il resto, la ricorrente ha provato il titolo giudiziale e la sua esecutività, mentre il Ministero non ha provato l’adempimento né fatti estintivi, modificativi o impeditivi del credito.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato parzialmente inammissibile quanto alla richiesta di esecuzione del capo della sentenza relativo alle spese legali distratte in favore del procuratore antistatario, essendo quest’ultimo l’unico legittimato a chiederne l’esecuzione. Per la parte relativa alla ricostruzione della carriera, all’inquadramento stipendiale e al pagamento di € 58.687,65, oltre accessori nei limiti stabiliti dal giudicato, il ricorso è stato accolto. Il TAR ha ordinato al Ministero di conformarsi al giudicato entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. Ha inoltre nominato, per l’ipotesi di ulteriore inerzia, il Direttore generale competente del Ministero quale commissario ad acta, con facoltà di delega, assegnandogli un ulteriore termine di sessanta giorni per gli adempimenti sostitutivi. È stata accolta anche la domanda di penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., determinata nella misura degli interessi legali sulle somme spettanti, decorrenti dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento fino alla scadenza del termine per l’insediamento del commissario ad acta. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in € 1.500,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    La disposizione consente la proposizione del giudizio di ottemperanza per conseguire l’esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996

    Il ricorso per l’ottemperanza nei confronti dell’Amministrazione è stato ritenuto tempestivamente proposto dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.

  • art. 93 c.p.c.

    La distrazione delle spese processuali in favore del difensore trasferisce a quest’ultimo la titolarità del relativo credito, rendendolo l’unico soggetto legittimato a chiederne l’esecuzione.

  • art. 2697, comma 2, c.c.

    Nel giudizio relativo all’adempimento di un credito, il debitore deve provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi della pretesa; l’Amministrazione non ha assolto tale onere.

  • art. 22, comma 36, l. n. 724/1994

    Gli interessi legali e la rivalutazione monetaria sulle differenze retributive spettano nei limiti stabiliti dalla disposizione e dal giudicato ottemperando.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Nel giudizio di ottemperanza il giudice può fissare una penalità di mora per il ritardo nell’esecuzione; nel caso concreto essa è stata determinata nella misura degli interessi legali sulle somme dovute, fino alla scadenza del termine per l’insediamento del commissario ad acta.

Massime di principio

  • Quando una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato riconosce un credito nei confronti di una pubblica amministrazione e ne ordina il pagamento, il giudizio di ottemperanza è ammissibile dopo la notificazione del titolo esecutivo e il decorso del termine dilatorio previsto dalla legge.
  • Nel giudizio di ottemperanza relativo a un credito, il creditore deve provare il titolo del diritto e allegare l’inadempimento; spetta invece all’Amministrazione debitrice dimostrare l’avvenuto adempimento o altri fatti estintivi, modificativi o impeditivi.
  • La distrazione delle spese processuali ai sensi dell’art. 93 c.p.c. attribuisce al difensore distrattario la titolarità esclusiva del credito relativo alle spese, con conseguente carenza di legittimazione del cliente a chiederne l’esecuzione in sede di ottemperanza.
  • Accertata l’inerzia dell’Amministrazione nell’esecuzione del giudicato, il giudice dell’ottemperanza può assegnare un termine perentorio e nominare preventivamente un commissario ad acta, incaricato di adottare in via sostitutiva gli atti necessari in caso di ulteriore inadempimento.
  • La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata in misura corrispondente agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dall’ordine giudiziale di pagamento e fino alla scadenza del termine assegnato al commissario ad acta.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaLegittimazione e interesse a ricorrereOnere della prova e principio dispositivo

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