Sentenza del 23/06/2022 n. 2989 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Riscossione - Cartella di pagamento - Atto presupposto non impugnato - Impugnazione cartella - Solo per vizi propri - Sussistenza - Limite.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
impugnazione della cartella di pagamento emessa in esecuzione di un avviso di accertamento notificato in precedenza e non impugnato. Il ricorrente contestava la legittimità della riscossione ricollegandola, in sostanza, a vizi dell'atto presupposto (l'avviso di accertamento) o ad altre ragioni che avrebbero dovuto invalidare l'intera pretesa tributaria.
La decisione
il giudice ha ritenuto che la cartella di pagamento derivante da un avviso di accertamento non impugnato può essere oggetto di impugnazione davanti agli organi del contenzioso tributario soltanto per vizi propri della cartella stessa (es. difetti di notifica della cartella, errori materiali nel calcolo, mancanza dei requisiti formali del titolo esecutivo, prescrizione, ecc.). Non è consentito, nell'ambito dell'impugnazione della cartella, sollevare censure dirette a far valere vizi suscettibili di rendere nullo o annullabile l'avviso di accertamento presupposto: tali censure dovevano essere esercitate tempestivamente impugnando l'avviso stesso. Di conseguenza, le doglianze che attaccano l'avviso non impugnato sono inammissibili e la cartella non può essere annullata per i soli vizi dell'atto presupposto non previamente contestati.
Norme richiamate
Cass. 25995/17
La Corte di cassazione ha affermato il principio secondo cui la cartella di pagamento fondata su un avviso di accertamento non impugnato è sindacabile davanti agli organi tributari solo per i vizi propri dell'atto di riscossione e non per vizi dell'avviso presupposto non previamente impugnato.
Massime di principio
- Se si intende contestare il contenuto sostanziale di un avviso di accertamento (fondamento, motivazione, calcolo della maggiore imposta), occorre impugnare l'avviso nei termini previsti; l'impugnazione tardiva non può essere recuperata contestando la successiva cartella.
- L'impugnazione della cartella è utile e possibile, ma va circoscritta ai vizi propri dell'atto di riscossione: irregolarità della notificazione della cartella, errori materiali/di calcolo sulla somma richiesta, mancata indicazione del titolo esecutivo, decorso della prescrizione, inesistenza del presupposto formale richiesto per la riscossione.
- Non è ammesso nell'impugnazione della cartella rilevare censure che avrebbero dovuto essere dedotte con precedente ricorso avverso l'avviso di accertamento; tale principio incoraggia la tempestiva tutela del contribuente contro gli atti impositivi.
- Prima di proporre ricorso contro la cartella conviene verificare documentalmente: la regolarità della notifica della cartella, la corrispondenza degli importi con l'atto presupposto, l'esistenza del titolo esecutivo e gli eventuali termini di prescrizione o decadenza.
- Se nella cartella emergono errori materiali o vizi formali rilevanti, tali vizi possono portare all'annullamento della cartella indipendentemente dallo stato dell'avviso di accertamento; va quindi concentrare la difesa su questi profili se l'avviso non è già stato impugnato.
- Per contestare profili sostanziali dell'accertamento ormai non impugnato, l'unica strada praticabile è valutare se sussistano ipotesi specifiche di nullità assoluta dell'atto presupposto riconosciute dalla giurisprudenza (ma, secondo la pronuncia citata, anche tali censure non sono ammesse se non impugnate in precedenza), quindi la strategia più sicura è l'impugnazione tempestiva dell'avviso.
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