Ordinanza n. 3927/2026 - Roma, Sezione 3
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca n.1115 del 22 dicembre 2025 nella parte in cui ha introdotto la possibilità di recuperare un eventuale voto precedentemente rifiutato al primo appello, senza prevedere la remissione in termini per gli studenti che, nello stesso semestre, non hanno potuto beneficiare di tale opportunità; - delle graduatorie nazionali di accesso alle facoltà di Medicina dell’8 gennaio 2026 e del 21 gennaio 2026; - nonché di tutti gli atti ed i provvedimenti, antecedenti, presupposti, conseguenti e successivi, e per la condanna dell’Amministrazione resistente a riesaminare la posizione della ricorrente ai fini della sua utile collocazione nelle graduatorie di merito nazionali, nonché ad adottare ogni misura necessaria a rintegrarla nella possibilità di partecipare alla facoltà di Medicina, ivi comprese, qualora l’ammissione immediata non fosse più possibile, l’ammissione con riserva o in sovrannumero, la partecipazione ad attività didattiche già iniziate, l’eventuale reintegrazione in forma specifica nell’anno accademico o, in via subordinata, al risarcimento dei danni derivanti dall’esclusione, da valutarsi secondo equità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: D.M. n. 1115 del 22 dicembre 2025, nella parte relativa al recupero dei voti rifiutati e alla formazione delle graduatorie nazionali di accesso a Medicina, nonché le graduatorie nazionali dell'8 e del 21 gennaio 2026
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il D.M. n. 1115/2025 e le graduatorie nazionali di accesso a Medicina, chiedendone l'annullamento previa sospensione e domandando il riesame della propria posizione, l'ammissione al corso anche con riserva o in sovrannumero e, in subordine, il risarcimento del danno. Ha contestato, in particolare, la possibilità di recuperare un voto sufficiente rifiutato al primo appello soltanto quando l'esito del secondo appello sia negativo, senza una remissione in termini per gli studenti che non avessero potuto beneficiare della medesima opportunità; ha inoltre censurato i criteri di formazione della graduatoria e chiesto l'arrotondamento del voto di Chimica da 17,7 a 18. La ricorrente aveva conseguito almeno 18/30 in una sola delle tre materie del semestre filtro, era stata inserita nella graduatoria in applicazione della disciplina sopravvenuta e aveva ottenuto una posizione utile per l'immatricolazione presso la sede di Caltanissetta, alla quale aveva rinunciato. Ha dedotto l'illegittimità del decreto, la violazione dei principi di parità di trattamento, ragionevolezza e tutela dell'affidamento, nonché l'erroneità dei criteri di valutazione e dell'esclusione dell'arrotondamento.
La decisione
Il TAR ha rigettato la domanda cautelare, ritenendo che, nella sommaria cognizione propria della fase cautelare, le censure non presentassero una prognosi favorevole. Il sistema introdotto dal D.M. n. 1115/2025 è stato ritenuto coerente con il d.lgs. n. 71/2025: esso amplia la platea degli studenti ammessi alla graduatoria, ma li ordina per fasce in base al numero delle sufficienze e alle modalità del loro conseguimento, attribuendo bonus progressivi e preservando la preferenza dei candidati che avevano conseguito le tre sufficienze secondo le regole originarie. È stata ritenuta ragionevole anche la preferenza accordata a chi aveva accettato un voto sufficiente al primo appello rispetto a chi lo aveva rifiutato e lo aveva recuperato dopo un esito non utile al secondo appello. La limitazione del recupero dei voti rifiutati è stata ricondotta all'art. 4, comma 5, del d.lgs. n. 71/2025 e alla natura degli esami di profitto. Il mutamento normativo ha inciso soltanto sulla valorizzazione dei risultati ai fini della graduatoria, senza modificare programmi, modalità di svolgimento o criteri di valutazione delle prove, sicché non è stata ravvisata una lesione della par condicio. Le scelte ministeriali sono state ricondotte alla discrezionalità tecnica e non sono apparse manifestamente irragionevoli o sproporzionate. Quanto alla posizione individuale, la ricorrente aveva potuto accedere alla graduatoria proprio grazie alla disciplina sopravvenuta, mentre la mancata immatricolazione dipendeva dalla posizione conseguita e dalla rinuncia alla sede di Caltanissetta, non da un vizio della procedura. È stata inoltre rilevata la mancata prova di resistenza, poiché la ricorrente non aveva dimostrato che l'applicazione delle regole originarie o l'accoglimento delle censure avrebbe determinato una posizione utile presso la sede desiderata. Il motivo sull'arrotondamento è stato ritenuto infondato: l'art. 6, comma 3, del d.m. n. 418/2025 consente l'arrotondamento solo ai fini della valutazione della carriera e non per il superamento dell'esame o la formazione della graduatoria; l'arrotondamento generalizzato renderebbe inoltre irragionevole la graduazione dei punteggi. Il TAR ha ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i candidati inseriti nella graduatoria mediante pubblici proclami sul sito del Ministero, fissando termini perentori e disponendo che l'omissione comporti l'improcedibilità del gravame. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale; sulla base di una sommaria delibazione, il TAR ha rigettato l'istanza cautelare.
d.lgs. n. 71/2025
Costituisce il quadro normativo dell'accesso ai corsi interessati e, secondo il TAR, consente il sistema articolato di graduatorie e la disciplina ministeriale della valorizzazione dei voti.
art. 4, comma 5, d.lgs. n. 71/2025
Rimette alle determinazioni ministeriali la disciplina della rinuncia alle votazioni conseguite negli esami del semestre filtro prima della formazione della graduatoria nazionale.
D.M. n. 1115/2025
Introduce l'ampliamento della platea degli ammessi alla graduatoria, l'ordinamento per fasce, i bonus di fascia e la possibilità di valorizzare votazioni conseguite al primo appello e successivamente rifiutate secondo le condizioni previste.
D.M. n. 418/2025
Prevedeva originariamente l'accesso alla graduatoria subordinato al conseguimento di una votazione almeno sufficiente in tutti e tre gli esami e disciplina, all'art. 6, comma 3, l'arrotondamento rilevante soltanto ai fini della valutazione della carriera.
art. 6, comma 3, d.m. n. 418/2025
L'arrotondamento del voto opera esclusivamente ai fini della valutazione della carriera dello studente e non incide sul superamento dell'esame né sulla formazione della graduatoria.
Massime di principio
- Nella formazione di una graduatoria nazionale per l'accesso ai corsi universitari, l'amministrazione può ampliare, mediante disciplina sopravvenuta, la platea dei candidati ammessi e ordinarli per fasce differenziate in base alla distanza dalle condizioni originarie di accesso, purché siano preservate le posizioni dei candidati che hanno operato secondo le regole iniziali e il sistema non risulti manifestamente irragionevole o sproporzionato.
- È ragionevole attribuire una posizione migliore ai candidati che abbiano accettato una votazione sufficiente al primo appello rispetto a quelli che abbiano rifiutato tale voto e lo abbiano successivamente recuperato, se la disciplina considera gli esami anche come esami di profitto e il secondo risultato sostituisce quello precedentemente non accettato.
- Una modifica normativa intervenuta dopo lo svolgimento delle prove non viola di per sé la par condicio quando non incide sui programmi, sulle modalità di svolgimento, sui criteri di valutazione o sul livello di preparazione richiesto, ma disciplina soltanto la successiva valorizzazione dei risultati ai fini della graduatoria.
- La contestazione dei criteri di una graduatoria è priva di concreta utilità cautelare se il ricorrente non dimostra, anche mediante una prova di resistenza, che l'eliminazione del vizio dedotto avrebbe determinato una posizione utile per l'ammissione alla sede o al corso desiderato.
- Un meccanismo di arrotondamento previsto per la valutazione della carriera dello studente non può essere esteso, in assenza di una previsione della lex specialis, al superamento dell'esame o alla formazione della graduatoria; un arrotondamento generalizzato può inoltre compromettere la corretta graduazione dei punteggi.
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