Sentenza del 05/06/2017 n. 3960 - Comm. Trib. Prov. Milano
REGISTRO - Canoni locazione beni strumentali soggetti ad iva - Imposta registro 1% - Inapplicabilità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda i contratti di locazione di beni strumentali soggetti a IVA. Il ricorrente ha sostenuto che l'applicazione dell'imposta di registro nella misura proporzionale dell'1% sui canoni, oltre all'IVA già applicata, contrasti con l'art. 401 della direttiva 2006/112/CE. Tale disposizione vieta agli Stati membri di introdurre imposte aventi il carattere di imposta sul volume d'affari, salvo tributi che non ostacolino il normale funzionamento del sistema IVA. L'imposta di registro, essendo calcolata proporzionalmente al canone di locazione già assoggettato a IVA, sarebbe assimilabile a un'ulteriore imposizione sul volume d'affari.
La decisione
La previsione nazionale dell'imposta di registro proporzionale dell'1% è stata ritenuta incompatibile con il diritto dell'Unione europea nella parte in cui si applica ai canoni di locazione di beni strumentali soggetti a IVA. Devono pertanto essere disapplicati, per tali fattispecie, l'art. 40 del d.P.R. n. 131/1986 e l'art. 5 della Tariffa, parte I, come modificati dall'art. 35 del D.L. n. 223/2006. Non è quindi dovuta l'imposta di registro proporzionale dell'1% sui canoni già assoggettati a IVA.
Norme richiamate
Art. 401 della direttiva 2006/112/CE
Gli Stati membri possono mantenere o introdurre imposte, diritti e tasse che non abbiano il carattere di imposte sul volume d'affari, sempreché tali imposte, diritti e tasse non diano luogo, negli scambi fra Stati membri, a formalità connesse con il passaggio di una frontiera.
La norma impedisce l'applicazione di un'ulteriore imposta nazionale che, per struttura e modalità di calcolo, si sovrapponga all'IVA e assuma il carattere di imposta sul volume d'affari.
Art. 40 del d.P.R. n. 131/1986
La disposizione, nella parte modificata e riferita alle locazioni di beni strumentali soggette a IVA, deve essere disapplicata quando comporta l'applicazione dell'imposta di registro proporzionale dell'1% sui canoni già assoggettati a IVA.
Art. 5 della Tariffa, parte I, allegata al d.P.R. n. 131/1986
La previsione della misura proporzionale dell'imposta di registro non può trovare applicazione, per i canoni di locazione di beni strumentali soggetti a IVA, in quanto incompatibile con l'art. 401 della direttiva 2006/112/CE.
Art. 35 del D.L. n. 223/2006
La modifica normativa che ha previsto l'imposta di registro proporzionale dell'1% sulle locazioni considerate nella sentenza non può essere applicata quando determina una duplicazione impositiva vietata dal diritto dell'Unione.
Massime di principio
- Quando un canone di locazione di beni strumentali è già soggetto a IVA, occorre verificare se l'ulteriore imposta di registro proporzionale sia compatibile con il divieto europeo di introdurre imposte aventi carattere di imposta sul volume d'affari.
- La doppia imposizione non è automaticamente vietata dal solo fatto che siano applicati IVA e imposta di registro; tuttavia, l'imposta di registro proporzionale al canone può essere disapplicata se, per struttura e funzione, si sovrappone all'IVA.
- In presenza di una norma nazionale incompatibile con una disposizione europea direttamente applicabile, il giudice deve disapplicare la norma interna nella specifica fattispecie, senza necessità di eliminarla formalmente dall'ordinamento.
- La conclusione riguarda le locazioni di beni strumentali soggette a IVA e non necessariamente ogni contratto di locazione: bisogna verificare il tipo di bene, il regime IVA concretamente applicato e la natura dell'imposta richiesta.
- Per valutare casi analoghi è essenziale distinguere tra imposta di registro fissa, imposta proporzionale e altre formalità, nonché verificare se il tributo incida sul valore o sul volume d'affari in modo analogo all'IVA.
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